Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
Nella notificazione col mezzo della posta di atti diretti all'imputato, l'addetto alla consegna del plico non ha l'onere di verificare se la dichiarazione di convivenza tra il soggetto cui la notifica è destinata e quello al quale è stata consegnata la copia dell'atto corrisponda alla situazione reale, essendo sufficiente ed idonea, ai fini della notifica, la dichiarazione resa dalla persona rinvenuta nel domicilio dell'interessato; d'altra parte, la certificazione anagrafica, da cui risulti una diversa situazione, non può prevalere sull'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto ha un valore valore meramente indiziario della residenza effettiva, potendo comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non essere incompatibile con una diversa residenza anagrafica. (Nel caso di specie si trattava della notifica a mezzo posta dell'estratto della sentenza contumaciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 28617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28617 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 15/06/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1074
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 026434/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AD AM N. IL 22/09/1961;
avverso ORDINANZA del 18/04/2003 di VENEZIA TRIB. SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha respinte l'incidente proposto da El AD da HA, volto a far dichiarare non regolarmente formatosi il titolo esecutivo per nullità della notifica dell'estratto contumaciale. Ricorre per Cassazione l'interessato e denuncia inosservanza della legge penale(art. 157 c.p.p.) in quanto erroneamente si è ritenuta valida la notifica dell'estratto contumaciale effettuata a mezzo posta con consegna dell'atto da parte del postino al cognato non convivente e presso diverso indirizzo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, la notifica dell'estratto contumaciale risulta regolarmente avvenuta, posto che la raccomandata è stata indirizzata al domicilio dell'attuale ricorrente in Piazza Matteotti 1/c, int. 9 ed ivi ricevuta dal cognato HE VA, che si è dichiarato convivente. Ora, non è onere dell'addetto alla consegna verificare se la dichiarazione di convivenza corrisponda o meno alla situazione reale, essendo idonea la dichiarazione della persona che tale si dichiari, rinvenuta presso il domicilio dell'interessato. Nè la certificazione anagrafica può prevalere sull'attestazione del pubblico ufficiale avendo un valore meramente indiziario della residenza effettiva e poteri do comunque verificarsi che il rapporto di convivenza dichiarato abbia carattere temporaneo, tale da non esse re incompatibile con una diversa residenza anagrafica. S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2004