Sentenza 9 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 188 4/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 14733/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere Cron.3987 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.06/06/00 Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE t636 UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 # 9 FEB. 2001 domiciliato in ROMAGIUSEPPE, elettivamente DONATO IL CANCELLERE PIAZZA COLA DI RIENZO 69, ! presso 10 studio dell'avvocato FERRETTI ALDO, che lo rappresenta e CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato BASILE CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CC869307
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2000 $2873 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente- avversO la sentenza n. 143/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 24/04/98, R.G.N. 905/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato BASILE;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega Catania;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso l'assorbimento degli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina, seziona lavoro, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da TO GI nei confronti dell'Inail per l'accertamento del diritto ad una rendita per malattia professionale (ipoacusia). Riteneva in particolare il Tribunale che dagli accertamenti svolti dal C.T.U. di secondo grado, da condividere perché fondati su esaurienti esami diagnostici e clinici oltre che dalla espletata C.T.U. sul rischio industriale, svolta in1' primo grado, era risultato che nell'ufficio, ove l'appellante prestava la propria attività lavorativa, la rumorosità era inferiore al limite di legge (76 d. BA) mentre la rumorosità era ampiamente superiore a detto limite nel capannone ove si svolgeva la attività industriale, attiguo al posto di lavoro dell'appellante medesimo. Il Tribunale riteneva inoltre di condividere la opinione del C.T.U. circa la impossibilità di stabilire l'indice di incidenza sulla capacità lavorativa dell'appellante della rumorosità ambientale, non essendo possibile quantizzare le occasioni di permanenza del TO, per spostamenti nel suo ufficio, negli altri luoghi di lavoro, ove 3 la rumorosità era certamente oltre il limite di legge: circostanza sulla quale il TO non aveva assolto l'onere della prova, su di lui incombente, sì che, per questo motivo ed essendo la rumorosità dell'ufficio inferiore alla soglia legale, la domanda andava rigettata. Avverso questa decisione Cassazione TO GI, ricorre per censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricorso l'Istituto intimato resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente, preliminarmente, violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., dovendosi ritenere la sentenza giuridicamente inesistente e, in subordine, affetta da nullità assoluta, per omessa sottoscrizione del Presidente del Collegio e non essendo sufficiente la sola sottoscrizione del giudice relatore ed estensore. Deduce inoltre violazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/65: censure delle quali la Corte ritiene non doversi interessare, essendo fondata, in base all'esame degli atti, la prima, dalla quale deriva la nullità assoluta della impugnata sentenza (Cass. n. 927/99); affermandosi, 4 inoltre, in tale decisione che la mancanza della sottoscrizione di una sentenza da parte dei magistrati che l'hanno redatta è deducibile al di fuori delle regole e dei limiti dei mezzi di impugnazione, vizio che va rilevato anche di ufficio e comporta la cassazione della sentenza viziata e la rimessione della causa, anche perfe spese, allo stesso giudice che lo ha pronunciato, 19-2-1998 4.51 che si ritiene ora essere, in virtù del d. lgs. la Corte d'appello di Messina (v. S.U. 19/5/2000 n. 10944) 19.2.1998 n.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 6 giugno 2000. TR | Presidente: Vaiceupo II Cons. estensore: I 3 0 A PhillDepositata in Cancelleria Phil D 1 S 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA , S . 5 O T A . L T R , L N A ' O A L S B 3 Oggi, 9 FEB. 2001 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T IL COLLABORATORE 1 S G N O E O DI CANCELLERIA S E P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R O D 5