Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso effettuata al condannato presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito, dopo dichiarazione di irreperibilità conseguente a vane ricerche).
Commentari • 3
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2017, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
0 1 779 - 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente Sent. n. sez. 3938/2017 ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE ROBERTO BINENTI N.18411/2017 Rel. Consigliere - FRANCESCO CENTOFANTI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LI ER nato il [...] a [...]( GERMANIA) avverso l'ordinanza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ん generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 23 settembre 2010, irrevocabile il 14 marzo 2012, la Corte d'appello di Torino condannava IL RN SC alla pena di tre anni di reclusione. In data 18 maggio 2012 la Procura generale presso la stessa Corte emetteva ordine di esecuzione, e contestuale decreto di sospensione, ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen., corredati (essendo il condannato alloglotta) di traduzione in lingua madre (il tedesco). Copia dell'ordine di esecuzione così sospeso, priva della traduzione, era notificata, l'8 giugno 2012, all'avv. Filippo Cariglino, l'ultimo difensore che risultava aver assistito EC nel giudizio di merito. Onde poter notificare il medesimo ordine di esecuzione sospeso anche al condannato, la Procura generale ne disponeva le ricerche, risultate vane il 31 luglio 2012. Il 4 settembre 2012 copia dell'ordine, priva sempre di traduzione, era allora notificata al condannato nel domicilio eletto (quale risultante dall'intestazione della sentenza d'appello) presso lo studio dell'avv. Ennio Galasso;
il quale però, il 24 settembre 2012, faceva presente che l'elezione di domicilio presso di lui era stata "a suo tempo" revocata, e che gli non disponeva del nuovo indirizzo di SC. In data 1 ottobre 2012, la Procura generale dichiarava l'irreperibilità del condannato ex art. 159 cod. proc. pen., ordinando che la notifica fosse effettuata mediante consegna di copia allo stesso avv. Cariglino. La notifica era eseguita, con consegna di copia priva di traduzione, in data 5 novembre 2012. 2. Non essendo pervenute istanze di misura alternativa, il 9 gennaio 2013 la Procura generale revocava l'ordine di sospensione ex art. 656 comma 8 cod. proc. pen. e ordinava la carcerazione di SC. Questi, tratto in arresto il 1 luglio 2016, proponeva incidente di esecuzione, lamentando vizi di notifica dell'ordine di esecuzione sospeso, la mancata sua traduzione in lingua a lui comprensibile e la mancata applicazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, disattendeva tale prospettazione, osservando che l'irreperibilità del condannato era stata ritualmente dichiarata e che, in tale caso (di notifica al difensore ex art. 159 cod. proc. pen.), dovesse escludersi la necessità della traduzione dell'atto da notificare pur in presenza di destinatario alloglotta. 2 3. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, articolando tre motivi. -3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 143, 159 e 161 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel considerare rituale la declaratoria d'irreperibilità datata 1 ottobre 2012, in quanto non avrebbe tenuto conto che SC, nel processo di cognizione, aveva nominato per il grado di cassazione l'avv. Mario Sero ed aveva eletto domicilio presso il suo studio, sicché la notifica dell'ordine di esecuzione sospeso avrebbe dovuto effettuarsi (come non accaduto) nel medesimo studio, e non secondo il rito stabilito dall'art. 159 cod. proc. pen. In ogni caso, la notifica sarebbe dovuta avvenire mediante consegna di copia tradotta in lingua che fosse comprensibile al condannato. L'infrazione di tali regole basilari sarebbe causa di nullità dell'ordine di carcerazione. -3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 656, comma 8-bis, - cod. proc. pen. Essendo incontrovertibile che il condannato non avesse preso reale ed effettiva cognizione dell'ordine di esecuzione sospeso, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero perché se ne rinnovasse la notifica, onde permettere la presentazione di istanze di misura alternativa (o altrimenti avrebbe dovuto spiegare le ragioni che lo inducevano a non applicare tale disposizione di legge).
