Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 0-5003/02 Aula A IN NOME DEL POPOLO LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N.15333/99 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. M322 Cron. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 16/01/02 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 Roma è per legge ricorrente- domiciliato contro 218 BI OS -intimata avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 936 del 4 maggio 17 luglio 1998, cron. 5965, RGAC 1121 del 1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 4 maggio - 17 luglio 1998 il Tribunale di Catanzaro confermava la decisione del locale Pretore nella parte in cui lo stesso aveva riconosciuto nei confronti dell'assistita, in epigrafe indicata, che accompagnamento prevista per gli l'indennità di invalidi civili totalmente inabili dall'art.1 della legge n.18 del 1980 dovesse essere equiparata quanto a misura e modalità di pagamento - all'indennità di accompagnamento percepita dai grandi invalidi di guerra fino al 31 dicembre 1987, per effetto dell'art. 3 della legge 656 del 1989. I giudici di appello, pertanto, rigettavano l'appello proposto dal Ministero dell'Interno sul punto relativo allgate equiparazione delle due indennità di 1 accompagnamento fino a tale data, regolando, tuttavia, in modo diverso le spese del giudizio di primo grado. Avverso tale decisione il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro distinti motivi. L'intimata non ha svolto difese. R MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 n. 5 codice civile, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo in relazione all'art. 360, primo della controversia, comma, n.5 codice di procedura civile. Quantunque fosse stato eccepito il termine prescrizionale decennale, ben avrebbe potuto il giudice di appello applicare il diverso termine prescrizionale quinquennale, con conseguente rigetto della domanda, poiché, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 19 luglio 1996 e trattandosi di periodi afferenti agli anni 1986-1987, tra le date indicate era decorso un termine di gran lunga superiore al quinquennio. Nè poteva dirsi di ostacolo а tale applicazione la norma di cui all'art. 2938 codice civile, relativamente alla non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non indubbio che l'eccezione di opposta, essendo prescrizione almeno di quella decennale era stata tempestivamente dall'Amministrazione sollevata resistente. し Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, 3 subordinatamente ed in via alternativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 codice civile in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 codice di procedura civile. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 codice di procedura civile. I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro non sono fondati. Correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che solo dal 16 ottobre 1986 (e cioè dal giorno di entrata in vigore della legge n.656 del 1986) l'assistita potesse adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto vantato. Solo con quest'ultima legge, infatti, è stata stabilita la nuova misura dell'indennità di accompagnamento e solo da tale momento, pertanto, era possibile richiedere all'assistita (grande invalida civile totalmente inabile) l'adeguamento dell'indennità di quanto a misura e modalità di accompagnamento pagamento a quella percepita dai grandi invalidi di - guerra. A norma dell'art. 2935 codice civile la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può こ essere fatto valere. Orbene, nel caso di specie, è evidente che è soltanto dal giorno dell'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986 n. 656, avvenuta il giorno 16 ottobre 1986 giusta quanto disposto dall'art.22 della legge medesima - che il diritto esercitato da parte ricorrente poteva essere fatto valere, in quanto è stata proprio la suddetta legge a stabilire la nuova misura dell'indennità di accompagnamento, oggetto del ingiudizio, e, quindi, a far sorgere il diritto questione;
pertanto, essendo stato il ricorso di primo -grado notificato nel giugno 1996, risulta con ogni evidenza - essere stata impedita l'estinzione del diritto per prescrizione. Quanto al termine di prescrizione applicabile al caso di specie, non v'è dubbio che, trattandosi di credito non liquido, doveva applicarsi il termine di prescrizione decennale. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'assistita svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE nui hun. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -8 APR. 2002 IL CANCELLIERE