Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
L'art.2103 cod.civ., pur nel nuovo testo, non ha eliminato lo "ius variandi" del datore di lavoro, ove giustificato da esigenze organizzative e direzionali ovvero da radicale e profonda ristrutturazione dell'azienda, ma ne ha limitato rigorosamente l'esercizio. Ne consegue che, qualora il dipendente ne contesti la legittimità per asserita dequalificazione professionale, l'indagine devoluta al giudice di merito, da effettuare per gradi, si articola in varie direzioni e afferisce: a) all'eventuale violazione del livello retributivo raggiunto; b) all'accertamento delle mansioni previste nell'atto dell'assunzione e concretamente poi svolte, nonché all'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria; c) alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva; d) all'equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, rispetto all'inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il CCNL; e) all'accertamento comparativo delle stesse in concreto, sotto il profilo della loro equivalenza o meno in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto e all'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta; f) all'applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità, nell'ottica di un costante loro affidamento e di una progressiva evoluzione delle stesse.(Fattispecie relativa al trasferimento, da parte dell'Ente Poste Italiane, di alcuni dipendenti dall'Ufficio tecnico presso il quale erano utilizzati con la qualifica di assistenti disegnatori di V categoria al Centro Meccanizzazione Postale, preceduto dall'allontanamento di un rilevante numero di dipendenti dal CMP)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST CA, ND BR, AR RO, VI IS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R.R. PEREIRA N.129, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CACCIAVILLANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTORINO BRESSANINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del Presidente rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 684/96 del Tribunale di TRENTO, depositata il 17/6/96, R.G.N. 301/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del 3 e 4 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso proposto in data 10/5/1995 nei confronti dell'Ente Poste Italiane da dipendenti ES ME, RE BR, EL OS e IN IA, volto ad ottenere la revoca del provvedimento datoriale di trasferimento dei predetti dall'Ufficio tecnico presso il quale erano utilizzati, con la qualifica di assistenti disegnatori di V categoria, al Centro Meccanizzazione Postale, e resistente il convenuto, che evidenziava la legittimità di tale provvedimento, giustificato da obbiettive esigenze connesse alla radicale trasformazione aziendale in Ente pubblico economico e fondato sulla previsione di fungibilità orizzontale di cui all'art. 47 dell'Accordo collettivo nazionale di categoria stipulato con i sindacati, il Pretore di Trento accoglieva la domanda con sentenza del 19/1/1996, revocando il provvedimento impugnato ed ordinando la reimissione dei ricorrenti nell'Ufficio e nella mansioni precedenti, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore dei dipendenti.
All'esito dell'appello proposto dal soccombente, il Tribunale del luogo, con decisione del 17 giugno 1996, riformava la pronuncia pretorile, respingendo totalmente il ricorso degli interessati. Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito che, in considerazione della comprovata, profonda trasformazione aziendale, di esigenze di migliore distribuzione dell'organico, della prevista fungibilità orizzontale tra i vari profili nell'ambito delle preesistenti categorie ed all'interno della medesima area funzionale, nonché del non contestato mantenimento del precedente livello retributivo e di categoria, il disposto trasferimento appariva lecito ed addirittura doveroso, in quanto necessitato nel senso che precede, previsto d'altronde dall'art. 28 C.C.N.L., anche in conformità dell'art. 2103 Cod. Civile, e non comportante alcuna lesione dei diritti dei dipendenti i quali, in tal modo, avevano evitato il pericolo di licenziamento collettivo per riduzione della forza di lavoro, con conseguente salvaguardia della loro posizione occupazionale. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a quattro motivi;
resiste l'Ente convenuto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti, denunciando contraddittoria motivazione della sentenza, per travisamento interpretativo circa l'esistenza dei presupposti di legittimità per l'applicazione della mobilità di cui all'art. 47 C.C.N.L. del settore, deducono in sintesi che nella specie erroneamente il Tribunale ha fatto riferimento al comma II, paragrafo II, di detta clausola contrattuale, ritenendo la correttezza del trasferimento operato unilateralmente dall'Ente in base al principio, ivi previsto, della "fungibilità orizzontale" tra i vari profili nell'ambito delle categorie fissate dal precedente ordinamento;
laddove, ridefinite dette qualifiche con il nuovo contratto, queste, pur rientranti nella medesima area operatia, non si compattavano in unica categoria come in precedenza, trattandosi nella specie di profili diversi, sicché il tramutamento rientrava nella previsione dell'art. 47 citato, comma II, ma paragrafo I, secondo il quale la fungibilità, pur ammissibile nei limiti di ciascuna area, poteva essere applicata soltanto nel quadro di accordi sindacali in materia di mobilità collettiva, e non dunque unilateralmente da parte datoriale.
