Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicchè esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che la videoripresa, coinvolgente una minore, era stata conservata dall'imputato nella memoria del telefono cellulare e successivamente sottoposta in visione a terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2016, n. 35295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35295 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento