Sentenza 18 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di procedimento di convalida dell'arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e dell'ordinanza di convalida (nella specie, per l'omessa traduzione dei verbali nella lingua dell'interessato), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA, 0430-23 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2905/2022 ANGELA TARDIO CC 18/10/2022- PALMA TALERICO Relatore - R.G.N. 17527/2022 FRANCESCO CENTOFANTI EVA OS SA CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BD IZ MA AL (CUI 064QREK) nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'1 marzo 2022, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di DE IZ AD LI, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento dell'11.2.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a), b) d) e 3-ter lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 (capo A della provvisoria contestazione: perché in concorso con altri soggetti, in violazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, compiva atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di 70 extracomunitari, trasportandoli clandestinamente a bordo di una imbarcazione in legno ed esponendoli a pericolo di vita, date le precarie condizioni di sicurezza in cui avveniva la traversata e l'assenza di dispositivi di salvataggio, al fine di trarne profitto), 110 e 575 cod. pen. (capo B della provvisoria contestazione: per avere, in concorso con altri e in occasione della condotta descritta al precedente capo di imputazione, cagionato la morte di ID BD, che viaggiava assieme agli altri migranti nella stiva dell'imbarcazione).
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Carmelo Amoroso, formulando quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 10 cod. pen., per difetto di giurisdizione. Ha, in proposito, evidenziato che, alla stregua della ricostruzione dei soccorritori, la morte del bengalese era avvenuta allorché il barcone dei migranti non si trovava in acque territoriali italiane (il barcone era stato, infatti, tratto in soccorso a 9 miglia marine e la morte del giovane, per asfissia, era già avvenuta da tempo durante il viaggio, cioè in acque non sottoposte alla giurisdizione italiana); ha sostenuto, che nel caso di specie, trattandosi di equipaggio verosimilmente libico e/o egiziano doveva trovare applicazione il "principio della bandiera". Ha, inoltre, osservato che il difetto di giurisdizione "rileverebbe anche perché vi è assenza delle condizioni previste dall'art. 10 cod. pen.".
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 137 e 143 cod. proc. pen. con riguardo al verbale di esecuzione del decreto di fermo, del verbale 2 to dell'udienza di convalida e dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare. Ha, in particolare, sostenuto che detti atti sarebbero "invalidi, inesistenti o, comunque, illegittimi", in quanto: il verbale di esecuzione del decreto di fermo non sarebbe stato tradotto nella lingua dell'indagato; il verbale dell'udienza di convalida, oltre a non essere stato tradotto, non sarebbe stato sottoscritto dall'indagato; l'ordinanza di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare sarebbe priva della traduzione nella lingua dell'interessato.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b.), e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 64 cod. proc. pen.. Il ricorrente dopo avere premesso che il quadro indiziario a carico dell'DE risultava fondato sulle dichiarazioni rese da cinque dei migranti, ai quali era stata riconosciuta la veste di indagati in procedimento connesso, essendo configurabile a loro carico il reato di cui all'art. 10-bis e/o 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - ha sostenuto che le dichiarazioni rese da AH OP, IM AD AH, MA IS, AL MO AJ e KH IM non sarebbero utilizzabili, atteso che a costoro non sarebbe stata, di fatto, garantita l'assistenza di un difensore: l'avv. Carmen Augelio, con studio in Canicattì, nominata difensore di ufficio dei cinque migranti, era stata avvisata telematicamente, alle ore 20.33 del 20.1.2022, che i predetti sarebbero stati interrogati a Lampedusa il 21.1.2022; benché il citato difensore avesse comunicato alle ore 20,40 di essere impossibilitata a recarsi a Lampedusa per le ore 18,00 del 21.1.2022, in detta data erano stati svolti gli interrogatori (alle ore 9,30 quello di IM AD AH;
alle ore 15,00 quello di AL MO AJ;
alle ore 19,00 quello di MA IR); inoltre, il 24 gennaio 2021 si era proceduto all'esame di KH IM, e il 26 gennaio a quello di AH OP senza alcun avviso al difensore e in assenza di un provvedimento motivato in ordine alle ragioni di urgenza e indifferibilità dell'assunzione delle informazioni.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.. Ha, al riguardo, osservato che le dichiarazioni accusatorie avrebbero dovuto essere valutate con estrema prudenza, atteso che i migranti, che si offrono di fornire dichiarazioni accusatorie in occasione degli sbarchi, ricevono il beneficio di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia e ciò sarebbe presumibilmente avvenuto nel caso di specie;
che, inoltre, le dichiarazioni dei cinque migranti non sarebbero neppure concordi tra loro;
che non sussisterebbe alcun elemento per potere ritenere ricorrente il 3 C pericolo di fuga e di reiterazione del reato, essendo l'indagato soggetto incensurato;
che, infine, per il principio di proporzionalità della misura applicata, deve permanere un costante rapporto fra la misura cautelare adottata e l'entità del fatto contestato, previa formulazione di una prognosi che faccia riferimento alla pena che si ipotizza possa essere irrogata con riferimento al caso concreto.
3. In data 6 ottobre 2022, il difensore dell'indagato ha fatto pervenire a questa Corte "motivi aggiunti", con i quali ha ribadito le ragioni poste a fondamento del secondo motivo di impugnazione, aggiungendo: che la richiesta difensiva inoltrata al Giudice per le indagini preliminari, con la quale si chiedeva la nomina di un interprete, perché, nelle more dell'udienza camerale dinnanzi al Tribunale per il riesame, sarebbe stata intenzione del proprio assistito fornire elementi di prova colloquiando con il proprio difensore, era stata rigettata;
-che la difesa aveva, altresì, chiesto al Direttore dell'istituto penitenziario, ove si trovava ristretto il proprio assistito, di metterlo in condizioni di potere partecipare all'udienza dinnanzi al Tribunale di Palermo, ma che per motivi sconosciuti ciò non era accaduto.
4. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale, dott. Simone Perelli, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento per la ragioni di seguito illustrate. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Correttamente il Tribunale di Palermo ha rigettato l'eccezione difensiva relativa al dedotto difetto di giurisdizione dello Stato italiano, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Giova, infatti, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,"è configurabile la giurisdizione nazionale, in base alla Convenzione dell'O.N.U. sul crimine organizzato, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, per il reato di associazione per delinquere finalizzato a favorire l'immigrazione clandestina, relativamente a condotte criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato utilizzando imbarcazioni prive di nazionalità destinate al trasporto di migranti, in quanto essa si radica nel momento in cui il natante 4 fa ingresso nella zona contigua italiana" (Cass. Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, Rv. 262543 01). Giova, altresì, richiamare quanto recentemente affermato dalla sentenza di questa Corte n. 31652 del 02/07/2021 (Rv. 281623 - 02): "sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, in forza del principio di universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3, comma secondo cod. pen. e - in virtù del rinvio di cui all'art. 7, n. 5, cod. pen. della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, trattandosi di reato grave, con effetti sostanziali nel territorio italiano, commesso da un gruppo criminale organizzato nell'ambito di una complessa condotta posta in essere allo scopo di commettere i reati previsti dalla Convenzione e dei Protocolli Addizionali, tra i quali rientra il traffico di migranti verso l'Italia" Con specifico riguardo al delitto di omicidio, che secondo la difesa sarebbe stato commesso in acque internazionali, il Tribunale di Palermo ha correttamente evidenziato che l'applicazione dei criteri di collegamenti, che determinano l'applicabilità della legge italiana, imponesse di concludere nel senso di ritenere che detto reato sia oggetto della giurisdizione italiana perché accertato dalle Autorità del Paese nei confronti di una imbarcazione priva di bandiera e, perciò, non sottoposta alla giurisdizione di altro Stato. Va, infine, osservato che "i criteri di cui all'art. 10 cod. proc. pen. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riferimento, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave" (Cass. Sez. 1, n. 13076 del 03/03/2020, Rv. 279327 - 01).
