Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento camerale di esecuzione, è nulla la notifica all'interessato dell'avviso di fissazione di udienza effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., per essere divenuta impossibile la notifica presso il domicilio dichiarato nella fase di cognizione.
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- 1. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Leggi di più… - 3. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
Leggi di più… - 4. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
Leggi di più… - 5. La nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria (seconda parte) di Claudia TerracinaClaudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 17 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2013, n. 43551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43551 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3208
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 10069/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA IO N. IL 12/11/1979;
avverso l'ordinanza n. 322/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 21/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO PIETRO LUIGI;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
A seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 21.1.2013 il GIP del Tribunale di Catania revocava il beneficio della condizionale concesso a NA IO con la sentenza del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Belpasso - in data 19.3.2010, irrevocabile il 14.5.2010 (avendo il predetto riportato condanna a due anni di reclusione con la sentenza del GIP del Tribunale di Catania del 24.9.2010, irrevocabile il 10.10.2011) e lo stesso beneficio concesso con la suddetta sentenza del GIP del Tribunale di Catania (concesso in presenza di cause ostative). Applicava, inoltre, il beneficio dell'indulto ex L. n. 241 del 2006 sulla condanna di cui alla menzionata sentenza in data 19.3.2010. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il IR, chiedendone l'annullamento, con il primo motivo, per nullità dell'udienza camerale del 21.1.2013, in quanto egli non aveva ricevuto l'avviso dell'udienza, essendo stata tentata la notifica al precedente suo indirizzo in Paterno, Via Cesare Battisti n. 7, mentre dagli atti del processo risultava che aveva eletto domicilio in Regalna, Via delle Ceramiche n. 1.
Con il secondo motivo ha sostenuto che non poteva essere revocata la sospensione condizionale concessa con la sentenza del GIP del Tribunale di Catania del 24.9.2010, in quanto aveva beneficiato della sospensione condizionale solo con questa sentenza (portante condanna ad anni 2 di reclusione), essendo stata condonata la pena di cui alla precedente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere accolto il primo motivo di ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione. Dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poiché la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento (V. Sez. 3^, sentenza n. 3107 del 23.11.1998, Rv. 212856).
Dalla sentenza del GIP del Tribunale di Catania in data 24.9.2010 risultava che IR NN aveva dichiarato il proprio domicilio in Paterno Via Cesare Battisti n. 7.
Al suddetto indirizzo è stata tentata la notifica dell'avviso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione sollevato dal P.M. e, non essendo stato possibile notificare al IR detto avviso, lo stesso è stato notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Non essendo, però, il suddetto domicilio valido anche per la fase dell'esecuzione, non poteva essere utilizzata la procedura di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 e si sarebbe dovuto procedere, dopo il fallito tentativo di notifica, alle ricerche del IR. Dovendosi dichiarare nulla l'udienza fissata senza dare al condannato la possibilità di intervenire, deve essere annullato il provvedimento adottato a seguito della predetta udienza, con rinvio al GIP del Tribunale di Catania per nuova deliberazione, previa regolare celebrazione dell'udienza in camera di consiglio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al GIP del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013