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Sentenza 12 aprile 2022
Sentenza 12 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2022, n. 13964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13964 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti, con un unico atto, da TI NI nato a [...] il [...] RO AN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Letta la memoria in data 10 febbraio 2022 (comunicata alla Cancelleria il giorno successivo) del difensore della parte civile RZ AT, Avv. NI Gianaria, che insta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere DR NI ME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
Udita l'arringa dell'Avv. Valentino Schierano del foro di Torino, che, illustrati brevemente i ricorsi, ha insistito per il loro accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13964 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data Udienza: 01/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TI NI e RO AN erano tratti al giudizio del Tribunale di Torino per rispondere, ai fini che rilevano nel presente giudizio di legittimità, - entrambi, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 178, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, per aver posto in commercio e detenuto per farne commercio, comunque posto in circolazione, come autentici, 72 esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere d'arte contemporanea e/o moderna di numerosi autori, tra cui in particolare tredici opere contraffatte di IO RZ [capo a) della rubrica]; - entrambi, dei reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., per aver ricevuto o comunque in parte occultato le ridette opere, provento del reato di contraffazione, alterazione e riproduzione di opere di pittura, alcune accompagnate da falsi certificati di autenticità, conoscendone la provenienza illecita [capo b) della rubrica]; - la sola CO, del reato di cui all'art. 484 cod. pen., per avere, essendo obbligata ad effettuare registrazioni soggette ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, scritto false indicazioni, utilizzando allo scopo dichiarazioni di vendita e/o conto vendita false, sulle quali aveva apposto dati anagrafici di terzi [capo c) della rubrica]; - la sola CO, del reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, perché, in qualità di legale rappresentante della TO Arte di CO AN & C. s.n.c., al fine di evadere le imposte sui redditi, per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010, presentava dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [capo d) della rubrica]. 2. Con sentenza in data 14 dicembre 2016, il Tribunale di Torino - dichiarava non doversi procedere nei confronti della CO in ordine al reato ascrittole al capo d), limitatamente alle dichiarazioni relative ai redditi percepiti negli anni dal 2006 al 2008 compresi, per essersi estinto il medesimo a seguito di intervenuta prescrizione;
2 - dichiarava entrambi gli imputati responsabili dei reati di cui ai capi a) e b), limitatamente alle prime quattro opere e all'ultima di quelle attribuite a IO RZ, nonché la ON altresì dei reati di cui al capo c) ed al capo d), limitatamente, quanto a quest'ultimo, alle dichiarazioni dei redditi percepiti negli anni dal 2009 al 2010 compresi, conseguentemente condannandoli, previo riconoscimento della continuazione, a pena di giustizia ed alle statuizioni, anche civili, conseguenziali;
- assolveva entrambi gli imputati dai restanti addebiti di cui ai capi a) e b), perché il fatto non costituisce reato o non sussiste;
- ordinava la confisca dei reperti attribuiti a IO RZ per cui è intervenuta condanna ed altresì dei reperti attribuiti a RI, OE, EL, PA, AR, RI, Paulucci, Angeli, IA, AM, IT e Spoerry. 3. Con sentenza in data 16 luglio 2020 Corte d'appello di Torino - dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati contestati agli imputati, rispettivamente, ai capi a) c) e d) per intervenuta prescrizione, rideterminando di conseguenza il complessivo trattamento sanzionatorio;
- revocava la confisca limitatamente alle opere di IT di dimensioni 70x1 00 e 60x90 oggetto di archiviazione, ordinandone la restituzione all'avente diritto;
- disponeva l'acquisizione al fascicolo del materiale cartaceo in sequestro e la revoca del sequestro delle opere indicate in imputazione non oggetto di confisca, ordinandone la restituzione agli aventi diritto;
