Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2007, n. 46265
CASS
Sentenza 23 ottobre 2007

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L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza.

In forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione.

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  • 1Art. 47
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Richiesta di misure alternative: necessaria l'elezione di domicilio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2022

    La richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 677, co. 2-bis) 1. La questione Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile una istanza formulata dal condannato, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà, perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, in specie relative al dettato di cui al comma 2-bis …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2007, n. 46265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46265
Data del deposito : 23 ottobre 2007

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