Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) la condotta del medico della direzione sanitaria di una casa circondariale che, dietro il versamento di un corrispettivo, rilasci all'imputato detenuto, ai fini del procedimento previsto dall'art. 299, comma quarto ter cod. proc. pen., un parere sulle sue condizioni di salute, attestando patologie inesistenti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la suddetta certificazione costituisce un atto essenzialmente peritale, che si inserisce per il suo contenuto accertativo, tra gli atti concatenati ed unificati funzionalmente dal concorso nell'emanazione da parte del giudice del provvedimento finale di regolamentazione del regime detentivo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2009, n. 19143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19143 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
19143
19 143 /0 9 Sentenza n. 245/09 M 14-Camera di consiglio R. G. n. 35830/08 in data 29 gennaio 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Giovanni Presidente DE ROBERTO
Dr. Saverio Felice Consigliere MANNINO
Dr. Francesco Paolo Consigliere GRAMENDOLA
Dr. Luigi LANZA Consigliere Dr. IC CARCANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI AI IU, nato il [...] a [...],
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avverso la sentenza del Tribunale del riesame di Napoli 5 maggio 2008.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Vincenzo GERACI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Susanna CARRARO, sostituto processuale dell'avv. Massimo
Biffa, la quale ha ne ha chiesto l'accoglimento;
Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 5 maggio 2008 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del
G.i.p. del Tribunale di Napoli 10 aprile 2008 con la quale era stata applicata a IU Di MA la
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L. n. 203/91), concernenti false certificazioni e attestazioni compiute verso corresponsione di som- me di denaro da medici della Direzione sanitaria della Casa circondariale di S. RI Capua Vetere, anche nella veste di consulenti, al fine di favorire esponenti del clan camorristico dei EL.
Avverso l'ordinanza il Di MA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 319 ter c.p. e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché, ri- guardo al primo gruppo di contestazioni, in occasione dei procedimenti, mai attivati d'ufficio dall'indagato, di rivalutazione dello stato di salute dei detenuti con conseguente valutazione del- la compatibilità con il regime carcerario, il Di MA non ha agito con i poteri tipici del p.u., né in tale categoria lo stesso indagato può essere ricondotto, dato che nel procedimento previsto dall'art. 299 c.4 ter c.p.p. l'intervento del sanitario dell'istituto penitenziario, cui il perito nomi- nato dal giudice può rivolgersi, è limitato esclusivamente alla formulazione di un parere ossia di una valutazione che prescinde dai caratteri e dai requisiti dell'attestazione e della certificazione e, quindi, non può considerarsi attività di un p.u. e, comunque, non assume alcuna valenza e in- cidenza nell'ambito del processo, attenendo a una fase prodromica a quella processuale stricto sensu, sicché mancano anche per questo aspetto i presupposti della corruzione in atti giudiziari;
2. violazione dell'art. 7 L. n. 203/81 e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in ordine alla possibilità di individuare nelle condotte poste in essere dal Di MA un orientamento finali- stivo volto a favorire un'organizzazione criminale nel suo insieme in quanto la loro qualifica di soggetti appartenenti a cosche mafiose era ignota all'indagato, sicché manca il dolo specifico del fine di agevolare una di queste organizzazioni;
non basta, infatti, la semplice consapevolezza della possibilità che dal reato che si commette consegue un'agevolazione dell'attività dell'associazione, ma occorre che nella coscienza dell'idoneità del delitto perpetrato a realizzare l'agevolazione suddetta, questa finalità abbia costituito motivo specifico della spinta criminosa, con la conseguenza che al dolo previsto per il delitto commesso devono accompagnarsi elementi aggiuntivi, dimostrativi in modo univoco della voluta particolare strumentalizzazione dell'azione delittuosa.