- confermava nel resto la sentenza di primo grado, condannando gli imputati alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita. 4. Propone cumulativamente ricorso per cassazione il difensore degli imputati, affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla mancata pronuncia - in presenza di estinzione _ 3 del reato per prescrizione - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. relativamente al capo a). La Corte d'appello perviene a ritenere di dover pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti ai capi a), c) e d) senza svolgere alcuna specifica motivazione in merito alla mancata pronuncia di assoluzione nel merito. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova del reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ai fini dell'integrazione della ricettazione, nella specie, occorrerebbe che fosse provata oltre ogni ragionevole dubbio la falsità delle opere di IO RZ e dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la scienza, in capo agli imputati, della falsità delle opere. Quanto in particolare alla falsità, l'iter argomentativo svolto dalla Corte d'appello è illogico in quanto fa riferimento agli esiti del giudizio civile nella causa promossa dalla galleria TO Arte
contro
RZ AR AT e UC AR Luisa. Se parte attrice ha proposto il giudizio è segno che riteneva di avere fondate pretese in merito all'accertamento della genuinità delle opere ed è riprova di assenza dell'elemento soggettivo. Inoltre il richiamo alla sentenza civile non è dirimente in quanto era il giudice penale a dover valutare le prove per eventualmente accertarne la falsità. La stessa sentenza civile ammette che tra gli artigiani della cui attività IO RZ si avvaleva per la realizzazione delle opere v'era DEL OR Carlo: donde, poiché quest'ultimo aveva con l'artista strettissimi rapporti, è da escludere che gli imputati potessero anche solo ipotizzare la falsità delle opere. Neppure risultano decisive le considerazioni del CTU nella causa civile. La motivazione della sentenza impugnata merita censura anche per il valore di estrema fondatezza ed inoppugnabilità che annette alle dichiarazioni di RZ AR AT, parte in causa nel giudizio civile e parte civile nel presente procedimento. 4 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in punto di confisca. La Corte d'appello conferma la confisca delle opere, ritenendo accertata la loro falsità, ma così discostandosi dall'evidente incertezza desumibile dalle risultanze processuali, che non consentono di pervenire a siffatto giudizio. Essa non esamina con dovizia di particolari ogni singola opera e i dati processuali specifici rispetto alla stessa. Nell'ambito della valutazione delle opere d'arte le risultanze sono spesso difficili e controverse. Nel caso in esame numerosi sono i reperti ed è oggettivamente difficile pervenire ad una conclusione caratterizzata dal crisma della certezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono integralmente inammissibili. 2. Tale è il primo motivo in cui essi, alla stregua di un unico atto, si articolano. 2.1. Per un verso, rileva l'insegnamento a termini del quale, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione [Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 (dep. 2014), Zambonini, Rv. 258670-01]. 2.2. Per altro verso, rileva la constatazione che la Corte d'appello, nell'esporre di dover pronunciare sentenza di non doversi procedere per i reati di cui ai capi a), c) e d), correttamente osserva che il proscioglimento nel merito è consentito unicamente nel caso in cui in cui dagli atti emergano circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la commissione del medesimo da parte dell'imputato (in tal senso del resto milita Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01). In precedenza, riassumendo dettagliatamente il contenuto della sentenza di primo grado, aveva 5 reso conto di come il Tribunale, con riguardo ai primi due capi, e quindi anche al capo a), avesse ritenuto dimostrata la falsità delle opere per le quali era intervenuta condanna e, con riguardo agli altri capi, avesse evidenziato che la CO aveva ammesso le false registrazioni ed aveva fornito spiegazioni inverosimili in ordine alle dichiarazioni presentate. Pertanto non coglie nel segno la censura secondo cui la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento nel merito. Leggendo, infatti, in maniera unitaria, e non frazionata, la sentenza impugnata, si evince come essa abbia escluso l'evidenza, in guisa di mera constatazione, di cause di proscioglimento positivamente emergenti dagli atti e dunque anzitutto dalla sentenza di primo grado. Invero - come affermato da Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, Rv. 228503-01 in relazione al giudizio di legittimità - qualora la motivazione della sentenza impugnata dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito. 3. Il secondo motivo è reiterativo, generico e comunque manifestamente infondato. 3.1. Premesso che nella specie si verte in tema di cd. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza impugnata e quella di primo grado si fondono sino a costituire un corpo unico (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), deve anzitutto rilevarsi come, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, né la Corte d'appello né, prima, il Tribunale abbiano minimamente abdicato al compito relativo alla valutazione della genuinità o falsità delle opere di IO RZ, facendo esclusivo riferimento alla causa civile vertita tra la galleria degli imputati e le eredi dell'artista. Entrambi i giudici di merito hanno invece tratto il loro convincimento 'anche', ma 'non solo', dagli atti di detta causa, apprezzandoli però in un quadro d'insieme più ampio, che si dimostra dotato di indubbia coerenza logica ed argomentativa;
né, per vero, avrebbero potuto fare 6 diversamente, atteso che detta causa aveva ad oggetto soltanto l'igloo da cui avevano preso le mosse le indagini. Essi, dunque, con riferimento all'insieme delle opere di IO RZ e non già solo all'igloo, hanno attribuito rilevanza alle dichiarazioni della figlia AR AT, di cui ineccepibilmente sono state messe in risalto sia la conoscenza personale sia però anche la maturata competenza professionale e la specifica legittimazione, normativamente spettantele quale erede dell'artista: "legittimazione" - si perita di precisare il Tribunale - "astrattamente riconosciuta pure dagli odierni imputati". 3.2. Fermo quanto precede, in rapporto all'affermazione, di cui al ricorso, volta a censurare "il valore di estrema fondatezza ed inoppugnabilità" attribuito alle dichiarazioni della figlia dell'artista, ancorché "parte in causa nel giudizio civile e costituitasi parte civile", essa - in disparte la totale genericità, di per sé stessa costituente ragione di inammissibilità in parte qua del motivo - cade viepiù nel vuoto, sol che si consideri che i giudici di merito, ed in specie il Tribunale, non si sono affatto limitati a semplicemente recepire le dichiarazioni della testimone, ma hanno al contrario espresso un autonomo e motivato giudizio, ritenendo di poter attribuire con la necessaria 'certezza' carattere di falsità esclusivamente alle opere di IO RZ per le quali è intervenuta condanna. Invero il Tribunale ha escluso il predicato di falsità in ordine alle "tracce' individuate dalla teste ma pur sempre riferibili, per quanto si è compreso, alla mano dell'artista" ed a "quelle ulteriori opere su cui la stessa AT TZ [recte, RZ] si è espressa in forma dubitativa": ciò rende conto sia della motivata diversità del giudizio criticamente espresso dal Tribunale rispetto alle dichiarazioni della testimone, sia però anche, ad un tempo, della credibilità di quest'ultima, che, in rapporto ad alcune opere, si è pronunciata per la falsità in termini solo incerti e proprio per tale motivo dal Tribunale reputati inidonei a costituire il presupposto di un giudizio di penale responsabilità degli imputati. 7 3.3. Rispetto all'insieme delle opere di IO RZ, in relazione specificamente all'igloo, i giudici di merito, e nuovamente, in specie, il Tribunale, hanno altresì fatto riferimento al "sintomatico garbuglio cartolare" (così eloquentemente la sentenza di primo grado) - garbuglio assai dettagliatamente ricostruito - mediante il quale gli imputati hanno cercato di procurarsi un titolo apparentemente legittimo di provenienza, peraltro avvalorando nel presente procedimento una versione non coincidente con quella spesa nella causa civile. 3.4. In tale contesto, la trascrizione letterale di alcuni passaggi degli atti della causa civile contenuta nella sentenza impugnata - su cui si appuntano le censure del ricorrente - è volta, non già all'integrale ed acritico recupero dei giudizi espressi dal giudice civile e dal suo consulente, ma ad esplicitare le ragioni per cui l'igloo, sia da un punto di vista documentale che da un punto di vista tecnico-artistico, non possa essere attribuito a IO RZ. In particolare, la Corte d'appello - oltreché evidenziare come il CTU abbia colto un'evidente "approssimazione" tecnico-artistica del manufatto - ha richiamato il passaggio in cui il Tribunale civile osserva che è ben vero che l'artigiano DE OR eseguiva materialmente i manufatti ideati da IO RZ, ma, "come riconosce anche la stessa attrice", ossia la galleria di proprietà degli imputati, "l'opera d'arte nasceva solo quando IO RZ, riconosciuta l'identità del bene con quello che era il proprio concetto artistico, approvava il manufatto, lo fotografava e sottoscriveva il retro della foto", mentre, con riferimento all'igloo, la firma dell'artista non risulta apposta sul retro della fotografia, ma su un'etichetta incollata alla medesima. Tale citazione effettuata dalla Corte d'appello vale pertinentemente a confutare l'argomento difensivo - riproposto tal quale ancora dinanzi a questa Suprema Corte - secondo cui la provenienza dell'igloo dal DE OR dovrebbe escludere la consapevolezza della falsità di tale opera e per estensione delle altre in capi agli imputati. D'altronde, in punto di elemento soggettivo del reato, già la sentenza di primo grado (segnatamente a p. 32) offre un serrato ed incontestato elenco degli indici che ne comprovano l'esistenza, tra 8 cui - quanto alla (per vero solo affermata) provenienza dell'igloo dal DE OR - spicca l'induzione (non contestata) della figlia di questi, DEL OR RI, a dichiarare il falso, con lo scopo tra l'altro di accreditare la genuinità dell'opera, "in quanto nessuno penserebbe che un padre possa gratificare la figliola con la donazione di un' opera fasulla". 