Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2007, n. 35324
CASS
Sentenza 16 maggio 2007

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Massime1

L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del termine di durata della custodia cautelare in pendenza del termine per la redazione della motivazione della sentenza, non richiede, per la sua adozione, il rispetto del principio del contraddittorio, atteso che si tratta di un caso di sospensione "ex lege", e che le parti non potrebbero interferire in alcun modo sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, rimessa alla discrezionalità esclusiva del giudice, la cui valutazione è insindacabile e non modificabile neanche da parte del giudice di grado superiore.

Commentario1

  • 1Sospensione feriale non si applica al termine di deposito della sentenzaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2007, n. 35324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35324
Data del deposito : 16 maggio 2007

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