Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1999, n. 9075
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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In materia di stupefacenti, va esclusa la configurabilità del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nel caso del cosiddetto consumo di gruppo, e cioè nel caso in cui la consegna di modesti quantitativi di sostanza stupefacente destinati all'uso personale dei percettori rappresenti l'esecuzione di un preesistente accordo tra l'agente e gli altri soggetti, che non si pongono quindi in posizione di estraneità rispetto al cedente ma debbono considerarsi come codetentori della sostanza fin dal momento dell'acquisto, eseguito anche per loro conto. Peraltro, un accordo del genere non deve essere necessariamente espresso; ne' è necessaria la preventiva raccolta del danaro per l'acquisto "collettivo" della sostanza stupefacente: essa è apprezzabile come elemento sintomatico dell'accordo, ma l'esistenza dello stesso può però essere desunta anche da altri elementi, quali il rapporto di amicizia tra l'acquirente e gli altri consumatori, l'effettiva consumazione della sostanza da parte di tutti quanti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, l'unicità della confezione contenente la sostanza.

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  • 1L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramica
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1999, n. 9075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9075
Data del deposito : 4 giugno 1999

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