I. L'impugnazione è infondata.
1. In ordine al primo motivo di ricorso si deve preliminarmente occorre precisare che nella corruzione propria, anche in atti giudiziari, l'ampia nozione di atto d'ufficio contenuta nell'art. 319 c.p.p., corrisponde ad atto di esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e designa ogni comportamento del pubblico ufficiale – e, quindi, anche la formulazione di un parere, nei casi previsti dalla legge - posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto in quanto lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cass., Sez. 6, 17 marzo 2004 n. 23804, ric.
P.G. in proc. Sartori ed altri;
Sez. 6, 7 aprile 2006 n. 21943, ric. Caruso;
Sez. 6, 16 gennaio
2008 n. 20046, ric. P.G. in proc. Bevilacqua).
Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, è altrettanto ampia la nozione di pubblico uf- ficiale, che, ai sensi dell'art. 357 cod. pen., riveste non solo colui che con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario come la formula-
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zione di un parere richiesta per legge - ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misu- ra ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'at- tività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esauri- sca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass., Sez. 6, 10 febbraio 2004 n. 21088, ric. Miche- letti e altro).
Di conseguenza, anche la formulazione di un parere consultivo richiesto per legge può integrare la condotta del reato di corruzione propria nel caso in cui si accerti che l'espressione di esso sia stato frutto di accordo corruttivo del pubblico ufficiale che lo ha espresso col beneficiario del provvedimento finale, con la conseguenza che il predetto parere si inserisce nell'iter criminis come atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale verso dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte del corrut- tore (cfr. Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2001 n. 21947, ric. Bertolini L. ed altro;
Sez. 6, 30 novem- bre 1998 n. 179, ric. De Vita A.; Sez. 6, 8 aprile 2004 n. 26041, ric. P.O. in proc. Ienna).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni anche l'attività peritale, svolta da chi riveste la qualità di pubblico ufficiale, può essere dedotta ad oggetto di un accordo corruttivo e di- venire atto contrario ai doveri d'ufficio, compiuto verso retribuzione, e costituire per- tanto condotta commissiva del reato di corruzione propria (Cass., Sez. 6, 21 ottobre 1998
n. 1167, ric. Maraffi C e altri).
Infatti, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni, cioè sia quelli de- stinati ad inserirsi nel procedimento giurisdizionale, offrendo un contributo di cono- scenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario pre- supposto di momenti procedurali successivi (Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2003 n. 49417, ric.
Della Rocca e altri).
Ciò posto, si osserva che il certificato del medico dell'ASL attestante patologie inesistenti, rilasciato all'imputato o indagato detenuto al fine di produrlo in sede giudiziaria per ot- tenere l'indebita concessione di benefici nel regime detentivo, costituisce un atto essen- zialmente peritale, che per il suo contenuto accertativi si inserisce tra gli atti concatenati e unificati funzionalmente dal concorso nell'emanazione da parte del giudice del prov-
vedimento finale di regolamentazione del regime detentivo (Cass., Sez. 6, 10 febbraio
2004 n. 21088, ric. CHtti e altro;
Sez. 6, 7 gennaio 1999 n. 4062, ric. Pizzicaroli G.; Sez.
6, 5 dicembre 1995 n. 2675, ric. Tauzilli) in esito a un procedimento che ha natura for- malmente e sostanzialmente giurisdizionale benché materialmente amministrativa.
Ne deriva che tale certificazione rilasciata da un medico che riveste la qualità di pubbli- co ufficiale, recante una diagnosi consapevolmente difforme dalla realtà, costituisce un atto contrario ai doveri d'ufficio che, se commesso verso retribuzione, comporta la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter c.p..
Pertanto la tesi difensiva sostenuta con il motivo di ricorso in esame si rivela priva di fonda-
mento.