Il motivo è fondato.
Giova premettere sul punto che, secondo costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, i contratti, individuali o collettivi, di diritto comune, e pertanto le relative clausole, avendo contenuto negoziale di natura privatistica, sono soggetti esclusivamente alla interpretazione del giudice di merito in quanto istituzionalmente demandatagli, le cui valutazioni sono incensurabili davanti a questa Suprema Corte, qualora risultino conformi alle regole di ermeneutica fissate dal Codice Civile, nonché immuni da vizi logici od errori di diritto;
e, d'altronde, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, che quella del vizio di motivazione, esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si sono realizzate le predette violazioni e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo pertanto le censure risolversi nella mera contrapposizione di una propria interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Ex plurimis: Cass. n. 2190/1998). Tanto atteso, poi, va evidenziato anzitutto che il Tribunale, sia pure succintamente, ha correttamente e logicamente motivato al riguardo e, con una coerente e rigorosa interpretazione contrattuale, ha optato per l'applicabilità al caso in esame del menzionato paragrafo 2 della riportata clausola, ritenendo per l'effetto non necessario il preventivo accordo con i sindacati, nel senso individuato dai dipendenti, in quanto trattasi nella specie di trasferimento avvenuto all'interno della stessa area funzionale, nel quadro di una riorganizzazione che ha mantenuto intatta la precedente categoria, rimasta quella originariamente loro attribuita, ossia la quinta, con conseguente mutamento del solo profilo professionale, e non dunque della categoria, sì da rientrare nella previsione della clausola adottata. Va, poi, osservato che i ricorrenti, a fronte di siffatta congrua motivazione interpretativa, non hanno prospettato validi elementi contrari, ne' fornito argomentazioni precise e specifiche, idonee a supportare, nel senso delineato e secondo i principi richiamati, la loro contraria interpretazione, limitandosi a contrapporre meramente una propria, diversa valutazione dell'alternativo ambito di applicazione della clausola stessa, non tale dunque da scalfire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito.
Del parti incosistente si profila il secondo motivo di gravame, con il quale i dipendenti, deducendo omessa motivazione sul mancato rispetto degli artt. 28 C.C.N.L. e 2031 (rectius:2103) Cod. Civile, censurano la sentenza sostenendo che il Tribunale non ha tenuto conto che l'Ente si è sostanzialmente sottratto alla dimostrazione della ricorrenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimavano l'esercizio potestativo dello ius variandi da parte datoriale, cui incombeva rigorosamente l'onere probatorio.
Al riguardo appare sufficiente ribadire quanto già evidenziato dal Tribunale, e sostanzialmente non oggetto di specifica contestazione, secondo il quale gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto fondata l'esigenza dell'Ente Poste di procedere ad una profonda riorganizzazione aziendale, finalizzata ad una migliorata efficienza e competitività sul mercato nell'interesse non solo dell'utenza, ma degli stessi dipendenti, ed afferente, tra l'altro, alla possibilità di una flessibilità distributiva ed intercambiabilità del personale. Orbene tali circostanze e presupposti, emergenti per tabulas, da un lato legittimavano - sia pure genericamente e quale soluzione valida - il convenuto a ricorrere all'applicazione dell'art. 47 citato, e quindi alla fungibilità orizzontale tra i vari profili nell'ambito delle preesistenti categorie, come previsto dal comma 2, punto 2, della norma pattizia;
dall'altro confliggono sintomaticamente con le prospettazioni di cui alla censura in esame, la quale contraddittoriamente poggia sull'asserita carenza probatoria dei medesimi elementi in precedenza ammessi e peraltro incontrovertibili.
Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge (art. 1375 c.c.) ed omessa motivazione su un punto fondamentale a fine decisori, concernente la correttezza del comportamento del datore di lavoro.
Assumono i ricorrenti che il Tribunale, malgrado reiterate e specifiche prospettazioni sul punto, ha del tutto omesso di motivare in ordine alla carenza di qualsiasi accordo tra le parti circa il modo di attivare la mobilità, nonostante precisa deliberazione del personale, in tal senso, regolarmente comunicata all'ente, il quale, dopo avere allontanato ben 16 dipendenti dal C.M.P., risultato, per l'effetto, "sguarnito", vi trasferiva poi arbitrariamente i ricorrenti stessi "per esubero del personale" nel settore di provenienza e "carenza" in quello di approdo, senza fornire alcuna spiegazione sui motivi della doppia operazione in tal modo effettuata, sì da ingenerare il sospetto di una subdola preordinazione artefatta, con palese violazione della norma di cui all'art. 1375 Cod. Civile. La censura è fondata.
I rilievi che precedono attingono presupposti di validità dalla circostanza che i giudici di merito, pur motivando adeguatamente sull'esubero e sulla carenza del personale nel senso che precede e con riferimento ai due settori interessati, non hanno approfondito il tema dell'omessa intesa tra le parti circa le modalità di attivazione della mobilità, come da sollecitazione dei dipendenti, e soprattutto quello delle motivazioni del doppio trasferimento evidenziato;
laddove al riguardo occorrevano rigorosi accertamenti, sia pure allo scopo di pervenire alle medesime conclusioni di cui alla sentenza, ma alla stregua di sicuri elementi probatori, idonei a fugare ogni dubbio in ordine alle esatta applicazione dei principi di correttezza e buona fede da parte datoriale, ed in particolare a spiegare le ragioni, altrimenti incomprensibili, della operazione di contestuale doppio trasferimento, allo stato non sfuggenti al sospetto di preordinate condizioni valide a costituire elementi apparentemente giustificativi dell'attivazione della mobilità in danno dei ricorrenti, ma in realtà obiettivamente insussistenti, e quindi tale da configurarne la palese illegittimità, pur nell'ambito delle generali esigenze di riorganizzazione evidenziate. Ed è, altresì, sintomatico al riguardo il rilievo che, a fronte di siffatta prospettazione di doglianza ad opera dei ricorrenti, parte datoriale nessuna osservazione ha effettuato nel controricorso, limitandosi a contestare soltanto la fondatezza degli altri motivi del gravame.
Con la quarta censura i dipendenti, deducendo omessa motivazione sul punto afferente alla tutela della professionalità, ai sensi dell'art. 210.3 Cod. Civile, lamentano che il Tribunale non ha affrontato il tema della prospettata dequalificazione professionale verificatasi in loro danno a seguito dell'effettuato trasferimento, da ascrivere alle diverse, degradanti mansioni correlate ai differenziati profili degli uffici di provenienza e di nuova destinazione, nonché alle qualifiche pertinenti.
Il motivo è fondato.
Risulta per tabulas che i ricorrenti erano stati assunti e svolgevano mansioni di assistenti disegnatori tecnici presso l'ufficio di provenienza, con il richiesto titolo di studio di geometra od equipollenti e le funzioni pertinenti, mentre nel Centro di Meccanizzazione Postale furono adibiti ad altre attività, che si assume essere degradanti rispetto a quelle di competenza;
ed i giudici di merito, con fugace accenno a siffatta tematica nell'ultima parte della sentenza, hanno apoditticamente affermato che la privatizzazione e la conseguente radicale trasformazione dell'Ente Poste legittimava tale movimento, anche in deroga ai principi fissati dall'art. 2103 c.c., per mantenere comunque lo stato occupazionale dei dipendenti pena, in ipotesi contraria, il ricorso al licenziamento collettivo per riduzione della forza di lavoro.
