Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2014, n. 27523
CASS
Sentenza 4 giugno 2014

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Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato - senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del profitto - ma, nell'individuare il soggetto nei confronti del quale si intende disporre la misura cautelare, si deve tenere conto anche del grado, più o meno elevato, di probabilità di una sua condanna e, dunque, del grado di gravità indiziaria esistente nei suoi riguardi, atteso che, diversamente, il sequestro rischierebbe di essere inutilmente disposto.

Il sequestro preventivo del profitto del reato, qualora quest'ultimo sia costituito da un mancato esborso di denaro, può avvenire esclusivamente nelle forme del sequestro per equivalente, in quanto tale vantaggio consiste in una immateriale entità contabile che non si è mai incorporata in moneta contante. (Fattispecie relativa al sequestro di denaro corrispondente al valore derivante dalla mancata corresponsione di oneri previdenziali e contributivi disposto per i reati di truffa e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2014, n. 27523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27523
Data del deposito : 4 giugno 2014

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