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce - in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la nullità dell'ordinanza impugnata per sua - manifesta illogicità. Il giudice dell'esecuzione avrebbe condotto il suo ragionamento muovendo dal presupposto della rituale declaratoria d'irreperibilità, del tutto contraddittorio con l'inconfutabile dato di fatto oggettivo rappresentato dall'avvenuta elezione di domicilio presso l'avv. Sero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la connessione dei temi proposti, sono infondati. Essi trascurano infatti di considerare che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, 3 fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile (ex multis, Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238769) e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena (v., ancor più recentemente, Sez. 1, n. 43551 del 10/10/2013, Ciranna, Rv. 257173), oltre che nel procedimento di sorveglianza. Sulla base di tale principio occorre dunque rilevare che l'ordine di esecuzione sospeso non si sarebbe dovuto notificare, per il condannato, presso l'avv. Sero, suo domiciliatario ma per la fase della cognizione;
né poteva considerarsi valida per la stessa ragione (inerenza dell'elezione di domicilio alla fase della - cognizione, e conseguente sua perdita di efficacia in executivis) ed indipendentemente dal postumo rifiuto del destinatario - la notifica pur eseguita, sempre il condannato, presso il domiciliatario avv. Galasso. La successiva notifica secondo il rito degli irreperibili, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., non può dunque essere contestata con l'argomento che si sarebbe invece dovuto notificare presso il domicilio (dichiarato o) eletto, non esistendo per SC un domicilio di tal fatta in relazione alla fase di esecuzione. E poiché il ricorrente non solleva, in ordine alla notifica eseguita ex art. 159 cod. proc. pen., almeno in questa sede, doglianze ulteriori, l'ordinanza impugnata che detta notifica ha giudicato rituale va esente dalle prospettate - censure di violazione di legge ed illogicità di motivazione. Cadute queste censure, cade anche la doglianza di violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata spiega bene come l'obbligo di traduzione dell'atto processuale, funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, ha senso unicamente rispetto a quelli cui l'imputato (o il condannato) alloglotta partecipi personalmente, o siano altrimenti destinati a giungere nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità. Tale ultima circostanza ricorre nel caso di notifica nel domicilio eletto presso il difensore (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270274), perché l'atto da quest'ultimo ricevuto è naturalmente destinato ad essere consegnato all'interessato, e non potendosi porre a carico dello stesso difensore l'obbligo di procedere alla traduzione (Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371); e invece non ricorre, per definizione, nel caso di notifica all'imputato o condannato (pur alloglotta) irreperibile, latitante o evaso (Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, Le Wet, Rv. 262773; Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Wagne, Rv. 256767), per il quale l'effetto della notifica è di mera conoscenza legale ed i cui diritti non subiscono dalla mancata traduzione alcuna concreta lesione.
2. il secondo motivo è parimenti infondato. che autorizza il pubblicoL'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. ministero dell'esecuzione, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto conoscenza effettiva del decreto di sospensione di cui al comma 5, ad assumere ulteriori informazioni e, all'esito, a rinnovarne la notifica, e ciò prima di emettere l'ordine di carcerazione non trova applicazione in caso di - condannato irreperibile, latitante o evaso. Occorre ribadire che costui, per definizione, non ha conoscenza effettiva della sospensione, il cui avviso gli è notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale;
e sarebbe a-sistematico e contraddittorio prevedere in tal caso un meccanismo, sia pure non cogente, che - subordinando l'emissione dell'ordine di carcerazione alla presa di cognizione personale, da parte del condannato, del previo avviso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., qui impossibile - finirebbe per rinviare sine die l'esecuzione della pena. introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. f), decreto-legge Del resto, la norma 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 ricalca la previsione dell'allora vigente art. 420-bis cod. proc. pen. - (nonché del previgente art. 485 cod. proc. pen.), che, in seno al processo contumaciale poi superato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, nel prevedere la rinnovazione della citazione in udienza dell'imputato che non ne avesse avuto effettiva conoscenza, eccettuava espressamente (tra gli altri) i casi di notifica all'imputato irreperibile e di colpevole sottrazione dell'imputato alla notifica stessa;
eccezione che nell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. deve considerarsi immanente e ricompresa. Per l'irreperibile ex art. 159 cod. proc. pen. vale poi la considerazione che l'assunzione di complete informazioni, in ordine ai luoghi di possibile rintraccio, costituisce il presupposto stesso (ove diano esito infruttuoso) per la relativa declaratoria;
sicché costituirebbe un'inversione dell'ordine logico prevedere che si dia corso a ricerche ulteriori di chi tale veste abbia già assunto.
3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/11/2017 Il Presidente DEPOSITATA Il Consigliere estensore Francesco Maria Silvio iCANCELLERIA Francesco CentofantiFrangesci Л ил 16 GEN 2018 5 CANCELLIERE I A Z N S O E Paco Di Medl