Sentenza 29 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
AULA B $ 1 3 8 8 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 13132/2001 Vincenzo Mileo Presidente Bruno D'Angelo - Consigliere Natale Capitanio ** Rep. Cron. 2860 Pasquale 66Picone relatore Maura La Terza Ud. 28.11.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN 3 LI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Papa, n. 21, presso l'avv. Luisa Casotti Cantatore, difesa dall'avv. Alfio Di Pietro con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
POLIMERI EUROPA S.r,l., in persona del presidente Fabrizio d'Adda, Vie L.
6. Faravelli, zz elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 91 presso l'avv. 4916 Arturo Maresca, difesa dall'avv. Cataldo Motta con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catania n. 129 in data 1.3.2001 (R.G. 1419/2000); sentiti, nella pubblica udienza del 28.11.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli 'avv. Di Pietro e Motta, il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Corte d'appello di Catania, in accoglimento dell'impugnazione della SrL Polimeri Europa contro la sentenza del Pretore della stessa sede, e in totale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di IO LI. Il LI, licenziato il 18 luglio 1997, con effetto dal 31 luglio 1997, all'esito di procedura di mobilità, aveva accettato la risoluzione incentivata del rapporto con accordo del 28 luglio successivo, ma aveva impugnato il licenziamento, nel presupposto dell'invalidità dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113 c. c. e comunque della sua annullabilità per errore, deducendo la violazione dei criteri di scelta stabiliti con l'accordo sindacale stipulato ai sensi della legge n. 223 del 1991. All'esito di rigetto della domanda del lavoratore, la Corte territoriale è pervenuta perché, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, ha escluso che la rinuncia convenzionale ad impugnare il licenziamento avesse ad oggetto un diritto indisponibile e fosse perciò impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c. Ha, 2 infatti, interpretato l'accordo del 28 luglio 1997 come preordinato esclusivamente a regolare convenzionalmente la vicenda di cessazione del rapporto di lavoro mediante il pagamento al lavoratore della somma di £ 62.000.000, comprensiva dell'indennità di preavviso, a titolo di incentivazione per l'esodo a fronte dell'accettazione del recesso;
l'accordo, invero, conteneva anche la dichiarazione di rinuncia a tutte le altre ragioni di credito connesse al rapporto di lavoro, ma, secondo il giudizio della Corte di merito, l'assoluta genericità della formulazione non consentiva di attribuirle effetti negoziali, cosicché doveva escludersi che la transazione avesse ad oggetto, unitariamente, anche diritti indisponibili. Infine, l'errore allegato dal LI come vizio del consenso negoziale, cadente sulla circostanza della sussistenza dei requisiti per il pensionamento, non poteva considerarsi riconoscibile dal momento che l'accordo sindacale aveva previsto che fossero collocati in mobilità i lavoratori che avevano raggiunto i requisiti per il pensionamento, nonché quelli che ne facevano richiesta, nella quale ultima categoria doveva essere collocato il LI. La cassazione della sentenza è domandata da IO LI con ricorso per tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso la Polimeri Europa s.r.l. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 e degli art. 1362 ss. c.c. in relazione all'accordo 28 luglio 1997, nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione. Si deduce che il tenore letterale dell'accordo transattivo rivelava chiaramente l'intenzione delle parti non solo di definire la questione della cessazione del rapporto (clausola n. 2 dell'accordo), ma anche, con la clausola n. 3, di 3 considerare estinte le specifiche ragioni di credito connesse al rapporto (diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per protrazione di lavoro, trasferte, indennità estere, equo premio per eventuali brevettazioni e altro), come comprovava la clausola n. 4, mediante la quale si era stabilito che il LI avrebbe dovuto restituire la somma di £ 62.000.000, o comunque detrarla, ove avesse rivendicato un qualunque diritto nei confronti del datore di lavoro, clausola cui la sentenza impugnata aveva attribuito del tutto incongruamente il significato di una "sorta di penale” o “di misura disincentivante". Né la circostanza che nessuna questione fosse stata sollevata nel giudizio in ordine a crediti retributivi, poteva rivestire alcuna rilevanza, avendo l'impugnazione tempestiva posto nel nulla una transazione avente ad oggetto anche diritti sicuramente indisponibili.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli art. 1362 ss, 2113, 1344, 1418 e 1434 c.c., degli art. 228 e 232 c. p.c., in relazione alla legge 223/1991, all'accordo collettivo 6.6.1997 e all'accordo individuale 28.7.1997, nonché omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che il licenziamento del 18.7.1997 era stato intimato con riferimento alla procedura di mobilità e all'accordo sindacale 6.6.1997, sicché l'accordo transattivo 28.7.97 implicava rinuncia ai diritti indisponibili derivanti dalla legge n. 223 del 1991 e dal predetto accordo sindacale, atteso che il LI non aveva certo data la sua disponibilità ad essere collocato in mobilità e non aveva i requisiti per ottenere la pensione. Il motivo svolge poi ulteriori considerazioni in ordine alla circostanza che l'accordo venne stipulato dopo il licenziamento, ma prima della cessazione del rapporto stabilita per il successivo 31 luglio, allo stato di soggezione del lavoratore, alle sue richieste di essere conservato in servizio, al comportamento 4 : non corretto della datrice di lavoro ispirato all'intento di eludere le garanzie derivanti dalla legge e dall'accordo sindacale sui criteri di scelta.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 604/1966, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 228 c.p.c., della 1. 223/1991 in relazione all'accordo sindacale 6.6.1997, degli art. 1428, 1429, 1431 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha escluso che l'accordo transattivo fosse annullabile per errore, posto che la datrice di lavoro aveva ampiamente ammesso di essere a conoscenza che il LI non rientrava tra i lavoratori che potevano conseguire la pensione senza soluzione di continuità con il periodo di mobilità e di averlo perciò erroneamente inserito nelle liste di mobilità, tanto da indursi a liquidare al LI un importo ritenuto pari all'ammontare dei contribuiti mancanti per la pensione, cui faceva riscontro l'erroneo convincimento del LI di essere stato posto in mobilità per in possesso dei requisiti per la pensione, in assenza dei quali certamente non avrebbe consentito alla transazione.
