Sentenza 17 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2001, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 A Z / I 4 A / R 60827 R 6 A 2 T - S . T I R 5 644 /0 1 B 5 . G U . P . . E B L D I N R EPUBBLICA ITALIAN L - R A L E . A T D B D I NOME DE I A S T E A N T 1 E I S 3 N CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE R 1 E I E Oggetto S A . E T Тажиб N A IVA. Opiance SEZIONE TRIBUTARIA M скит Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11233/98 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 14265/98 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 12184 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 20/12/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 60827 ITALFOAM SRL IN LIQ, ALBERTELLI ALBINO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell'avvocato CIAVARELLA DOMENICO, che li difende unitamente all'avvocato CIAVARELLA ANGELO, giusta delega in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 14265/98 proposto da: 2000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2122 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
ITALFOAM SRL IN LIQ, ALBERTELLI ALBINO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell'avvocato CIAVARELLA DOMENICO, che li difende unitamente all'avvocato CIAVARELLA ANGELO, giusta delega in calce;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 73/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 14/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CIAVARELLA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
e della eccezione di inammissibilità del secondo motivo;
assorbiti il terzo e quarto motivo.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1.1. La Italfoam s.r.l., in liquidazione, in perso- na del liquidatore, e il signora AL TE, nella qualità di ex presidente del consiglio di ammini- strazione della società, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- So ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Mi- lano ha respinto le istanze degli stessi ricorrenti, intese ad ottenere l'annullamento di avvisi di rettifi- ca iva relativi agli anni 1991 e 1992. 1.2. In fatto, l'ufficio iva competente, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza, ha notificato alla società ricorrente avvisi di rettifica relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La società ed il suo amministratore hanno • impugnato gli atti di rettifica, deducendo che le ope- razioni oggetto delle contestazioni non erano soggette ad iva, in forza dell'art. 7, comma 4, lett. e), DPR 633/72. Le Commissioni adite hanno accolto il ricorso rela- : tivo all'anno 1990", mentre hanno respinto quelli rela- tivi agli anni 1991 e 1992, dei quali si discute in questa sede, dopo la conferma della decisione di primo 3 grado.
1.3. A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi di censura. Il Ministero intimato si è costituito con controri- corso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con- dizionato. I ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 5 2.1. Preliminarmente, i ricorse, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2.2. Nel merito, il ricorso principale va accolto con riferimento al primo motivo.
2.3. Con il primo motivo, infatti, i ricorrenti la- mentano, tra l'altro, la totale carenza di motivazione delle decisioni di merito, sul punto essenziale relati- vo alla dedotta non imponibilità delle operazioni in contestazione. La censura appare fondata. Infatti, fin dal ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno eccepito che le operazioni, alle quali fanno riferimenti le vio- lazioni rilevate dalla guardia di finanza e contestate dall'ufficio, non sarebbero soggette ad iva per mancan- za del requisito della territorialità, ai sensi dell'art. 7 DPR 633/72, in quanto si tratterebbe di prestazioni di servizi rese a soggetti passivi d'imposta residenti in [...]membri della Comunità eco- nomica europea. "In sostanza le prestazioni di servizi inerenti a consulenza e assistenza tecnica che vengono effettuate tra soggetti passivi di IVA residenti in di- versi Stati membri della Comunità Europea non sono im- 7 co. 4 lett. e) del DPRponibili ai sensi dell'art. 633/1972 e pertanto non sussiste l'obbligo di autofat- turazione di cui all'art. 17 del citato DPR 633/1972. Si tratta di oggettiva imponibilità" (pp. 2 e 3 del ri- corso introduttivo). La Commissione Tributaria di primo grado, sul punto, non spende una sola parola, limitan- dosi a soltanto a respingere la censura relativa alla pretesa carenza di motivazione. L'eccezione della non imponibilità delle operazio- ni, e della conseguente non punibilità delle violazioni contestate, è stata riproposta con i motivi di appello e, ancora una volta i giudici di merito l'anno ignora- ta. Infatti, tutta la "motivazione" della decisione im- pugnata si risolve in un apodittico giudizio di "sufficienza" della motivazione (inesistente sul punto) ri-della decisione di primo grado ("La Commissione tiene doversi confermare la decisione di 1° grado in quanto sufficientemente motivata").
2.3. Il secondo motivo del ricorso principale è 5 inammissibile, perché prospetta la questione della ine- sistenza della obbligazione solidale del legale rappre- sentante della società, sollevata per la prima volta soltanto in appello.
2.4. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso prin- cipale sono assorbiti, in quanto riguardano obblighi e sanzioni che presuppongono la imponibilità delle opera- zioni in contestazione, previo accertamento in punto di fatto della natura delle operazioni stesse e degli al- tri presupposti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e), DPR 633/72. Lo stesso dicasi per il ricorso inci- dentale, che prospetta la inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, rilevata di ufficio.
2.3. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata per carenza di motivazione sul punto della non imponibilità delle operazioni in contestazione, con rinvio al giudice a quo, che dovrà motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della tesi prospettata dai ricorrenti. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale. Dichiara inammissibile il secondo. Assorbiti gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Merone) (dr. Vincenzo Carbone) ANCEIL CANCELLIERE C1 OC IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 17 APR. 2001. IL CANCELLIERE C1 CE IS E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 - S 2 I . B A G .R I . E L .P R R L D A A A T L . E D B U D A B I E T I S T A 1 R N I N E 3 T E S 1 R S I . E E A T N A M 7