2. Del pari infondato appare il secondo motivo del ricorso.
Si osserva in proposito che in linea di diritto deve ritenersi correttamente contestata l'aggravante dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203, ri- spetto al reato di corruzione in atti giudiziari e in relazione al quadro indiziario, posto a base dell'ordinanza cautelare, in cui la condotta di agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, attuata mediante strategie organizzate e sistemi artificiosi di falsificazione di certificati medici rilasciati da sanitari addetti a istituti penitenziari,
perchè tale condotta - caratterizzata oggettivamente dalla finalità di procurare la scar- cerazione di pericolosi affiliati ad organizzazioni camorristiche desunta dalla notorietà e dalla statura criminale nonché dal numero dei soggetti favoriti e dalla ripetitività dei comportamenti illeciti eseguiti;
e, sotto il profilo soggettivo, dalla certa percezione da parte dei sanitari indagati, per effetto dell'inserimento lavorativo nel contesto dell'istituzione penitenziaria, del contributo offerto dalla loro condotta alle associazioni camorristiche interessate - rappresenta di per se stessa un contributo alla permanenza e alla vitalità dell'associazione criminale.
La retribuzione dell'atto, che costituisce elemento essenziale della corruzione, non osta alla configurabilità dell'aggravante, perché l'aver agito il pubblico ufficiale per il pro- prio tornaconto non incide sulla finalità obiettiva dell'atto, da lui consapevolmente compiuto, di agevolare l'associazione di tipo mafioso.
Nel caso di specie l'aggravante è stata contestata in base a tali presupposti di fatto, rinvenuti, secondo la dettagliata motivazione del provvedimento impugnato, nella fattispecie concreta esaminata, con specifico riferimento, da un canto, al connotato oggettivo risultante dall'appartenenza dei criminali favoriti al clan EL, che ne risulta perciò agevolato;
dall'altro, alla consapevolezza di tale agevolazione da parte degli indagati ricorrenti, in ra- gione della peculiare qualifica professionale da loro rivestita.
L'ordinanza impugnata, richiamandosi ai risultati dell'indagine, dai quali è emerso che il gruppo criminale dei EL, radicato nel territorio di Marcianise, Caserta e comuni limitro- fi, aveva realizzato un sistema di corruzione all'interno del carcere di Santa RI Capua Ve- tere per consentire agli affiliati di beneficiare di un trattamento penitenziario più favorevole, aggirando la presunzione di pericolosità dell'art. 275 c. 3 c.p.p. mediante la contrapposizione di precarie condizioni di salute dell'indagato o imputato, ha ritenuto indubitabile la consape- volezza dell'indagato di favorire un pericoloso criminale affiliato al clan EL, al fine di consentirgli di alleggerire la sua condizione detentiva con benefici di vario genere.
Ed è così pervenuta alla conclusione che la notorietà del favorito e la sua rilevante capacità criminale, da un canto, e la ripetitività dei comportamenti illeciti posti in essere dal sanitario indagato, dall'altro, rendevano evidente l'oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'associazione camorristica e, per conseguenza, la percezione e la deter- minazione da parte del Di MA del notevole contributo da lui fornito a questa associazione.
Sul punto il provvedimento in esame ha citato le false certificazioni rilasciate dall'indagato, previa ricezione di regali di varia natura e di somme di denaro di varia entità, in favore della madre di AN AL, agente della Polizia Penitenziaria in servizio a Brescia, su ri- chiesta di CH FR al fine di procurargli il distacco presso la Casa Circondariale di
Santa RI Capua Vetere, dove avrebbe messo a disposizione i propri servigi per gli uomini dell'organizzazione criminale, in massima parte qui detenuti. Ed ha citato inoltre il procedi- mento penale pendente a carico del Di MA, indagato per i medesimi reati in concorso con
LL EL per il rilascio di false certificazioni sanitarie in favore di RI UT, moglie del capocosca IC EL, tendenti a ottenerne la scarcerazione.
Di qui l'infondatezza dei vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con il motivo del ricorso considerato.
II. Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Seguono inoltre le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art: c.Iter norme atte.p.p:
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2009 ailleщ Il Consigliere estensore Il Presidente врашие
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 7 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia