Sentenza 1 marzo 2000
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, fra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione di prova certa del ravvedimento può essere considerato, congiuntamente a qualsiasi elemento sintomatico desumibile dalla condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, purché compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa. Ne consegue che non è possibile escludere l'interessamento del condannato, qualora si accerti l'indisponibilità della persona offesa ad accettarlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2000, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 1.3.2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N. 1541
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N. 38567/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SODDU Salvatore, n. 22.1.1951 a Mamoiada
avverso l'ordinanza in data 8.6.1999 del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
Con l'ordinanza in epigrafe è stata respinta l'istanza di liberazione condizionale avanzata da SODDU Salvatore, sul rilievo che, pur di fronte a costante correttezza di comportamento ed a positivi sviluppi trattamentali, non poteva ritenersi provato con certezza l'effettivo ravvedimento, che implica pentimento e riprovazione per i delitti commessi. Il condannato aveva bensì offerto a suo tempo il risarcimento del danno - ottenendo perciò il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P. - e non sussisteva quindi, in linea di principio, la preclusione derivante dal co. 4 dell'art. 176 C.P., anche se l'offerta era stata rifiutata dalla persona offesa, ma non aveva poi dimostrato nei confronti di costei alcun segno di interesse;
considerata la gravita dei fatti e delle sofferenze cagionate, l'iniziale offerta appariva dunque riconducibile a mere ragioni di strategia processuale e non alla fattiva volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose dei reati commessi.
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 176 C.P.. Il Tribunale non aveva infatti considerato che un attivo interessamento verso la vittima del reato si era reso impossibile per il diniego di essa - pur ripetutamente interpellata e dichiaratasi disponibile al perdono ad avere rapporti con il condannato.
A prescindere dalle questioni di fatto, in questa sede non deducibili, il ricorso espone una censura effettivamente fondata. Non v'è dubbio che fra i sintomi di ravvedimento agli effetti dell'art.176 C.P. possano essere compresi l'atteggiamento tenuto nei confronti della persona offesa e la disponibilità ad attivarsi per fornirle una qualche forma di aiuto e conforto che - al di là del mero dato monetario - valga, direttamente o indirettamente, a compensare, attenuare o, se possibile, eliminare le sofferenze patite e le conseguenze dannose dell'illecito. Tale interessamento non può, peraltro, tradursi in una indebita intromissione nella sua sfera privata di libertà, imponendole contatti traumatici o comunque non graditi, poiché altrimenti si realizzerebbe una condotta ulteriormente lesiva che, lungi dal dimostrare ravvedimento, sarebbe soltanto strumentale al conseguimento del beneficio. Ora, nel caso di specie il giudice "a quo" ha ricordato la particolare brutalità con cui furono posti in essere i delitti in danno di AN UL (sequestro di persona a scopo di estorsione, tentato omicidio, lesioni ed altri) e il suo rifiuto di accettare il risarcimento (in se congruo, come desumibile dalla concessione della relativa attenuante). Ne segue che la successiva mancanza di fattivi interventi a vantaggio della vittima non può essere senz'altro attribuita a disinteresse del condannato, ben potendo invece dipendere da comprensibile riluttanza della prima ad intrattenere rapporti collegati con eventi per lei particolarmente drammatici e penosi.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza competente, che si atterra al principio per cui, in tema di liberazione condizionale, fra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione di prova certa del ravvedimento può essere considerato congiuntamente a qualsiasi altro elemento sintomatico desumibile dalla condotta tenuta durante l'esecuzione della pena - il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, purché compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di costei;
conseguentemente, non è consentito valutare la mancanza di interessamento in tal senso, ove dipenda da indisponibilità della persona offesa ad accettarlo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000