CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/12/2023, n. 51686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51686 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IG TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale AS RR D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 9 giugno 2022, ha confermato il provvedimento con il quale, in data 17 maggio 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di NT Lo GR, indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 dicembre 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio di tale ordinanza esclusivamente in relazione ai reati di cui agli artt. 73 ed 80 d.P.R. 309/90, in motivazione i giudici di legittimità hanno rimarcato che il Tribunale non si era confrontato specificamente con le censure difensive idonee in astratto a confutare l'ipotesi accusatoria (con particolare riferimento alla partecipazione del Lo GR all'incontro del 4 novembre 2020 ed alla partecipazione del ricorrente alla pianificazione dell'acquisto di droga del 13 novembre 2020). I Penale Sent. Sez. 2 Num. 51686 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 24/10/2023 3. NT Lo GR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 11 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha nuovamente confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125, 191, 273, 292 cod. proc. pen. e 73, 80 d.P.R. 309/90. La motivazione sarebbe fondata su ulteriori atti di indagine (ritrazioni fotografiche, risultati dell'elaborazione del traffico telefonico di criptofonini), allegati dal Pubblico Ministero alla memoria prodotta all'udienza dell'il. aprile 2023, non rientranti fra quelli inseriti nel fascicolo trasmesso al giudice per le indagini preliminari e, di conseguenza, non utilizzabili ai fini della decisione cautelare. 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125, 191, 273, 292 cod. proc. pen. e 73, 80 d.P.R. 309/90. La motivazione impugnata sarebbe fondata sul contenuto delle precedenti ordinanze emesse dal Tribunale del riesame nei confronti dei correi CI e RO con conseguente violazione dei diritti della difesa e delle specifiche indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio. 5.1. La motivazione sarebbe carente ed apparente in relazione al reato di cui al capo 68) in quanto i giudici del riesame, aggirando il dictum della Corte di Cassazione, avrebbero ritenuto il Lo GR coinvolto nel traffico di droga nella veste di acquirente senza argomentare sui motivi posti a fondamento di tale apodittica affermazione. Gli indizi raccolti non sarebbero idonei a dimostrare che il ricorrente sia il soggetto che, in data 4 novembre 2020, si è incontrato con RO e CI all'interno del condominio di via Bazzano;
in particolare le immagini, inserite nella memoria del Pubblico Ministero e menzionate alle pagine 11 e 12 dell'ordinanza impugnata, sarebbero relative ad un orario diverso da quello dell'incontro ed assolutamente inidonee a dimostrare che il soggetto ivi ritratto sia proprio il Lo GR. La difesa ha evidenziato, in proposito, che il volto del soggetto immortalato sarebbe sempre coperto, che la targa del ciclomotore non sarebbe leggibile e che l'abbigliamento del soggetto non sarebbe «peculiare al punto da asserire con certezza assoluta che sicuramente il soggetto ripreso sia il ricorrente» (pag. 8 del ricorso). I giudici del riesame incorrerebbero, inoltre, nel medesimo errore contenuto nell'ordinanza annullata nella parte in cui affermano, con motivazione 2 congetturale ed apodittica, che il soggetto di nome TO con cui interloquisce il RO nell'intercettazione del 4 ottobre 2021 sarebbe proprio il ricorrente. 5.2. Il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo motivazionale conseguente alla sentenza di annullamento con rinvio anche in relazione al reato di cui al capo 69). I giudici del riesame avrebbero, infatti, fondato la decisione sui medesimi indizi ritenuti dalla Corte di Cassazione inidonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria. La difesa ha eccepito la mancanza in atti di provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione dei criptofonini indicati in motivazione;
peraltro, il ricorrente, in occasione dei mesi di pedinamento, non sarebbe mai stato visto utilizzare un criptofonino né tale circostanza sarebbe desumibile dalle intercettazioni ovvero dai verbali di sequestro in atti. Il ricorrente ha, altresì, eccepito l'assenza di provvedimenti volti ad autorizzare l'attività tecnica irripetibile di elaborazione dei dati delle utenze denominate «user TBV1UM» ed «user L5060H» effettuata a due anni di distanza dai fatti ed il mancato deposito di tali atti di indagine da parte del Pubblico Ministero. Infine, i dati desumibili dall'analisi del criptofonino in uso al co-indagato Mulè sarebbero del tutto irrilevanti rispetto alla posizione del Lo GR e la motivazione sarebbe del tutto apparente nella parte in cui viene affermato che il ricorrente sarebbe uno dei soggetti che scambiavano sms e telefonate con il Mulè, senza chiarire quale sarebbero gli indizi a sostegno di tale affermazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'assunto difensivo non può essere condiviso dovendo muovere dalla lettera dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Va precisato, in proposito, che anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri, che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, onde, nel rispetto del principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati dal giudice di legittimità. 3 Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui i giudici del riesame, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, possono acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare la decisione su tali emergenze indiziarie ovvero compiere nuovi atti istruttori necessari per la decisione (vedi Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, D'Angelo, Rv. 279695 - 01; Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01) con conseguente manifesta infondatezza della censura. 3. Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha ben recepito le indicazioni della sentenza rescindente e nel confermare l'ordinanza impositiva non solo ha rivalutato nei sensi auspicati dalla Corte di Cassazione le precedenti acquisizioni indiziarie ma sì è anche giovato degli ulteriori elementi forniti dal Pubblico Ministero che non hanno fatto altro che rafforzare il quadro indiziario delineatosi a carico dell'indagato. 3.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente al richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata ai provvedimenti cautelari emessi nei confronti dei co-indagati CI e RO è del tutto generica ed infondata. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che grava sul ricorrente - a pena di inammissibilità dell'impugnazione- l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso di specie il Lo GR non ha indicato in alcun modo le ragioni poste a fondamento dell'apodittica affermazione contenuta nel ricorso, argomentazione resa ancora più necessaria in considerazione del fatto che la motivazione, pur ricorrendo al riferimento per relationem lamentato dalla difesa, è caratterizzata, senza il ricorso a formule stereotipate, da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la decisione, fornendo la dimostrazione che i giudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delle ordinanze richiamate e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze indiziarie. 3.2. Anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al coinvolgimento nella commissione del reato di cui al capo 68) non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e non censurabile rilevando come dal compendio indiziario raccolto emerga inequivocabilmente che il Lo GR ha partecipato all'incontro del 4 novembre 2020 in quanto lo stesso è stato riconosciuto con certezza dal personale della Squadra Mobile di Palermo 4 che ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza;
i giudici del riesame hanno, inoltre, evidenziato che tale riconoscimento ha trovato riscontro nel fatto che il Lo GR, nella stessa mattinata, indossava i medesimi abiti del soggetto che ha incontrato il RO ed il CI (come desumibile dalle videoregistrazioni effettuate in un parallelo servizio di osservazione) ed in quanto, in occasione delle conversazioni intercettate, il RO chiamava il suo interlocutore con il soprannome del Lo GR («Ciolla») ovvero con il suo diminutivo «Toni» (vedi pagg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze indiziarie, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede. Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato in ordine alle emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 3.3. Il Tribunale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze investigative, ha indicato e adeguatamente valutato la pluralità di elementi (intercettazioni dei criptofonini in uso agli indagati, servizi di osservazione presso il bar California attestanti la partecipazione del ricorrente alla consegna dello stupefacente, riconoscimento del Lo GR da parte del personale di p.g.) ritenuti idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento del Lo GR nella commissione del reato di cui al capo 69 (vedi pagg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata). Il Collegio ritiene che l'ordinanza oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione cautelare;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici (ci si riferisce a quanto prospettato nel ricorso in ordine al fatto che il Lo GR non sarebbe mai stato visto utilizzare un criptofonino) ovvero negativi (quali la mancanza di prova in ordine all'effettiva predisposizione del servizio di osservazione del 24 novembre 2023 ovvero l'omesso sequestro del criptofonino asseritamente in uso al ricorrente) e cioè su considerazioni generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati dai 5 giudici di merito e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario, inammissibile in questa sede. 3.4. Generica e destituita di fondamento appare la censura con la quale il ricorrente lamenta l'assenza in atti dei provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione dei criptofonini in uso agli indagati. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al giudice per le indagini preliminari non determina la perdita di efficacia della misura e può comportare l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione esclusivamente qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e sempre che la difesa dell'indagato, diversamente dal caso di specie, abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione (vedi Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, Fiammetta, Rv. 269291 - 01). Il ricorrente ha, inoltre, affermato, con argomentazione apodittica e priva di riscontri, la natura irripetibile dell'attività tecnica di elaborazione dei dati delle utenze denominate «user TBV1UM» ed «user L5060H» senza indicare in alcun modo le ragioni poste a fondamento di tale affermazione, con conseguente difetto di specificità della censura inerente all'asserita assenza di provvedimenti autorizzativi di tale attività tecnica. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il ricorrente, in data 27 luglio 2023, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 24 ottobre 2023.
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale AS RR D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 9 giugno 2022, ha confermato il provvedimento con il quale, in data 17 maggio 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di NT Lo GR, indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 dicembre 2022, ha disposto l'annullamento con rinvio di tale ordinanza esclusivamente in relazione ai reati di cui agli artt. 73 ed 80 d.P.R. 309/90, in motivazione i giudici di legittimità hanno rimarcato che il Tribunale non si era confrontato specificamente con le censure difensive idonee in astratto a confutare l'ipotesi accusatoria (con particolare riferimento alla partecipazione del Lo GR all'incontro del 4 novembre 2020 ed alla partecipazione del ricorrente alla pianificazione dell'acquisto di droga del 13 novembre 2020). I Penale Sent. Sez. 2 Num. 51686 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 24/10/2023 3. NT Lo GR, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 11 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha nuovamente confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. 4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125, 191, 273, 292 cod. proc. pen. e 73, 80 d.P.R. 309/90. La motivazione sarebbe fondata su ulteriori atti di indagine (ritrazioni fotografiche, risultati dell'elaborazione del traffico telefonico di criptofonini), allegati dal Pubblico Ministero alla memoria prodotta all'udienza dell'il. aprile 2023, non rientranti fra quelli inseriti nel fascicolo trasmesso al giudice per le indagini preliminari e, di conseguenza, non utilizzabili ai fini della decisione cautelare. 5. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 125, 191, 273, 292 cod. proc. pen. e 73, 80 d.P.R. 309/90. La motivazione impugnata sarebbe fondata sul contenuto delle precedenti ordinanze emesse dal Tribunale del riesame nei confronti dei correi CI e RO con conseguente violazione dei diritti della difesa e delle specifiche indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio. 5.1. La motivazione sarebbe carente ed apparente in relazione al reato di cui al capo 68) in quanto i giudici del riesame, aggirando il dictum della Corte di Cassazione, avrebbero ritenuto il Lo GR coinvolto nel traffico di droga nella veste di acquirente senza argomentare sui motivi posti a fondamento di tale apodittica affermazione. Gli indizi raccolti non sarebbero idonei a dimostrare che il ricorrente sia il soggetto che, in data 4 novembre 2020, si è incontrato con RO e CI all'interno del condominio di via Bazzano;
in particolare le immagini, inserite nella memoria del Pubblico Ministero e menzionate alle pagine 11 e 12 dell'ordinanza impugnata, sarebbero relative ad un orario diverso da quello dell'incontro ed assolutamente inidonee a dimostrare che il soggetto ivi ritratto sia proprio il Lo GR. La difesa ha evidenziato, in proposito, che il volto del soggetto immortalato sarebbe sempre coperto, che la targa del ciclomotore non sarebbe leggibile e che l'abbigliamento del soggetto non sarebbe «peculiare al punto da asserire con certezza assoluta che sicuramente il soggetto ripreso sia il ricorrente» (pag. 8 del ricorso). I giudici del riesame incorrerebbero, inoltre, nel medesimo errore contenuto nell'ordinanza annullata nella parte in cui affermano, con motivazione 2 congetturale ed apodittica, che il soggetto di nome TO con cui interloquisce il RO nell'intercettazione del 4 ottobre 2021 sarebbe proprio il ricorrente. 5.2. Il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo motivazionale conseguente alla sentenza di annullamento con rinvio anche in relazione al reato di cui al capo 69). I giudici del riesame avrebbero, infatti, fondato la decisione sui medesimi indizi ritenuti dalla Corte di Cassazione inidonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria. La difesa ha eccepito la mancanza in atti di provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione dei criptofonini indicati in motivazione;
peraltro, il ricorrente, in occasione dei mesi di pedinamento, non sarebbe mai stato visto utilizzare un criptofonino né tale circostanza sarebbe desumibile dalle intercettazioni ovvero dai verbali di sequestro in atti. Il ricorrente ha, altresì, eccepito l'assenza di provvedimenti volti ad autorizzare l'attività tecnica irripetibile di elaborazione dei dati delle utenze denominate «user TBV1UM» ed «user L5060H» effettuata a due anni di distanza dai fatti ed il mancato deposito di tali atti di indagine da parte del Pubblico Ministero. Infine, i dati desumibili dall'analisi del criptofonino in uso al co-indagato Mulè sarebbero del tutto irrilevanti rispetto alla posizione del Lo GR e la motivazione sarebbe del tutto apparente nella parte in cui viene affermato che il ricorrente sarebbe uno dei soggetti che scambiavano sms e telefonate con il Mulè, senza chiarire quale sarebbero gli indizi a sostegno di tale affermazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'assunto difensivo non può essere condiviso dovendo muovere dalla lettera dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Va precisato, in proposito, che anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri, che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, onde, nel rispetto del principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati dal giudice di legittimità. 