Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza - proposta dal difensore che abbia dedotto concomitanti impegni professionali ed esposto le ragioni che rendano essenziale l'espletamento della sua funzione in essi, per la particolare natura dell'attività cui debba presenziare (nella specie procedimento con imputati detenuti) - senza motivare in ordine alle ragioni per le quali detti impegni debbano essere subordinati all'immediata trattazione del processo di cui si chiede il rinvio, considerato che la previsione di cui all'art. 420 ter, comma quinto, cod.proc.pen., richiede che l'impedimento sia tempestivamente comunicato ma non che esso, necessariamente, sia sorto prima. Ne consegue che, ancorché la priorità temporale costituisca uno dei parametri di valutazione, un impegno pur successivo possa essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente e, comunque, la valutazione della prova di tale impedimento, ai fini dell'obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, deve essere fatta in concreto dal giudice di merito e solo se adeguatamente motivata, secondo criteri di completezza e di logicità, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 35037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35037 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/07/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1622
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016356/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
1) SC TO, N. IL 26/05/1948;
avverso SENTENZA del 17/11/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO Maurizio;
udito il P.G., in persona del sost. proc. gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore Avv. LOMBARDO D., che, illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva quanto segue:
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17.11.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SC TO è stato condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento al fallimento della INVESTITALIA VIA FIRENZE s.a.s. di SC TO.
Con il ricorso si deduce:
1) violazione dell'art. 420 ter c.p.p., in quanto il difensore aveva rappresentato la sua impossibilità a presenziare in udienza il giorno 17.11.2005, atteso che egli era contemporaneamente impegnato in due processi con imputati detenuti (uno innanzi alla Corte di cassazione, l'altro innanzi al Tribunale di Roma). Il giudice di secondo grado ha disatteso l'istanza ritenendola intempestiva. La decisone è errata perché non ha tenuto conto dei fatto che ai ricorsi con imputati detenuti va sempre riconosciuta precedenza, mentre per quanto riguarda l'udienza innanzi al Tribunale, non si è tenuto conto della sequela dei rinvii;
2) violazione di legge per omessa notificazione probabilmente:
motivazione del rigetto della istanza di rinvio;
3) mancanza di motivazione in relazione alla carenza di legittimazione passiva dell'SC, semplice Socio fideiussore della INVESTITALIA con conseguente violazione della L. Fall. art. 10. Nei confronti della BANCA DI ROMA, SC è un semplice fideiussore. Poiché sono decorsi oltre 6 mesi dallo scioglimento della società, la banca era decaduta dal diritto di ottenere il pagamento dei debito dal fideiussore ex art. 1957 c.c.. L'estensione automatica del fallimento ai socio accomandatario presuppone che il rapporto sociale sia in atto al momento della dichiarazione di fallimento;
ebbene SC, pur rimanendo responsabile per le obbligazioni sociali, non poteva essere dichiarato fallito. Per la L. Fall. art. 10, l'imprenditore che ha cessato l'attività può esser dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa; ebbene lo scioglimento è avvenute il 26.7.1991; la dichiarazione di fallimento è de 10.3.1994; ne consegue la illegittimità della dichiarazione di fallimento;
4) mancanza e difetto di motivazione in quanto la Corte ha sostenuto che l'estratto conto in sè non è preclusivo della dichiarazione di fallimento, ma invero esso non è ne' titolo di credito, ne' sentenza, ne' decreto ingiuntivo,
5) omessa motivazione in ordine al consenso alla cancellazione dei mutui da parte della banca. SC ha ottenuto un prestito personale senza garanzia dei propri beni, i quali sono stati alienati in qualità di persona fisica e non in qualità di socio della INVESTITALIA. Tali vendite non costituiscono occultamento perché relative a beni di proprietà personale dell'imputato;
6) omessa motivazione in ordine alla mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La Corte di merito non ha dato risposta al quinto motivo di appello, con il quale si era rappresentato che la società, come risultava dal mod. 750 A, non aveva alcun bene immobile, SC non ha distratto beni della società, ma ha venduto suoi beni personali. Il curatore, per parte sua, poteva agevolmente ricostruire il patrimonio della società, non titolare di immobili;
egli è in possesso dei documenti fiscali depositati dal difensore. La Cassa di risparmio di Roma, che pure ha chiesto e ottenuto il fallimento, ha concesso all'SA la cancellazione delle ipoteche gravanti su di un immobile in Roma. I ricavato dalla vendita è stato in porte utilizzato per estinguere i mutui;
la differenza (nettamente inferiore a quella ritenuta in sentenza) è stata Incamerata dall'imputato, trattandosi di un bene personale;
7) manifesta illogicità di motivazione in relazione alla mancata derubricazione da bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice, atteso che i beni appartenevano ad SC e non alla società. L'imputato non ha fatto fitttziamente uscire dal suo patrimonio i beni, sottraendo ti alla garanzia del creditore, me li ha venduti col consenso dello stessa, che ha concesso anche Sa cancellazione dell'ipoteca. Non può essere affermata Sa responsabilità per bancarotta solo perché esiste disavanzo nella azienda fallita, disavanzo non giustificato in modo accettabile. Inoltre l'elemento psicologico è caratterizzato dal dolo generico, ma, poiché la norma incriminatrice ha lo scopo di tutelare le ragioni dei creditori, a favore dei quali l'art. 2740 c.c., attribuisce un diritto di garanzia su patrimonio del debitore, è necessario che gli atti distrattivi siano compiuti con la consapevolezza che essi cagioneranno danno o possibilità di danno ai creditori. Ebbene SC non voleva cagionare danno alcuno e in perfetta buona fede ha venduto beni personali col consenso della banca. SC poi non ha sottratto i libri e gli altri documenti contabili alla scopo di procurarsi profitto e arrecare danno ai creditori;
