Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1999, n. 3761
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Sentenza 25 novembre 1999

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Per effetto della legge 6 ottobre 1995 n. 425, modificatrice dell' art. 110 t.u.l.p.s., il lucro rilevante per qualificare un apparecchio come destinato al gioco d'azzardo deve superare una certa soglia quantitativa (ripetizione delle partite oltre dieci volte, oltre dieci gettoni rigiocabili negli stessi apparecchi, vincita di una consumazione o di un oggetto di valore economico non modesto). Solo oltre questa soglia i videogiochi entrano nella sfera degli apparecchi di cui sono proibiti l'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli di qualunque specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1999, n. 3761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3761
    Data del deposito : 25 novembre 1999

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