3.5. In ultimo, per completezza mette conto d'aggiungere che la falsità dell'opera "Solitario Solidale" era stata dal Tribunale ritenuta altresì in ragione del rifiuto all'esposizione in una mostra a Vercelli (p. 30). 4. Il terzo motivo di ricorso è in parte proposto per ragioni non consentite ed in parte manifestamente infondato. 4.1. Proposta per ragioni non consentite è quella parte del motivo, riguardante segnatamente le opere di IO RZ, con riferimento alle quali il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'incertezza in ordine alla sussistenza di un diritto di proprietà in capo agli imputati, provenendo esse dal DE OR, che le avrebbe loro affidate in conto vendita. A fronte della ritenuta - per le esposte ragioni - falsità delle opere di cui si tratta, legittimante ex se la statuizione di confisca onde impedirne la circolazione, e per vero a fronte altresì della ritenuta inveridicità sia della dichiarazione di DE OR RI sia però anche di NT VA (p. 16 della sentenza di primo grado) quali titoli legittimanti, per l'igloo, il possesso in capo alla galleria, in capo agli imputati, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, difetta la legittimazione a far valere una posizione attiva in astratto pertinente unicamente a terzi. 4.2. Rispetto alle opere di OE, De IC, PA, AR, RI, IA, AM, IT (escluse le due "oggetto di archiviazione" con riferimento alle quali la Corte d'appello ha revocato la confisca) e Spoerry, è incensurabile ed in verità neppure censurata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la mancata dimostrazione della falsità delle stesse era tema non devolutole per difetto di impugnazione della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce 9 reato". Donde trova applicazione il principio per cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Ad ogni modo, come ricordato anche da detta Corte, la falsità delle opere di cui si tratta riposa sull'espresso riconoscimento in tal senso proveniente dallo stesso TO (cfr. in part. pp. 23 e 24 della sentenza di primo grado), che viepiù trova conferma, quanto a quelle di OE, RI e AM, nelle esiti delle prove testimoniali (pp. 22 e 23 della medesima sentenza). Infine, rispetto alle opere di EL, la loro falsità è articolatamente e criticamente argomentata dal Tribunale (p. 30 della medesima), con una motivazione del tutto ignorata in ricorso. 5. In definitiva, i ricorsi, come cumulativamente proposti, devono essere dichiarati inammissibili. 5.1. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 5.2. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta altresì la condanna di dette parti a rifondere, in solido tra loro, le spese di costituzione sostenute dalla parte civile nel presente grado di legittimità. A questo riguardo, peraltro, si rendono necessarie talune precisazioni. La parte civile, alla strega della memoria comunicata alla Cancelleria, prende motivatamente posizione in ordine al ricorso, di cui sollecita la declaratoria di inammissibilità, ma non insta anche per la liquidazione delle spese di cui si tratta. 1 0 3-1) Osserva il Collegio che ciò non osta al riconoscimento delle stesse in favore della parte civile. Invero - come reso evidente del tenore letterale dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., a termini del quale, con la sentenza di accoglimento delle pretese civili, "il giudice 'condanna' l'imputato [..] al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile" - la condanna dell'imputato, soccombente nel rapporto civilistico dedotto in seno al procedimento penale, a rifondere alla parte civile le spese processuali costituisce statuizione meramente consequenziale alla constatazione di detta sua soccombenza, cui dunque accedere senza necessità che le conclusioni rassegnate dalla parte civile si estendano, esplicitamente, anche al punto delle spese processuali. Tale, del resto, è la conclusione costantemente affermata dalla giurisprudenza civile di questa Suprema Corte, che, a conferma delle conclusioni testé raggiunte, enuncia il principio a termini del quale "il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa;
ne consegue che, ove il difensore di quest'ultima abbia omesso, come nella specie, di produrre la nota [delle] spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base degli atti di causa" (Sez. 1 Civ., n. 10663 del 13/05/2011, Fall. Benedetto Michele contro Com. Montenero Bisaccia, Rv. 618194-01). In considerazione di quanto precede, il Collegio, tenuto conto delle sintetiche ma puntuali argomentazioni di cui alla memoria della parte civile, in applicazione delle previsioni tabellari, liquida come da dispositivo in favore della medesima le spese processuali per il grado.
P.Q.M.
11 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati in solido fra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RZ AT, che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, lì 1 marzo 2022. L'estensore DR NI ME ente LA
Letta la memoria in data 10 febbraio 2022 (comunicata alla Cancelleria il giorno successivo) del difensore della parte civile RZ AT, Avv. NI Gianaria, che insta per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere DR NI ME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
Udita l'arringa dell'Avv. Valentino Schierano del foro di Torino, che, illustrati brevemente i ricorsi, ha insistito per il loro accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13964 Anno 2022 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data Udienza: 01/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TI NI e RO AN erano tratti al giudizio del Tribunale di Torino per rispondere, ai fini che rilevano nel presente giudizio di legittimità, - entrambi, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 178, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, per aver posto in commercio e detenuto per farne commercio, comunque posto in circolazione, come autentici, 72 esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere d'arte contemporanea e/o moderna di numerosi autori, tra cui in particolare tredici opere contraffatte di IO RZ [capo a) della rubrica]; - entrambi, dei reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., per aver ricevuto o comunque in parte occultato le ridette opere, provento del reato di contraffazione, alterazione e riproduzione di opere di pittura, alcune accompagnate da falsi certificati di autenticità, conoscendone la provenienza illecita [capo b) della rubrica]; - la sola CO, del reato di cui all'art. 484 cod. pen., per avere, essendo obbligata ad effettuare registrazioni soggette ad ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, scritto false indicazioni, utilizzando allo scopo dichiarazioni di vendita e/o conto vendita false, sulle quali aveva apposto dati anagrafici di terzi [capo c) della rubrica]; - la sola CO, del reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, perché, in qualità di legale rappresentante della TO Arte di CO AN & C. s.n.c., al fine di evadere le imposte sui redditi, per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010, presentava dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [capo d) della rubrica]. 2. Con sentenza in data 14 dicembre 2016, il Tribunale di Torino - dichiarava non doversi procedere nei confronti della CO in ordine al reato ascrittole al capo d), limitatamente alle dichiarazioni relative ai redditi percepiti negli anni dal 2006 al 2008 compresi, per essersi estinto il medesimo a seguito di intervenuta prescrizione;
2 - dichiarava entrambi gli imputati responsabili dei reati di cui ai capi a) e b), limitatamente alle prime quattro opere e all'ultima di quelle attribuite a IO RZ, nonché la ON altresì dei reati di cui al capo c) ed al capo d), limitatamente, quanto a quest'ultimo, alle dichiarazioni dei redditi percepiti negli anni dal 2009 al 2010 compresi, conseguentemente condannandoli, previo riconoscimento della continuazione, a pena di giustizia ed alle statuizioni, anche civili, conseguenziali;
- assolveva entrambi gli imputati dai restanti addebiti di cui ai capi a) e b), perché il fatto non costituisce reato o non sussiste;
- ordinava la confisca dei reperti attribuiti a IO RZ per cui è intervenuta condanna ed altresì dei reperti attribuiti a RI, OE, EL, PA, AR, RI, Paulucci, Angeli, IA, AM, IT e Spoerry. 3. Con sentenza in data 16 luglio 2020 Corte d'appello di Torino - dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati contestati agli imputati, rispettivamente, ai capi a) c) e d) per intervenuta prescrizione, rideterminando di conseguenza il complessivo trattamento sanzionatorio;
- revocava la confisca limitatamente alle opere di IT di dimensioni 70x1 00 e 60x90 oggetto di archiviazione, ordinandone la restituzione all'avente diritto;
- disponeva l'acquisizione al fascicolo del materiale cartaceo in sequestro e la revoca del sequestro delle opere indicate in imputazione non oggetto di confisca, ordinandone la restituzione agli aventi diritto;
