Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
COPIA REPUBBLICA ITNA IN NOMI DEL POPOLO ITNO 03 LA CORTE SUPREMA DI S Oggetto Devrensione SEZIONE SACONDA CI LE Composta dagl: mi Sigg. Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 10215/ Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.2532 Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO Rep. 352 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dd.23/10/02 ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO -- ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: --- EN LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA + - - | SIMONE DI SAINT BON 42, presso lo studio dell'avvocato + --- - FRANCO MIGLINO, che lo difende unitamente all'avvocato -- ARNALDO MIGLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EN IU, EN IT, EN LO, EN | - | - TERESA, EN CE, EN NI, NE | - IO, EN FA EN AN, EN IO F " tutti in proprio e nella qualità di eredi di EN 2002 MARIA;
1374
- intimati -
-1- avverso la sentenza n. 146/99 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, emessa 11 07/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. NC MARINELLI che ha concluso per il rigetto. ㅏ. tımı T -2- R.G.N.10125/00 Oggetto: Revocazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18-1-1980, EN GI conveniva in giudizio davanti Al pretore di Agropoli EN CH per sentire revocare la sentenza caessa dallo stesso pretore il 16-1-1977, nel giudizio tra EN CH e MA AN;
соп la quale ега stala dichiaratasentenza acquisita а favore del primo la proprietà della casa di abitazione in Prignano Cilento, alla Via Garibaldi n.52, in catasto alla partita 258, f.4, n. 330/338, già intestata a MA CH. Esponeva l'attore che soltanto successivamente al passaggio in giudicato di desta sentenza era venuto а Conoscenza dell'esistenza di questa e di un testamento olografo di MA AN, con il R- predetta casa veniva trasmessa, in via quale esclusiva, per successione ad esso attore, nonché 18 sentenza era stata ottenuta in del fatto che fraudolento da EN CH (padre modo dell'attore), il quale aveva dichiarato falsamente di avere posseduto in via esclusiva l'abitazione dal 1947. La verità era, invece, che esso attore 2 aveva posseduto, in via esclusiva, la casa medesima fin dal 1965, quando vi era stato immesso da MA NI, fratello di MA AN, possessore dell'immobile da oltre cinquant'anni. Si costituiva EN CH, eccependo la Carenza delle condizioni previste dall'art.395 c.p.c. per la revocazione della sentenza. Instauratosi, in tal modo, il contraddittorio ed espletata la prova testimoniale, il Lribunale, сог senterza n. 16/86, pronunciata nei confronti degli eredi di EN CH, deceduto, rigettava la compensando tra le parti le spese deldomanda, giudizio. Proposto appello da EN GI con acto notificato a EN US, LE, LO, AR, AN, ER, NC, OL, Italia e Orlando, il tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 21-11-1988, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per omessa integrazione del contraddittoric nei confronti del litisonsorte necessario MA AN, e rimetteva la causa dinanzi ai primo giudice. Riassunta, quindi, la causa da EN GI con atto di citazione notificato a MA AN ed ai predetti eredi di EN CH, si costituiva 3 soltanto EN US, formulando varie eccezioni e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda. Con sentenza del 25-10-1991, il pretore dichiarava inammissibile Ia domanda di revocazione e condannava l'attore al pagamento delle spese in favore di EN US. Impugnata la sentenza da EN GI, e costituitosi anche in grado di appello il solo EN US, il tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza pubblicata 1'8 settembre 1999, ha rigettatc il gravame e confermato integralmente la sentenza del pretore, condannando EN GI a pagare a EN US le spese del grado. Questa che segue, in sintesi, la motivazione della decisione. Alla qualificazione giuridica, data dal pretore nella sentenza impugnata, della domanda proposta dall'attore quale azione di revocazione ex art.395 C.P.C., non era di ostacolo la diversa qualificazione della domanda come di opposizione di terzo ex art.404 c.p.c., contenuta nella precedente sentenza pretorile n.16/06, essendo stata questa dichiarata nulla per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di MA ON;
consequentemente, il giudice investito nuovamente della piena cognizione della causa doveva e poteva deciderla senza essere in alcun Kodo vincolato dalle valutazioni contenute nelia sentenza dichiarata nulla. Correttamente, poi, il pretore ha ritenuto, sul a base delle espressioni contenute nell'atto di citazione del 10-1-1980 (pedissequamente riproposto rella comparsa di riassunzione del 1989), es in Causa petendi e del petitumparticolare, della desumibili dall'atto introduttivo del giudizio, che l'attore avesse inteso proporre proprio una domanda di revocazione, non opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. Quanto, infine, al merito della domanda, che la Censura tribunale ha rilevato dell'appellante per il mancato accoglimento della stessa è priva della necessaria specificità; e che comunque il pretore, qualificando l'azione come