Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 2
L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza.
In forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione.
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- 1. Art. 47https://www.filodiritto.com/
- 2. Richiesta di misure alternative: necessaria l'elezione di domicilioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2022
La richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 677, co. 2-bis) 1. La questione Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile una istanza formulata dal condannato, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà, perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, in specie relative al dettato di cui al comma 2-bis …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2007, n. 46265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46265 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3389
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 013996/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO FA, N. IL 28/10/1966;
avverso ORDINANZA del 22/02/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
Le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari (conformi). OSSERVA
TO BR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale sono state dichiarate inammissibili per mancata dichiarazione o elezione di domicilio le istanze di affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà; deduce erronea applicazione dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis: aveva eletto domicilio presso il difensore nel giudizio di cognizione e - non accettando l'istituzione presso la quale è ricoverato di ricevere atti giudiziari - aveva rinnovato tale elezione dinanzi ad un ufficiale di P.G. incaricato di assumere informazioni qualche giorno prima dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
Il ricorso è manifestamente infondato. Per specifica e letterale previsione dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis - aggiunto con L. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del D.L. 18 ottobre 2001, n.374 - la richiesta di misure alternative alla detenzione è
inammissibile quando "con la domanda" (quindi contestualmente) non sia indicato o eletto il domicilio. Pertanto, in tema di benefici penitenziari è irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, cioè in una vicenda processuale conclusa ed ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 16.3/25.5.2004, Cisterna); in particolare, quando il condannato abbia eletto domicilio presso lo studio professionale del difensore nel procedimento di cognizione, detta elezione vale per ogni stato e grado del giudizio, ma dopo la sua conclusione, con la pronuncia della sentenza irrevocabile, cessa di avere efficacia e non è più utilizzabile per la fase esecutiva e di sorveglianza (Cass., Sez. 4, 27.9/25.10.2002, Banecko). È stato anche evidenziato che la "ratio" della disposizione dettata alll'art. 677 c.p.p., comma 2 bis va individuata nella necessità di assicurare "ab origine" il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza che, per la sua peculiare natura e funzione, impone specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica della praticabilità, dell'andamento e dell'esito delle misure alternative;
è quindi irrilevante una tardiva elezione di domicilio, che non può valere ad eliminare una causa originaria di inammissibilità della domanda.
Il gravame va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinata in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007