Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 28617
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Sentenza 15 giugno 2004

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Nella notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, l'addetto alla consegna del plico non ha l'onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell'atto corrisponda alla situazione reale, essendo sufficiente ed idonea, ai fini della notifica, la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell'interessato; d'altra parte, la certificazione anagrafica, da cui risulti una diversa situazione, non può prevalere sull'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto ha un valore valore meramente indiziario della residenza effettiva, potendo comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica. (Nel caso di specie si trattava della notifica a mezzo posta dell'estratto della sentenza contumaciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 28617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28617
    Data del deposito : 15 giugno 2004

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