Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2002, n. 14763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14763 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
00 74851 IC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14763 /02 Oggetto TRIBUTI AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli 11 Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4461/01 Dott. UN SACCUCCI Dott. Enrico PAPA - Consigliere Rel. Consigliere Cron. 34417 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 15/05/02 Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- CAMPIONE CIVILEha pronunciato la seguente N. 74851 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TI UN;
- intimato avverso la sentenza n. 282/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA depositata il , 2132 21/12/99; P udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso MA UN, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle imposte diret- te, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presen- tata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che non spettasse la detrazio- ne, in aggiunta alla sospensione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente in entrambi i gradi di merito. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero, denun- ciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, } 2 del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Diritto e motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in - il quale prevede che le legge 28 febbraio 1986, n. 46 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, so- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell' imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). 3 Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla è dovuto per spese, non avendo svolto alcuna attività processuale la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore dr ino Saccucci) (dr. Antonio Merone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 17 OTT 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio