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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa RI Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1118/2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 09.09.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Di Matteo Gianluca, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
e rappresentata e difesa dall'Avv.to Perrone Livio, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché il presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte depositate all'udienza cartolare che precede;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03.05.2024, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilito in sentenza N. 1095/2021 pubblicata in data
15.04.2021 all'esito del procedimento RG N. 6697/2020, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 06.03.2025.
Nello specifico, le parti chiedevano apportarsi modifica relativamente al quantum dell'assegno da versarsi a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, atteso che il intraprendeva una Pt_1 relazione more uxorio con un'altra donna, dalla quale nascevano i figli il 24.01.2022 e il Per_1 Per_2
02.10.2023, ed altresì atteso il peggioramento delle condizioni economico-reddituali dello stesso;
All'udienza cartolare del 09.09.2025, innanzi al giudice relatore designato, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
“
- Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n° 1095 del 15.4.2021, emessa dal Tribunale di Santa RI C.V. e per
l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza – ridurre nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Pt_1 quale contributo al mantenimento dei propri figli avuti con la sig.ra ”
[...] Controparte_1
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge, e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori, tenuta in considerazione l'incidenza di altri due figli minori nati al di fuori del matrimonio nei cui confronti parte ricorrente è onerato al pagamento del mantenimento essendo terminata la relazione more uxorio;
queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa RI Capua Vetere il 21.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa RI Rita Guarino
Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa RI Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1118/2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del 09.09.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Di Matteo Gianluca, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
e rappresentata e difesa dall'Avv.to Perrone Livio, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
nonché il presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per le parti come da note scritte depositate all'udienza cartolare che precede;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 03.05.2024, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilito in sentenza N. 1095/2021 pubblicata in data
15.04.2021 all'esito del procedimento RG N. 6697/2020, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 06.03.2025.
Nello specifico, le parti chiedevano apportarsi modifica relativamente al quantum dell'assegno da versarsi a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, atteso che il intraprendeva una Pt_1 relazione more uxorio con un'altra donna, dalla quale nascevano i figli il 24.01.2022 e il Per_1 Per_2
02.10.2023, ed altresì atteso il peggioramento delle condizioni economico-reddituali dello stesso;
All'udienza cartolare del 09.09.2025, innanzi al giudice relatore designato, le parti confermavano di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
“
- Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n° 1095 del 15.4.2021, emessa dal Tribunale di Santa RI C.V. e per
l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza – ridurre nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. Pt_1 quale contributo al mantenimento dei propri figli avuti con la sig.ra ”
[...] Controparte_1
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge, e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori, tenuta in considerazione l'incidenza di altri due figli minori nati al di fuori del matrimonio nei cui confronti parte ricorrente è onerato al pagamento del mantenimento essendo terminata la relazione more uxorio;
queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa RI Capua Vetere il 21.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa RI Rita Guarino
Dott.ssa Giovanna Caso