Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del termine di durata della custodia cautelare in pendenza del termine per la redazione della motivazione della sentenza, non richiede, per la sua adozione, il rispetto del principio del contraddittorio, atteso che si tratta di un caso di sospensione "ex lege", e che le parti non potrebbero interferire in alcun modo sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, rimessa alla discrezionalità esclusiva del giudice, la cui valutazione è insindacabile e non modificabile neanche da parte del giudice di grado superiore.
Commentario • 1
- 1. Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2007, n. 35324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35324 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 16/05/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 792
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 012102/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN UG, N. IL 26/12/1963;
avverso ORDINANZA del 01/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. CEDRANGOLO OSCAR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del Tribunale di S.M. Capua Vetere, in data 23.01.07, veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, nei confronti di BI AU, imputato per il reato di estorsione aggravata.
Sull'atto di appello proposto nell'interesse di BI AU, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame dei provvedimenti restrittivi di libertà personale e sequestri, in data 1.03.07, respingeva l'appello e confermava la citata ordinanza. Con ricorso proposto dai difensori di fiducia dell'imputato, Avv.ti Luigi Monaco e Mauro Valentino, datato 20/03/07, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, veniva dedotta, come primo motivo di gravame, la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in riferimento agli art. 111 Cost., art. 304 e art. 544 c.p.p., per violazione di legge e difetto di motivazione. L'atto di appello proposto, si basava su tre profili principali, nessuno dei quali era stato censurato da motivazioni valide da parte del Tribunale. a) L'ordinanza ex art. 304 c.p.p., comma 1, e art. 544 c.p.p., comma 3, era stata disposta all'esito del giudizio di 1^ grado senza contraddittorio fra le parti;
b) vi era comunque un difetto dei presupposti in fatto e in diritto per l'emissione di detta ordinanza;
c) vi era in ogni caso un'evidente carenza di motivazione dell'ordinanza stessa. La prima violazione palesatasi con la disposizione dell'ordinanza senza che si fosse istaurato il contraddittorio, era stata affrontata in modo censurabile dal Tribunale. Il Collegio partenopeo aveva sostenuto che il contraddittorio era stato di certo assicurato, almeno in modo potenziale, richiamandosi ad una precedente statuizione della Suprema Corte. Rilevava la difesa ricorrente che il principio giurisprudenziale richiamato in realtà si completava con l'affermazione che il giudice dovesse mettere il P.M. e la difesa in grado di interloquire sulla Delib. della sospensione, scegliendo a tal fine le forme più opportune. Sosteneva la difesa che, nel caso di specie, il Tribunale aveva considerato come soddisfatto il contraddittorio, almeno in forma potenziale, avendo ascoltato le parti nella sola discussione finale, momento certamente diverso ed altro rispetto al contraddittorio.
Questo Collegio ritiene che le censure siano infondate e che la motivazione svolta sul punto dal Tribunale partenopeo sia esente da vizi sia di violazione di legge, sia di carenza o contraddittorietà della motivazione.
La giurisprudenza di questa stessa sezione si è di recente già espressa in un caso analogo (sez. 2^, sentenza n. 8358 del 30/01/2007 - 27/02/2007, RV. 235833, imputato: Venosa;
conf. sent. n. 35199 del 2006, RV. 235084), nel senso che l'ordinanza con la quale venga disposta, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, per il tempo di redazione della sentenza, non necessita, per la sua adozione, che venga osservato il principio del contraddittorio, atteso che trattasi di un caso di sospensione "ex lege" e che le parti non potrebbero in alcun modo interferire sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, essendo questa rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, non sindacabile ne' modificabile neppure da parte del giudice superiore. Ammettere un sindacato preventivo a contraddittorio perfetto sul presupposto asseritamente discrezionale della valutazione della particolare complessità della motivazione significa di fatto influire sul termine stesso della redazione. L'idea che competa alla parte privata di interloquire sulla complessità della motivazione va ben oltre il formale rispetto del principio del contraddittorio, pur nella sua più lata tutela consacrata dall'art. 111 Cost., nel testo novellato. Questi rilievi sono da ribadire nel caso di specie, dovendo quindi considerarsi corretta sotto ogni profilo l'ampia ed efficace motivazione resa dal Tribunale di Napoli.
Quanto alla censura in ordine al difetto dei presupposti in fatto e in diritto mossa nell'appello, la difesa del ricorrente osserva come il Tribunale abbia compiuto un'errata valutazione in relazione all'emissione dell'impugnata ordinanza in quanto si sarebbe dovuti pervenire ad una statuizione, come quella in esame, solo in presenza di un numero elevato e di una elevata gravità delle imputazioni. Nel caso di specie ci si trovava di fronte a due soli capi di imputazione riguardanti un unico episodio estorsivo, articolatosi in un arco temporale ben circoscritto. Inoltre, seconda la difesa, il fatto che lo stesso Giudice di merito non avesse sospeso i termini processuali per le udienze dibattimentali, non ravvisandone la necessità per carenza dei presupposti, era una palese smentita della tesi motivazionale del Tribunale del riesame.
La valutazione resa dai giudici partenopei in merito alla circostanza che le imputazioni, ancorché riferibili a due contestazioni, attenessero a fatti complessi, è sostenuta da una serie di motivazioni coerenti e logiche, senza che possa stabilirsi alcuna automatica correlazione fra numero elevato di imputazioni, e/o loro gravità, e complessità della motivazione.
Rileva infine il ricorrente che l'ultima doglianza della difesa si era appuntata sull'evidente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, essendosi, il Tribunale del riesame, limitato a fare una mera elencazione degli articoli delle norme del codice che consentivano di adottare i predetti provvedimenti. Per la difesa questa mera enumerazione di articoli, senza una seppur minima motivazione, non poteva ritenersi che degna di censura. Non può condividersi neppure tale ultima censura, posto che il Tribunale ha dato conto in termini ancora una volta logici ed esaurienti delle ragioni per cui nella peculiare materia in questione il semplice riferimento normativo, che indichi in maniera puntuale i presupposti della decisione sulla sospensione, possano essere ritenuti sufficienti.
Scrupolosamente, tuttavia, il Tribunale ha proceduto alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la dichiarata sospensione, pervenendo al risultato di cui già si è detto circa la complessità della fattispecie in decisione.
In tale modus procedendi, nelle soluzioni cui si è pervenuti e nelle motivazioni rese non si ravvisano vizi di legittimità, rilevabili nella presente sede, che possano determinare l'annullamento richiesto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007