4. In ordine di priorità logica, va esaminato per primo il secondo motivo, in quanto sostiene, con portata potenzialmente assorbente delle altre questioni, che la rinuncia o la transazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.C. La tesi svolta con il suddetto motivo è destituita di giuridico fondamento perché certamente la stabilità del posto di lavoro, se garantita, lo è da leggi o disposizioni collettive (anche al di là delle fonti indicate dal ricorrente) che non sono derogabili dalla privata autonomia;
e tuttavia l'ordinamento, riconoscendo al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del 5 posto di lavoro (art. 2118 c.c.), non consente di attrarre la situazione giuridica soggettiva del lavoratore di fronte all'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro nel novero di quelle cui si applica il disposto dell'art. 2113 c.c. Di tale principio di diritto la giurisprudenza della Corte non ha mai dubitato: si richiamano, fra le numerose decisioni, Cass. 304/1998, 11581/1997. nonché quelle richiamate più avanti, nell'esame del primo motivo.
5. Anche il primo motivo non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata non si è discostata dal principio di diritto secondo cui, allorché il negozio di rinuncia o il contratto di transazione abbiano ad oggetto, unitariamente, sia diritti disponibili (come quelli inerenti alla risoluzione del rapporto) sia diritti indisponibili (quali i crediti retributivi), l'applicazione ai secondi del disposto dell'art. 2113 c.c., comporta che la tempestiva impugnazione travolge tutti gli effetti del negozio, non potendo restare esclusi, in assenza di autonomia del regolamento degli interessi, i diritti disponibili (Cass. 11167/1991; 11581/1997).
5.1. Infatti, ha escluso che nella fattispecie si fosse in presenza di un contenuto negoziale complesso, siccome ha ritenuto che non fossero determinati altri diritti, sicché, per questa parte, la transazione doveva ritenersi priva di effetti negoziali a causa della nullità derivante dalla mancata determinazione dell'oggetto (art. 1346 c.c.), restando valida per l'altra parte, che rappresentava l'aspetto preminente della contrattazione.
5.2. L'accertamento di fatto, presupposto dell'applicazione delle regole di diritto, è stato compiuto dalla Corte territoriale senza che sia riscontrabile alcuna violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.), né 6 omissioni, insufficienze o contraddizioni logiche della motivazione, che la rendano suscettibile di sindacato di legittimità. Il tenore letterale della clausola n. 3 dell'atto ("diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per protrazione di lavoro, trasferte, indennità estere, equo premio per eventuali brevettazioni e altro") ha indotto il giudice del merito a ritenere che si trattasse di una formula di stile, stante l'ampiezza e genericità, priva di riferimenti al concreto rapporto di lavoro, come confermato dalla circostanza che il lavoratore non aveva rivendicato nessuno di questi diritti. Né la congruità della motivazione è suscettibile di essere inficiata dalle considerazioni relative alla clausola n. 4, avendo la Corte sostanzialmente inteso dire che rivestiva il significato di mero richiamo, ed ammonimento, degli effetti restitutori che sarebbero derivati dalla risoluzione del contratto.
5.3. Corretto è infine anche l'accertamento di fatto funzionale all'applicazione della regola di cui all'art. 1419 c.c. E' sufficiente richiamare, al riguardo, le considerazioni contenute nella sentenza circa l'autonomia delle pattuizioni relative alla risoluzione del rapporto rispetto alle altre;
la valorizzazione dell'intitolazione in termini di "accordo per l'incentivazione all'esodo"; la formulazione letterale in ordine al pagamento dei 62 milioni "a titolo di incentivazione per l'esodo" e a fronte dell'accettazione del recesso". Con il descritto accertamento di fatto, dunque, è compiutamente coerente la conclusione che i contraenti avrebbero certamente stipulato la transazione sulla risoluzione del rapporto di lavoro anche se fossero state consapevoli dell'inefficacia dell'accordo per la parte concernente gli altri diritti, e ciò nel rispetto della regola espressa dall'art. 1419, primo comma, c.c.— 7 6. Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento. E' lo stesso ricorrente a riferire che il licenziamento era stato intimato nei suoi confronti in violazione dei criteri stabiliti dall'accordo sindacale per la mobilità, siccome egli non era in possesso dei requisiti per ottenere la pensione. Aggiunge anche che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro gli venne proposta dietro pagamento della somma necessaria per i versamenti contributivi al fini dell'ottenimento della pensione. Non si vede allora quale possa essere l'errore che avrebbe viziato il consenso del ricorrente, atteso che, come riferito dalla sentenza, destinatari della mobilità avrebbero dovuto essere, nel rispetto dell'accordo sindacale, i dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici e quelli che accettavano la risoluzione consensuale, cosicché il ricorrente, ancorché colpito da un licenziamento illegittimo, doveva ritenersi nella seconda categoria proprio perché aveva accettato la risoluzione incentivata.
7. Il ricorso va dunque rigettato. La natura della controversia e, soprattutto, l'esito difforme dei giudizi di merito, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio cassazione. Così deciso nella camera di consiglie 28 novembre 2002. Il Consigliere estenso Il Presidente incenzo Willo Таким IL CANCELLERE Depositate to celleria 87 9 GEN. 2003 IL CANCELLIERE