azione di revocazione ex art.395 C.P.C., ha correttamento deciso con una sentenza di rito, prescindendo, dunque, dalle risultanze probatorie, avendo rilevalo l'inammissibilità , per difetto di legittimazione del EN all'azione di revocazione. Ricorre per la cassazione deila sent enza EN GI, deducendo tre motivi di gravame. attività difensiva hanno svolto g 1 Nessuna intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciardo violazione degli arit.324 c.p.c. e 2909 c.c., il ricorrente si duole che il tribunale non abbia ritenuto vincolante nel successivo giudizio promosso davanti al prelore, quanto alla qualificazione dell'azione, la precedente sentenza n.16/86 dello stesso pretore, con la quale correttamente era stata qualificata opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. l'azione esercitata dall'attore. Con il secondo motivo si denunciano violazioni di legge (artt.395 e 112 c.p.c.. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 c 1369 c.p.c.) e vizi di motivazione, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., per avere, il tribunale, ritenuto corretta Ja qualificazione data dal pretore alla domanda proposta dall'attore, mentre, non soltanto dalle espressioni usate nell'atto indroduttivo del giudizio, ma da tutte le deduzioni svolte nel Corso della causa, avrebbe dovuto trarre il convincimento che l'attore, usando le espressioni "revocare, annullare, dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n. 29/77", non aveva inteso affatto esercitare l'azione ex art. 395 c. p. c., bensì ottenere, comunque, l'annullamento della sentenza. motivo, il ricorrente denuncia,Con il terzo infine, violazione е falsa applicazione dell'art.342 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 TIL. 3 e 5 c.p.c.), in riferimento all'affermazione del giudice di appello, riguardante una pretesa mancanza di specificità delle doglianze con le quali l'appellanto aveva sostenuto che la lettura degli atti e la valutazione delle risultanze they istruttorie corroboravano il suc diritto a veder posta nel nulla la sentenza n.29/77. Dall'esame della prodotta documentazione quel giudice avrebbe dovuto desumere, invece, che l'attore aveva avuto ed aveva la disponibilità del Dene in causa, per cui doveva essere citato da EN CH nel giudizic avente per oggetto per usucapione;
e, l'acquisto della casa sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti al processo, ritenere e concludere, pertanto, che egli era legittimato esercitare victoriosamente l'azione di cui all'art.405 c.p.c. Il ricorso è privo di fondamento. Si osserva, con riguardo al primo motivo, che I n si riscontra, nella sentenza impugnata, la violazione di legge con esso denunciata (artt.324 c.p.c. e 2909 c.c.), posto che il pretore, prima, ed il tribunale, depo, non erano vincolati, nel qualificare la domanda proposta dall'odierno ricorrente EN GI, dalla qualificazione dotane dal pretore con la precedente sentenza n. 16/86 del 10-4-1906 con la quale, peraltro, era slata rigettala la domande poi annullata dal tribunale - per difetto di contraddittorio. Il pretore, investito ex novo della questione, e1 quest.a volta, a contraddittorio integro, ha, invero, qualificato, sulla base degli elementi prospettati. dall'attore, come domanda di revocazione quella da lui proposta e 1'ha inammissibile, a nulla rilevande ladichiarata cennata qualificazione data da quel giudice nel precedente giudizio svoltosi e conclusosi a contraddittorio non integro (artt.101 e 354 c.p.c.). La statuizione del tribunale, sul punto, pertanto non merita censura. 5 0 Con il secondo motivo, in certo senso commesso al precedente, i] ricorrente si cuole dell'errata interpretazione e qualificazione della domanda, che ΠΟΙ doveva essere intesa, а suc dire, come di impugnazione della sentenza ex art.395 c.p.c. n. 29/1977, pronunciata nel giudizio tra EN CH e MA AN, ma come opposizione di terzo ex art.405 c.p.c., per tale dovendo essere interpretata l'azione da lui esercitata, alla stregua delle espressioni usate nogli atti del processo e degli altri elementi di giudizio offerti Key all'esame del giudice. La censura si risolve, in buona sostanza, in una valutazione dei dati testualicritica alla risultarti dagli atti di сацба (fatti, causa petendi e petitum, che, correttamente compiuta in sede di merito, sempre ai fini della qualificazione della domanda, non è qui sindacabile. Quanto, infine, al terzo motivo, si rileva che la viclazione di legge (art.342 c.p.c.) ed i vizi di motivazione con esso denunciati sono insussistenti, non essendo stati specificati gli elementi spiegate le ragioni, la cui errata valutazione da parte del tribunale avrebbe portato, secondo il ricorrente, alla statuizione di rigetto della り domanda di annullamento della sentenza n.29/77. Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Franco IL CANCELLIERE 01 Francesc __ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 GEN 2003. IL CANCELLIERE C1 Franc Vatania CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5-6-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 21278 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Piec 10