Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8549 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
08549 /02 ee 73 T A R E T M I I R A B T U I R A A A B . L 5 A 1 . 3 1 N . B L I A . T A N E N I O Z R A I S T G R E A T D N E S E E D . I E S . L E N D P S R 6 2 . / 8 / 9 4 6 1 PUBBLIC IN NOME DEL POR O ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 25410/00 23562 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere- Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 73191 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NA RI;
- intimata - avversO la sentenza n. 398/99 della Commissione M 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il r 537 23/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. r -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI FE, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla non spettasse la detrazione,sospensione l'ammontare del reddito imponibile rideterminava esclusione della stessa e notificava al con contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, pronunziata nei confronti di GN RI, erede di CI FE, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 M maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1, della legge 27 h 3 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i eresidenti nei comuni dell'Italia centrale meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve considerato quale norma essere agevolazione, introduttiva di un'ulteriore consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei я versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra A E T M A R I . 3 1 1 T N A B L . A L . 5 N - B . provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la A i N E O I Z A R T E S I G A R E D T N S E E N S I D . 1 E E D . . R L 6 S P 9 4 6 2 / 8 / parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. A R I U T R I A B T
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31.1.2002. Il caves, extensore He Frendeute duenific Magres ✓ EREIL CANCELLIERE C1 DEPOLIAL IN CANCELLERIA Oggi 14 GLU. 2002. OS NI ト IL CANCELLIERE C1 Osveldo NI S