Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
Per effetto della legge 6 ottobre 1995 n. 425, modificatrice dell' art. 110 t.u.l.p.s., il lucro rilevante per qualificare un apparecchio come destinato al gioco d'azzardo deve superare una certa soglia quantitativa (ripetizione delle partite oltre dieci volte, oltre dieci gettoni rigiocabili negli stessi apparecchi, vincita di una consumazione o di un oggetto di valore economico non modesto). Solo oltre questa soglia i videogiochi entrano nella sfera degli apparecchi di cui sono proibiti l'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli di qualunque specie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/1999, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 25/11/1999
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N. 3761
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 25819/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, nel procedimento incidentale
contro
RZ EN,
avverso l'ordinanza resa il 6.5.1999 dal tribunale di Padova quale giudice del riesame.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Udito il difensore dell'indagato, avv. Fausto Baratella del foro di Venezia, che ha insistito nella sua memoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Nel marzo 1999 la polizia giudiziaria di propria iniziativa sequestrava presso diversi locali pubblici della provincia di Padova alcuni videogiochi (tipo roulette, poker e slot-machine), ritenendoli apparecchi per gioco d'azzardo.
Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Padova, nei termini di legge, convalidava il sequestro probatorio, ravvisando il reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p.. 2 - Gli interessati presentavano istanza di riesame, lamentando che i provvedimenti di sequestro erano illegittimi a) perché carenti di motivazione, b) perché difettava il presupposto del fumus commissi delicti.
Il tribunale di Padova, con ordinanza del 6.5.1999, annullava il sequestro degli apparecchi, nonché del denaro contenuto negli stessi, disponendone la restituzione agli aventi diritto. Al riguardo osservava a) che i provvedimenti di convalida emessi dal pubblico ministero erano congruamente motivati per relationem, giacché facevano esplicito riferimento ai verbali di sequestro redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali erano specificamente enunciate le ragioni per cui gli apparecchi dovevano ritenersi d'azzardo; b) che in concreto, dei due elementi essenziali per l'integrazione del gioco d'azzardo, l'aleatorietà e il fine di lucro, inteso come apprezzabile guadagno economico, appariva sussistere il primo elemento, ma non il secondo, considerato che a fronte delle argomentazioni generiche e di stile dei verbali di sequestro i difensori avevano depositato certificati di conformità attestanti che i videogiochi avevano i requisiti di legge per essere qualificati di abilità e di intrattenimento.
3 - Avverso detta ordinanza, limitatamente ai sequestri eseguiti nei confronti dell'indagato indicato in rubrica, il pubblico ministero presso il tribunale ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p.. Lamenta che l'annullamento dei sequestri non ha consentito all'accusa di raccogliere le prove, impedendo la conclusione di una consulenza tecnica disposta sugli apparecchi sequestrati (per accertarne il carattere aleatorio, le eventuali modifiche, nonché l'ammontare delle vincite consentite). Aggiunge che il fumus del fine di lucro è insito nel tipo di gioco in questione.
4 - Con memoria depositata in cancelleria il 10.11.1999, il difensore di EN OR eccepisce la mancata notifica dell'avviso dell'udienza fissata per il riesame ai proprietari noleggiatori degli apparecchi sequestrati, nonché l'omessa notifica personale allo stesso OR, posto che deve considerarsi invalida la notifica presso il suo difensore, all'epoca non ancora nominato.
Motivi della decisione
5 - L'eccezione in rito per omessa o irregolare notifica dell'avviso per l'udienza del riesame è inammissibile, e come tale preclusa all'esame di questa corte, perché presentata tardivamente, con memoria depositata solo il 10.11.1999, e quindi entro e non prima del termine di quindici giorni liberi dall'udienza di discussione, previsto dall'art. 611, comma primo, ultimo periodo, c.p.p., in relazione all'art. 585, comma 4, c.p.p., e stabilito a pena di decadenza (art. 585, comma 5, c.p.p.).
6 - Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
Il pubblico ministero ricorrente ha dedotto formalmente inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p.. Ma a ben vedere nessun vizio di questa natura è ravvisabile nell'ordinanza impugnata.
6.1 - Quanto al fumus commissi delicti, infatti, il tribunale del riesame ha ritenuto sussistere il requisito dell'aleatorietà nei videogiochi sequestrati, ma non quello del fine di lucro, inteso come apprezzabile guadagno economico. E tale valutazione è supportata da una motivazione congrua, incensurabile in questa sede, che, a fronte delle argomentazioni di stile dei verbali di sequestro, valorizza i certificati di conformità prodotti dai difensori, attestanti che i videogiochi avevano i requisiti richiesti per esser qualificati di abilità e di intrattenimento.
In contrario non vale obiettare - come fa il ricorrente - che il fine di lucro è insito nei videogiochi sequestrati, perché, essendo il gioco di pura sorte, non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo il giocatore è indotto a giocare somme non irrilevanti, se non per lucrare una vincita più vantaggiosa della posta. L'obiezione non ha pregio perché non considera che, per effetto della legge 6.10.1995 n. 425 (art. 1), modificatrice dell'art. 110 t.u.l.p.s., il lucro rilevante per qualificare un apparecchio come destinato al gioco d'azzardo deve superare una certa soglia quantitativa (ripetizione delle partite oltre dieci volte, oltre dieci gettoni rigiocabili negli stessi apparecchi, vincita di una consumazione o un oggetto di valore economico non modesto). Solo oltre questa soglia i videogiochi entrano nella sfera degli apparecchi di cui sono proibiti l'installazione e l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, o nei circoli di qualunque specie. Per conseguenza è possibile che il giocatore sia indotto a puntare una certa somma nella speranza di vincere un premio (di altre partite o di qualche consumazione), che però non assuma i caratteri del lucro giuridicamente rilevante. Ne deriva che il tribunale del riesame non è incorso in alcuna erronea applicazione della legge penale laddove ha escluso nella fattispecie concreta il requisito del lucro apprezzabile, e non ha ritenuto esistente in re ipsa il lucro (giuridicamente rilevante). 6.2 - Vero è che con un esame più approfondito il pubblico ministero procedente avrebbe potuto accertare che i videogiochi erano truccati rispetto, al certificato di conformità, o che comunque consentivano una vincita superiore alle soglie di cui al citato art. 110 t.u.l.p.s.. E infatti la seconda doglianza del ricorrente è che il dissequestro dei videogiochi non consente al pubblico ministero di raccogliere gli elementi per provare - attraverso apposita consulenza tecnica - che il codice di funzionamento degli apparecchi escludeva qualsiasi abilità del giocatore, ovvero che il codice di funzionamento originariamente certificato come proprio dei giochi di abilità e intrattenimento, era stato modificato.
Ma una siffatta doglianza è priva di qualsiasi fondamento giuridico, perché concepisce il sequestro probatorio non come un mezzo di ricerca della prova in ordine a un reato già pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, ma come un mezzo di ricerca della notitia criminis stessa. In altri termini, secondo il sistema processuale vigente, il sequestro probatorio può essere disposto e mantenuto solo quando risulti già esistente un fumus delicti, e non per ricercare l'esistenza stessa di questo fumus.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000