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che oggetto del riesame è solo l'ordinanza applicativa della misura cautelare e che, pertanto, non potevano essere prese in considerazione censure riguardanti il verbale di esecuzione del decreto di fermo e il verbale dell'udienza di convalida, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di procedimento di convalida dell'arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e dell'ordinanza di convalida (nella specie, 5 determinata dal divieto di colloquio dell'arrestato con il difensore), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata" (Cass. Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Rv. 274973 – 01). Anche la censura relativa alla mancata traduzione nella lingua dell'indagato dell'ordinanza di custodia cautelare è stata motivatamente rigettata dal Tribunale di Palermo alla stregua della giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio - - che ha affermato che "la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare non personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento" (Cass. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447 - 01). E', inoltre, del tutto destituita di fondamento la prima delle due censure proposte con i "motivi aggiunti", secondo cui il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe autorizzato la nomina di un interprete necessario perché il difensore potesse colloquiare con il suo assistito;
e, infatti, dallo stesso documento allegato dal ricorrente, si evince che il G.I.P. lo aveva autorizzato alla nomina di un interprete e che, altresì, aveva autorizzato l'ingresso del suddetto interprete presso l'istituto penitenziario ove DE IZ AD LÌ era ristretto. La seconda censura contenuta sempre nei "motivi aggiunti", secondo cui il Direttore dell'istituto penitenziario, ove l'indagato si trovava ristretto, non lo avrebbe messo nelle condizioni di potere partecipare all'udienza dinnanzi al Tribunale di Palermo, è assolutamente generica, in quanto non sono stati indicati, in modo chiaro e preciso, gli elementi alla base della censura medesima, al fine di consentire di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
3. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per violazione del disposto di cui all'art. 64 cod. proc. pen.. E' pur vero che il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza che i migranti, i quali avevano reso dichiarazioni accusatorie anche nei confronti del ricorrente, erano soggetti coindagati in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998; tuttavia, il Collegio osserva che secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte "con - riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione 6 dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197- bis, comma quinto, cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese" (Cass. Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, Rv. 238720 01; Cass. Sez. 2, n. 39644 del - 09/07/2004, Rv. 230364 - 01).
4. Inammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso. Del tutto generiche sono, infatti, le argomentazioni difensive con le quali l'ordinanza impugnata è stata censurata con specifico riguardo alla ritenuta ricorrenza della gravità indiziaria a carico dell'indagato per effetto della dedotta inattendibilità delle persone che lo hanno accusato e per il difetto di concordanza delle dichiarazioni da costoro rese. E in vero, il ricorrente si è limitato ad affermare, peraltro, in via del tutto congetturale, quanto sopra riferito senza anche in questo caso individuare in maniera chiara e - - precisa quegli elementi alla base delle sue censure, in modo da consentire a questo Collegio di verificare la correttezza dei rilievi da lui mossi. Quanto alle doglianze relative alla ricorrenza delle ritenute esigenze cautelari, si osserva che i giudici del Tribunale di Palermo hanno ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo che l'indagato si dia alla fuga e ciò in ragione: dei suoi collegamenti con soggetti, anche residenti fuori dall'Italia, capaci di organizzare trasporti transcontinentali di individui;
del fatto che DE IZ AD LI è soggetto extracomunitario che non risulta avere alcun radicamento che possa indurlo a permanere in Italia;
nonché della pena elevata prevista in relazione alla vicenda in esame. Si osserva, altresì, che i suddetti giudici hanno ritenuto la possibilità della reiterazione di altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, affermando che "il concreto pericolo di recidiva non è ex se escluso dallo stato di incensuratezza, potendo essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto reato, quindi dai comportamenti o atti concreti posti in essere dall'agente, anche se non gravato da precedenti penali". Orbene la suddetta motivazione è assolutamente adeguata e congrua a sorreggere la decisone adottata, che resiste alle censure difensive, sul punto.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Palma Talerico Решетеси angle Earthe DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marine Calcagni 8