3 Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui i giudici del riesame, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, possono acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare la decisione su tali emergenze indiziarie ovvero compiere nuovi atti istruttori necessari per la decisione (vedi Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, D'Angelo, Rv. 279695 - 01; Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01) con conseguente manifesta infondatezza della censura. 3. Il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha ben recepito le indicazioni della sentenza rescindente e nel confermare l'ordinanza impositiva non solo ha rivalutato nei sensi auspicati dalla Corte di Cassazione le precedenti acquisizioni indiziarie ma sì è anche giovato degli ulteriori elementi forniti dal Pubblico Ministero che non hanno fatto altro che rafforzare il quadro indiziario delineatosi a carico dell'indagato. 3.1. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente al richiamo contenuto nell'ordinanza impugnata ai provvedimenti cautelari emessi nei confronti dei co-indagati CI e RO è del tutto generica ed infondata. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che grava sul ricorrente - a pena di inammissibilità dell'impugnazione- l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso di specie il Lo GR non ha indicato in alcun modo le ragioni poste a fondamento dell'apodittica affermazione contenuta nel ricorso, argomentazione resa ancora più necessaria in considerazione del fatto che la motivazione, pur ricorrendo al riferimento per relationem lamentato dalla difesa, è caratterizzata, senza il ricorso a formule stereotipate, da un vaglio effettivo degli elementi ritenuti decisivi per la decisione, fornendo la dimostrazione che i giudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delle ordinanze richiamate e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze indiziarie. 3.2. Anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al coinvolgimento nella commissione del reato di cui al capo 68) non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e non censurabile rilevando come dal compendio indiziario raccolto emerga inequivocabilmente che il Lo GR ha partecipato all'incontro del 4 novembre 2020 in quanto lo stesso è stato riconosciuto con certezza dal personale della Squadra Mobile di Palermo 4 che ha visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza;
i giudici del riesame hanno, inoltre, evidenziato che tale riconoscimento ha trovato riscontro nel fatto che il Lo GR, nella stessa mattinata, indossava i medesimi abiti del soggetto che ha incontrato il RO ed il CI (come desumibile dalle videoregistrazioni effettuate in un parallelo servizio di osservazione) ed in quanto, in occasione delle conversazioni intercettate, il RO chiamava il suo interlocutore con il soprannome del Lo GR («Ciolla») ovvero con il suo diminutivo «Toni» (vedi pagg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze indiziarie, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede. Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato in ordine alle emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 3.3. Il Tribunale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze investigative, ha indicato e adeguatamente valutato la pluralità di elementi (intercettazioni dei criptofonini in uso agli indagati, servizi di osservazione presso il bar California attestanti la partecipazione del ricorrente alla consegna dello stupefacente, riconoscimento del Lo GR da parte del personale di p.g.) ritenuti idonei a fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento del Lo GR nella commissione del reato di cui al capo 69 (vedi pagg. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata). Il Collegio ritiene che l'ordinanza oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione cautelare;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici (ci si riferisce a quanto prospettato nel ricorso in ordine al fatto che il Lo GR non sarebbe mai stato visto utilizzare un criptofonino) ovvero negativi (quali la mancanza di prova in ordine all'effettiva predisposizione del servizio di osservazione del 24 novembre 2023 ovvero l'omesso sequestro del criptofonino asseritamente in uso al ricorrente) e cioè su considerazioni generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati dai 5 giudici di merito e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario, inammissibile in questa sede. 3.4. Generica e destituita di fondamento appare la censura con la quale il ricorrente lamenta l'assenza in atti dei provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione dei criptofonini in uso agli indagati. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al giudice per le indagini preliminari non determina la perdita di efficacia della misura e può comportare l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione esclusivamente qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e sempre che la difesa dell'indagato, diversamente dal caso di specie, abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione (vedi Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 - 01; Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, Fiammetta, Rv. 269291 - 01). Il ricorrente ha, inoltre, affermato, con argomentazione apodittica e priva di riscontri, la natura irripetibile dell'attività tecnica di elaborazione dei dati delle utenze denominate «user TBV1UM» ed «user L5060H» senza indicare in alcun modo le ragioni poste a fondamento di tale affermazione, con conseguente difetto di specificità della censura inerente all'asserita assenza di provvedimenti autorizzativi di tale attività tecnica. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il ricorrente, in data 27 luglio 2023, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 24 ottobre 2023.