Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
Le stanze di ospedale ove sono ricoverati i pazienti rientrano tra i luoghi pubblici o aperti al pubblico stante, a seconda dei casi, la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico, che rende pur sempre percepibile, o da estranei o dal personale stesso, anche nelle ore notturne, quanto vi si opera (Fattispecie di atti osceni).
Commentario • 1
- 1. Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/11/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2465
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 11353/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1799/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per si oppone al rinvio e conclude per il rigetto. OSSERVA
C.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Bologna ha confermato quella del GUP del tribunale di Forlì che aveva assolto l'imputato dai reati a lui ascritti in quanto commessi da persona non imputabile essendo in condizione di infermità mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere, contestualmente disponendo l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno.
L'imputato era stato chiamato a rispondere:
a) dei reati di cui agli artt. 609 bis e 527 c.p. per avere nella notte tra l'(omesso) 2008 costretto S.V. a consumare con lui un rapporto carnale introducendosi nel reparto servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale (omesso) ove la stessa era ricoverata, approfittando del suo stato di torpore dovuto anche ai medicinali somministratile, e per avere compiuto all'interno del reparto di degenza nell'ospedale (omesso) alla presenza di altri pazienti, atti osceni;
b) del reato di cui agli artt. 660 e 581 c.p. per avere dal (omesso) 2008 arrecato molestie e disturbo a S.V. , M.M. ,
L.P. , P.A. tutte degenti dell'ospedale
(omesso);
c) del delitto di cui all'art. 527 c.p. per essersi introdotto in una notte di (omesso) 2008 nella stanza di degenza della S. ed anche alla presenza della L.P. , per avere estratto il proprio membro strusciandolo sul volto della S. nel chiaro intento di riceverne un rapporto orale;
d) del delitto di cui all'art. 527 c.p. per avere consumato il (omesso) 2008 un rapporto orale con P.A. nella stanza di quest'ultima;
e) del delitto di cui all'art. 609 bis, commi 1 e 2, n. 1) per aver costretto P.A. a consumare con lui un rapporto sessuale anche approfittando delle condizioni di inferiorità psichica della vittima degente del servizio di psichiatria dell'ospedale (omesso) alla data del (omesso) 2008.
Deduce il ricorrente:
1) La manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa S. in ordine al primo episodio contestato, asserendo che il racconto era stato contraddittorio avendo la teste dapprima riferito di essere stata penetrata e, successivamente, di avere invece subito un tentativo di penetrazione non riuscito. In più si rileva come il fatto sia stato ritenuto provato per testimoni, senza tenere conto dei referti medici acquisiti e senza che nemmeno il tampone vaginale abbia fornito utili elementi al riguardo e, comunque, senza effettuare alcun sopralluogo giudiziario. Si fa rilevare come la condotta aggressiva dell'imputato non sia compatibile con la dose elevata di psicoformaci pacificamente somministrati dal medico psichiatra nella giornata del XXXXXXX.
Quanto alla pericolosità sociale che ha indotto il giudice ad applicare le misure di sicurezza, si rileva come la corte di appello, pur avendo disposto una perizia neuropsichiatrica di ufficio, non abbia in realtà tenuto conto delle risultanze peritali dalle quali si evidenzia che l'imputato si presentava ordinato, tranquillo e corretto nel rapporto interpersonale, e come il lungo periodo di terapia prescritta, regolarmente assunto, nonché di permanenza in una struttura terapeutica - riabilitativa avesse potuto determinare se non una guarigione quantomeno una remissione e che proprio per tali ragioni il perito aveva riferito che l'imputato non era persona in condizioni tali da essere ancora considerata pericolosa;
2) violazione di legge in relazione ai capi di imputazione concernenti la violenza sessuale perpetrata ai danni di P.A. e degli atti osceni escludendosi che le stanze di un reparto di ricovero e cura possano essere considerate luogo pubblico e che, venuto meno per tale ragione il reato di atti osceni, l'imputato doveva essere prosciolto anche dalla violenza sessuale in difetto di querela essendo venuta meno la connessione con il reato procedibile d'ufficio.