Al contrario, osserva il Collegio che, escluso il caso di consenso del lavoratore a ripiegare su mansioni dequalificanti pur di evitare il pericolo di un licenziamento reso necessario ipoteticamente nel senso che precede, il trasferimento dequalificante non va ritenuto giustificato (o giustificabile) neppure in presenza di comprovate esigenze tecniche ed organizzative, quand'anche all'interno di una mobilità rigorosamente orizzontale sotto il profilo della qualifica rivestita.
Sicché, anche in considerazione di quanto evidenziato nel terzo motivo di gravame, e previo accertamento della fondatezza o meno delle doglianze ivi prospettate sulle ambigue modalità e circostanze del tramutamento per cui è causa, che avrebbe potuto proiettare sulle ambigue modalità e circostanze del tramutamento per cui è causa, che avrebbe potuto proiettare ulteriori elementi chiarificatori sull'intera vicenda, i giudici di merito avrebbero dovuto approfondire rigorosamente l'indagine sia sulla portata della ristrutturazione dell'Ente, sia sulla ricorrenza conseguenziale di ineludibile necessità di procedere alla attivazione della mobilità connotata nel senso che precede ed orientata proprio nei confronti dei ricorrenti, sì da ovviare alle discrasie automaticamente verificatesi tra esuberi e carenze del personale nei vari settori per effetto della radicale trasformazione in atto, e contemporaneamente evitare il ricorso al licenziamento collettivo per riduzione della forza lavoro, sia infine sui profili dei limiti di esercizio dello ius variandi da parte datoriale in relazione alla problematica della denunciata dequalificazione.
Più specificamente su quest'ultimo punto, ribadito che l'art. 2103 c.c., pur nel nuovo testo, non ha eliminato lo ius variandi del datore di lavoro, ove giustificato da esigenze organizzative e direzionali, ovvero da radicale e profonda ristrutturazione dell'azienda, ma ne ha limitato rigorosamente l'esercizio, va osservato che, qualora il dipendente ne contesti la legittimità per asserita dequalificazione professionale, l'indagine devoluta al giudice di merito, da effettuare per gradi, si articola in varie direzioni ed afferisce:
1) alla eventuale violazione del livello retributivo raggiunto;
2) all'accertamento delle mansioni previste all'atto dell'assunzione e concretamente poi svolte, nonché all'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria;
3) alla rigorosa individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore, inquadrandole come da contrattazione collettiva;
4) alla equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, rispetto all'inquadramento astratto e formalistico di categoria secondo il C.C.N.L., 5) all'accertamento comparativo delle stesse in concreto, sotto il profilo della loro equivalenza o meno in relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisiti nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta;
6) alla applicazione del principio che il lavoratore deve essere adibito a funzioni confacenti alle proprie qualità nell'ottica di un costante loro affinamento e di una progressiva evoluzione delle stesse.
Di guisa che non assolve compiutamente al compito specificamente demandatogli il giudice di merito che non percorra, come nella specie, siffatto iter procedimentale nella soluzione di controversie in subiecta materia, ovvero che si limiti soltanto a comparare le nuove mansioni con quelle precedentemente svolte unicamente sotto il profilo dell'inquadramento astratto nel livello di categoria, per inferirne la liceità o meno dell'esercizio dello ius variandi in base alla equivalenza o difformità delle mansioni analizzate con siffatti parametri riduttivi.
Al contrario, nel caso in esame tale complessa indagine risulta del tutto pretermessa, sicché anche per detto aspetto la decisione del Tribunale va considerata deficitaria.
Le esposte argomentazioni consentono, dunque, di ritenere la sentenza gravata inficiata dai vizi e dalle violazioni denunciati nel terzo e quarto motivo di impugnazioni, per cui, in accoglimento del ricorso agli stessi correlato, in tali limiti va cassata, con rigetto delle altre censure e rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro Tribunale, designato in quello di Rovereto, il quale, nel procedere alla indagine demandatagli, seguirà lo schema indicato ed applicherà i principi delineati.
P.Q.M.
la Corte: Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso e rigetta i primi due;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Rovereto.