in realtà egli non aveva obbligo di consegnare detti documenti, essendo decorsi 3 anni dalla cessazione della attività della s.a.s.. Il libro inventario è comunque sostituito da bilancio, che contiene il conto profitti e perdite (che evidenzia che le INVESTITALI non aveva patrimonio immobiliare). In realtà la s.a.s. non ha potuto recuperare crediti di clienti morosi e ha subito perdite per investimenti in borsa. Dunque non può parlarsi di dissipazione. A tutto concedere, si può ipotizzare solo la bancarotta semplice, atteso che la condotta di SC non è dolosa, ma, a massimo, colposa. Comunque è stata estinta ogni obbligazione (gli impiegati non figurano nella massa dei creditori);
8) mancata assunzione di prova decisiva in quanto la Corte ha rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento ritenendo erroneamente che all'imputato non fosse stata contestata la aggravante L Fall. ex art. 219. In realtà il contrario risulta dal capo di imputazione. La prova appare decisiva in quanto il prezzo dell'immobile venduto da SC è certamente rilevante. La sentenza di primo grado ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sulla aggravante, ciò non toglie che erroneamente detta aggravante fu contestata e, sul punto, la motivazione è dunque illogica. La prima censura è fondata;
le altre restano assorbite. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio,
ad altra sezione della Corte di cappello di Roma.
Dall'esame degli atti (consentito e necessario in ragione della natura della censura), emerge la effettiva concomitanza del processo per i quale è ricorso e di altri due processi, nei quali il medesimo difensore era impegnato. La circostanza risulta documentata, ma disattesa, con motivazione sintetica e sostanzialmente carente. Invero, è noto che il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo, tenendo conto della presenza di imminenti cause estintive del reato o dell'esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e di altre eventuali circostanze rilevanti. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio deve pertanto essere motivato con riguardo a detti elementi.
Naturalmente, poi, sul difensore che insta per i rinvio grava, innanzitutto, un obbligo di "lealtà processuale": egli deve in primis chiedere il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ne' può limitarsi a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma deve esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esse per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare (SS.UU. sent. n. 4708 del 1992, ric. Fogliari, RV 190828).
Orbene, nel caso in esame, per quel che attiene l'impegno innanzi alla Corte di cassazione, il giudice di merito non afferma che esso sia stato tardivamente comunicato, mentre per quel che riguarda l'impegno innanzi al Tribunale, l'ordinanza sembra trascurare che la fissazione dell'udienza al 17.11.2005 non è, per così dire, "originaria", ma deriva da una serie di rinvii concatenati. A ben vedere, ad che la legge richiede (art. 420 ter c.p.p., comma 5) è che l'impedimento sia tempestivamente comunicato e non anche che esso, necessariamente, sia sorto prima. Senza dubbio la priorità temporale è uno dei parametri di valutazione, ma nulla vieta, sul piano logico, che un impegno, pur sorto dopo, possa essere considerato prevalente rispetto a un impegno preesistente. Nel caso in esame, il difensore dell'SC risulta aver dimostrato che, nello stesso giorno, egli dovevo, assistere il predetto innanzi alla Corte di appello, nonché altri due imputati, uno innanzi alla Corte di cassazione, l'altro innanzi a Tribunale. Ora è pur vero che non costituisce - di per sè - impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento l'esigenza professionale del difensore di fiducia di assistere imputati in stato di detenzione in altri processi, ma è altrettanto vero che la valutazione della prova di tale impedimento ai fini dell'obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, va fatta in concreto, da parte del giudice di merito;
essa, solo se adeguatamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità (ASN 199109385 - RV 188187). Insomma il provvedimento di reiezione dell'istanza deve essere motivato secondo criteri di completezza e logicità, in quanto il giudice deve dar conto della ragione, per la quale, nonostante il difensore sia impegnato in altro processo con imputato detenuto, tale secondo processo debba "cedere il passo" a quello innanzi a lui pendente. Ne caso in esame, i difensore istante aveva certamente introdotto due elementi che, astrattamente considerati, davano ragione della maggior rilevanza che assumevano i due impegni concomitanti: uno (quello innanzi alla Corte di cassazione) perché la pronunzia di terzo grado avrebbe potuto dare carattere di definitività alle precedenti pronunzie, l'altro (quella innanzi al Tribunale) perché io stato di detenzione dell'imputato, da un lato, richiedeva una più celerà celebrazione del processo, dall'altro, avrebbe potuto essere caducato da uno sentenza favorevole.
L'ordinanza in questione, viceversa, rileva solo la intempestività della istanza (circostanza per altro solo parzialmente rispondente al vero) e nulla dice circa la maggiore o minor rilevanza di altri procedimenti pur successivamente instaurati.
I giudici del merito poi non svolgono considerazione alcuna area la possibilità per il difensore dell'SC di nominare un sostituto, eventualità che pur avrebbe potuto essere sottoposta all'attenzione del predetto difensore, il quale, per analoghe ragioni, aveva chiesto (e sempre ottenuto) in precedenza numerosi rinvii della trattazione dei processo.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altro, sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2007