È pervenuta per l'udienza istanza di rinvio della trattazione del ricorso da parte del difensore dell'imputato per concomitanti impegni professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene il Collegio che vada rigettata l'istanza di rinvio.
È, infatti, ius receptum oramai, alla luce delle numerose pronunce della Corte sul punto, che:
a) l'impedimento a comparire del difensore per contemporaneo impegno professionale si considera prontamente comunicato, e quindi costituisce causa di rinvio a nuova udienza, quando è posto alla cognizione del giudice con congruo anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni. (Sez. 2^, n. 20693 del 12/05/2010 Rv. 247548);
b) nel caso in cui siano dedotti concomitanti impegni professionali occorre esporre le ragioni che rendano essenziale l'espletamento della funzione del richiedente in essi, per la particolare natura dell'attività cui debba presenziare e comunque le ragioni per le quali detti impegni debbano essere subordinati all'immediata trattazione del processo di cui si chiede il rinvio (Sez. 5^, n. 35037 del 09/07/2007 Rv. 237725);
c) l'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, deve essere rigettata qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle (da ultimo Sez. 5^, n. 41148 del 28/10/2010 Rv. 248905). Ciò in quanto nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Rv. 244109). Nel caso di specie, invece, l'istanza di rinvio risulta anzitutto trasmessa per fax solo il giorno precedente a quello dell'udienza. Inoltre è assolutamente generica in quanto priva delle ragioni specifiche alla base dell'istanza e circa l'impossibilità di fronteggiare il concomitante impegno con altro difensore. Ciò posto ritiene il Collegio che la sentenza sia correttamente motivata in relazione a tutti i profili dedotti.
Va anzitutto rilevato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto configurabile nella specie il reato di cui all'art. 527 c.p. e, conseguentemente, sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di violenza sessuale.
Con il secondo motivo - che va, quindi, affrontato per primo nell'ordine logico, si contesta che le stanze del reparto possano essere considerate luogo pubblico.
Il rilievo non appare tuttavia condivisibile.
Vanno al riguardo ribaditi in questa sede gli arresti giurisprudenziali secondo cui l'ospedale rientra fra i luoghi pubblici o aperti al pubblico, a seconda dei casi, per la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico. Ciò anche nelle ore notturne, per le visite di controllo e di necessità degli infermi, per cui quanto vi si opera è pur sempre percepibile o da estranei o dal personale stesso.
Pertanto, ogni camera del nosocomio, in cui sono ricoverati e distribuiti i malati, rientra in tale ambiente. (Sez. 3^, n. 9132 del 21/03/1984 Rv. 166307) e che ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., deve essere considerato comunque luogo aperto al pubblico non solo quello al quale chiunque può accedere, ma anche quello aperto ad una sola categoria di persone che abbiano determinati requisiti. (Sez. 3^, n. 8616 del 01/06/1983 Rv. 160764). Ed evidentemente non vi è ragione per differenziare le strutture psichiatriche per le ragioni di carattere generale che sono alla base di tali arresti ove ricorrano - come nella specie - le condizioni indicate.
Vanno ora affrontate le ulteriori questioni poste dal ricorrente:
prova della responsabilità e pericolosità sociale. In ordine al primo aspetto va anzitutto ribadito in questa sede che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
Ciò posto entrambe le sentenze di merito le cui motivazioni - in quanto conformi - si integrano pongono logicamente in evidenza il contesto in cui i fatti sono avvenuti, sottolineando in premessa, sulla base del racconto di infermieri e degenti, la condotta prolungata nel tempo dell'imputato solito ad importunare le degenti della struttura, entrando nelle loro stanze, importunandole, chiedendo loro favori sessuali o compiendo atti di esibizionismo. Con specifico riferimento ai fatti contestati vengono poi evidenziate correttamente le dichiarazioni delle parti lese e dello stesso imputato - che aveva ammesso di essersi intrufolato nel letto della S. -, anche se si rileva che la patologia psichiatrica da cui era affetto il C. portava a concludere che quest'ultimo, il giorno in cui compiva atti sessuali verso le due vittime, non era in grado di discernerne correttamente il significato ne' il disvalore morale di esso e le conseguenze giuridiche del fatto.
