Sentenza 26 novembre 2007
Massime • 1
Con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni "erga alios" rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197 bis, comma quinto cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese.
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2007, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2007 |
Testo completo
1 4230 /08 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/11/2007
SENTENZA
N. 02083 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE PRESIDENTE
1.Dott. ROTUNDO VINCENZO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.DI CASOLA CARLO IT N. 031535/2007
3. Dott. CARCANO DOMENICO 11
4. Dott. MATERA LINA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RA US N. IL 09/08/1960
avverso ORDINANZA del 05/07/2007
di CALTANISSETTA TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Eurico Dele haye CARCANO DOMENICO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. per ilrigetto del ncasso
C
D Ritenuto che EP FE impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale è stato confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto l'istanza di revoca della custodia;
che, ad avviso del giudice del riesame, la questione dedotta dalla difesa di AR è priva di fondamento, in quanto le persone indagate in procedimento connesso devono essere interrogate dal pubblico ministero nelle forme previste dall'art.210 c.p.p. e, pertanto, anche in presenza del difensore;
che, tuttavia, l'assenza del difensore può invalidare le dichiarazioni rese contra se ma non quelle contra alios, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e, per tal motivo, le conclusioni del provvedimento impugnato sono corrette;
che quanto alle esigenze cautelari, il giudice d'appello rileva l'operatività nella fattispecie concreta della presunzione stabilita dall'art.275, comma 3, c.p.p. per la quale, nell'ipotesi di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza ad associazioni di tipo mafiose, è imposta la custodia cautelare, salvo che non risultino dagli elementi concreti in base ai quali si possa escludere il pericolo di reiterazione previsto dall'art.274 c.p.p.; che le situazioni rappresentate non possono essere tali da superare la presunzione stabilita per legge;
che il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 363, 210 e 63
c.p.p., in quanto le dichiarazioni contra alios di un collaboratore di giustizia sono state rese in assenza del difensore;
che la giurisprudenza richiamata dal giudice d'appello non riguarda ipotesi simili a quella in oggetto, e peraltro il Tribunale giunge alla non corretta conclusione della nullità di un atto, invece poi valido là dove si formulino accuse nei confronti di atri indagati;
che il collaborante CO non era in una delle situazioni disciplinate dall'art. 197 bis c.p.p. e, pertanto, egli era da considerare coindagato e, una volta effettuati gli avvertimenti stabiliti dall'art.63 c.p.p., avrebbe dovuto essere assistito da un difensore
1 affinché le proprie dichiarazioni potessero essere utilizzate nel suo complesso, non essendo prevista dall'ordinamento una patologia parziale di un atto processuale;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Considerato che il difensore del ricorrente sostiene l'inutilizzabilità di quanto riferito dal dichiarante poiché egli avrebbe dovuto essere sentito come indagato con l'assistenza del difensore, e, pertanto, la mancata presenza del difensore ha prodotto ex art. 63, comma 2, c.p.p. l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni anche erga alios;
che la situazione processuale rappresentata non involge questioni di operatività dell'art. 63 c.p.p., in quanto CO fu all'epoca sentito quale indagato di reato in procedimento connesso, previo avvertimenti di rito e, pertanto, la disciplina da applicare avrebbe dovuto essere quella stabilita dall'art.210 c.p.p, se indagato del medesimo reato ovvero quella dell'art. 197 bis c.p.p. che va applicata anche nei confronti di indagati di reati connessi, nei cui confronti si proceda nello stesso procedimento o in altro separato, sempre che, previo avvertimento ex art. 64 c.p.p., abbiano reso dichiarazioni contra alios;
che l'assistenza del difensore tende a tutelare l'imputato o l'indagato il quale renda dichiarazioni erga alios dal rischio che arrivi inconsapevolmente ad autoincriminarsi per il reato connesso o collegato e comunque a deporre contro se stesso;
che l'inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art. 191, comma 1 c.p.p. consegue soltanto nei casi in cui quella prova sia stata assunta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", e non nei casi in cui l'assunzione della prova, pur consentita, sia stata assunta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, pertanto, in questi ultimi casi, può trovare applicazione soltanto il diverso istituto delle nullità (Sez. III, 30 aprile
1999, dep. 16 giugno 1999, n. 7747); che le dichiarazioni rese da chi viene sentito come indagato o imputato in violazione delle garanzie difensive non sono inutilizzabili nei confronti dei terzi, rientrando nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste ( Sez. I, 5 maggio 1997, dep. 8 settembre 1998, n.
2 3164) e pertanto, nei casi di irregolarità di assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato - omesso avviso al difensore o simili - esulano dalla disciplina dell'art. 63, comma 2, c. p. p., in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste
(Sez.un.9 ottobre 1996, dep. 13 febbraio 1997, n. 1282); che tale regula iuris applicata prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte ex lege n.63 del 2001, trova anche in base alla vigente disciplina conferma, in quanto l'indagato di reato connesso o del medesimo reato, nel caso in cui renda dichiarazioni erga alios, deve essere interrogato in ogni caso, a norma dell'art. 210, comma 3, e 197 bis c.p.p., con l'assistenza del difensore il quale ha "diritto di assistere" all'interrogatorio, la cui assenza non determina inutilizzabilità, in quanto idoneità probatoria soggetta alla regola della tassatività che può operare solo nei casi espressamente previsti;
che sono utilizzabili le dichiarazioni rese da persone indagate senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197 bis, comma 5, c. p. p., é prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese, norma applicabile nel caso di esame di persona imputata nel medesimo reato per il rinvio ad essa operato dall'art. 210,comma 6, c.p.p.; che nella fattispecie concreta peraltro dedotta in termini generici sul punto
-
relativo all'assenza del difensore in quanto non si chiarisce se ciò sia dipeso dal mancato avviso ovvero dall'assenza del difensore regolarmente avvisato - la questione
é riferita soltanto alle dichiarazioni erga alios rese nella fase delle indagini e non in dibattimento e, per le ragioni precisate, non invalide ne utilizzabili, in quanto sanzioni non espressamente previste;
che pertanto il ricorso è infondato e, a norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter, dis att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2007.
Il Presidente Il Consigliere esfensore
Ilario Martella Domenico Carcano
YL CANCELLIERE SUPER C1 Lidia Scalia
Depositato in Cancelleria
M
E
0002.8. GEN. 2008- R
P
U
IL CANCELLIERE C1 SUPER 800
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