Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2016, n. 35295
CASS
Sentenza 12 aprile 2016

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicchè esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che la videoripresa, coinvolgente una minore, era stata conservata dall'imputato nella memoria del telefono cellulare e successivamente sottoposta in visione a terzi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2016, n. 35295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35295
Data del deposito : 12 aprile 2016

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