Quanto alle dichiarazioni della P. , correttamente i giudici di merito risultano avere verificato l'assenza di ragioni di astio o di intenti calunniatori.
A fronte di tali elementi non appare censurabile ne' sul piano dei principi ne' sotto il profilo della logicità del ragionamento l'affermazione della corte di merito che ha ritenuto non necessari ulteriori riscontri di carattere oggettivo ed i rilievi circa la compatibilità della condotta aggressiva dell'imputato con l'assunzione di farmaci o alcune imprecisioni del racconto della S. - che comunque ha sempre confermato l'aggressione a sfondo sessuale - concretizzano rilievi di merito, come tali insindacabili in questa sede per le ragioni esposte in precedenza.
Per quanto concerne il giudizio di pericolosità sociale, si sostiene sostanzialmente il travisamento dell'elaborato peritale affermandosi l'esistenza di contrasto della motivazione dei giudici di appello con le risultanze probatorie nella parte in cui si conferma il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato richiamano le conclusioni del perito psichiatrico dott. A. .
Quest'ultimo, si fa rilevare, avrebbe infatti affermato nella perizia affidatagli dalla Corte di appello in data 11.11.2010, che il lungo periodo di permanenza in una struttura terapeutico riabilitativa ha potuto produrre non una guarigione ma una remissione della diagnosi di schizofrenia paranoide cronica e che non è attualmente rilevabile una significativa probabilità di commissione dei reati come conseguenza di patologia psichiatrica clinicamente evidente. Ora va anzitutto puntualizzato che il dott. A. ha in realtà redatto un elaborato peritale anche in primo grado.
Alla luce delle argomentazioni contenute in quella perizia il primo giudice aveva concluso per la pericolosità sociale dell'imputato sottolineando che la sequenza dei fatti, l'atteggiamento tenuto dall'imputato nelle varie fasi processuali, la persistenza della sintomatologia delirante e la mancata consapevolezza della malattia inducono a ritenere attuale la probabilità che il C. possa commettere nuovi fatti penalmente rilevanti.
Tra gli indicatori della pericolosità sociale il GUP segnalava la persistenza di una sintomatologia psicotica florida e riccamente partecipativa a livello emotivo, non avendo l'imputato mai manifestato un adeguato atteggiamento critico, l'assenza di consapevolezza della malattia ed il deterioramento psicotico della personalità, nonché la progressione di gravità delle condotte di scompenso e l'assenza di risposte positive alle terapie fino a quel momento praticate.
In più si sottolineava che la patologia era di gravità tale da non consentire alcuna ipotesi di inserimento lavorativo e sociale adeguato a fronteggiare il grave pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
Il rilievo del ricorrente si incentra sulla temporanea remissione (e non, quindi, sulla guarigione) successivamente accertata dallo stesso dott. A. il quale, tuttavia, conferma il ricovero per ben sessantaquattro volte in strutture psichiatriche del ricorrente. Ora posto anzitutto che la prognosi di pericolosità sociale, non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico- psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo (da ultimo, Sez. 1^, n. 4094 del 07/01/2010 Rv. 246315), e che, come detto, vi è adeguata motivazione sul punto, il rilievo del ricorrente non assume in alcun caso decisiva rilevanza in quanto per un verso il giudizio di pericolosità sociale sotto il profilo delle emergenze di natura medica attiene alla tipologia della malattia che ha comunque carattere cronico e, dall'altro, come consentito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2003 all'imputato i giudici hanno ritenuto di dover già applicare la misura di sicurezza di cui all'art. 219 c.p. e non quella dell'art. 222 c.p. dal codice prevista a seguito dell'assoluzione, avendo ritenuto la pericolosità sociale non essere tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Sprema di Cassazione, respinta l'istanza di rinvio, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012