- confermava nel resto la sentenza di primo grado, condannando gli imputati alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita. 4. Propone cumulativamente ricorso per cassazione il difensore degli imputati, affidandosi a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento alla mancata pronuncia - in presenza di estinzione _ 3 del reato per prescrizione - ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. relativamente al capo a). La Corte d'appello perviene a ritenere di dover pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti ai capi a), c) e d) senza svolgere alcuna specifica motivazione in merito alla mancata pronuncia di assoluzione nel merito. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla prova del reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ai fini dell'integrazione della ricettazione, nella specie, occorrerebbe che fosse provata oltre ogni ragionevole dubbio la falsità delle opere di IO RZ e dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la scienza, in capo agli imputati, della falsità delle opere. Quanto in particolare alla falsità, l'iter argomentativo svolto dalla Corte d'appello è illogico in quanto fa riferimento agli esiti del giudizio civile nella causa promossa dalla galleria TO Arte
contro
RZ AR AT e UC AR Luisa. Se parte attrice ha proposto il giudizio è segno che riteneva di avere fondate pretese in merito all'accertamento della genuinità delle opere ed è riprova di assenza dell'elemento soggettivo. Inoltre il richiamo alla sentenza civile non è dirimente in quanto era il giudice penale a dover valutare le prove per eventualmente accertarne la falsità. La stessa sentenza civile ammette che tra gli artigiani della cui attività IO RZ si avvaleva per la realizzazione delle opere v'era DEL OR Carlo: donde, poiché quest'ultimo aveva con l'artista strettissimi rapporti, è da escludere che gli imputati potessero anche solo ipotizzare la falsità delle opere. Neppure risultano decisive le considerazioni del CTU nella causa civile. La motivazione della sentenza impugnata merita censura anche per il valore di estrema fondatezza ed inoppugnabilità che annette alle dichiarazioni di RZ AR AT, parte in causa nel giudizio civile e parte civile nel presente procedimento. 4 4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione in punto di confisca. La Corte d'appello conferma la confisca delle opere, ritenendo accertata la loro falsità, ma così discostandosi dall'evidente incertezza desumibile dalle risultanze processuali, che non consentono di pervenire a siffatto giudizio. Essa non esamina con dovizia di particolari ogni singola opera e i dati processuali specifici rispetto alla stessa. Nell'ambito della valutazione delle opere d'arte le risultanze sono spesso difficili e controverse. Nel caso in esame numerosi sono i reperti ed è oggettivamente difficile pervenire ad una conclusione caratterizzata dal crisma della certezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono integralmente inammissibili. 2. Tale è il primo motivo in cui essi, alla stregua di un unico atto, si articolano. 2.1. Per un verso, rileva l'insegnamento a termini del quale, in sede di legittimità, non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l'impugnazione [Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 (dep. 2014), Zambonini, Rv. 258670-01]. 2.2. Per altro verso, rileva la constatazione che la Corte d'appello, nell'esporre di dover pronunciare sentenza di non doversi procedere per i reati di cui ai capi a), c) e d), correttamente osserva che il proscioglimento nel merito è consentito unicamente nel caso in cui in cui dagli atti emergano circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la commissione del medesimo da parte dell'imputato (in tal senso del resto milita Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01). In precedenza, riassumendo dettagliatamente il contenuto della sentenza di primo grado, aveva 5 reso conto di come il Tribunale, con riguardo ai primi due capi, e quindi anche al capo a), avesse ritenuto dimostrata la falsità delle opere per le quali era intervenuta condanna e, con riguardo agli altri capi, avesse evidenziato che la CO aveva ammesso le false registrazioni ed aveva fornito spiegazioni inverosimili in ordine alle dichiarazioni presentate. Pertanto non coglie nel segno la censura secondo cui la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento nel merito. Leggendo, infatti, in maniera unitaria, e non frazionata, la sentenza impugnata, si evince come essa abbia escluso l'evidenza, in guisa di mera constatazione, di cause di proscioglimento positivamente emergenti dagli atti e dunque anzitutto dalla sentenza di primo grado. Invero - come affermato da Sez. 6, n. 48524 del 03/11/2003, Gencarelli, Rv. 228503-01 in relazione al giudizio di legittimità - qualora la motivazione della sentenza impugnata dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito. 3. Il secondo motivo è reiterativo, generico e comunque manifestamente infondato. 3.1. Premesso che nella specie si verte in tema di cd. doppia conforme, con la conseguenza che la sentenza impugnata e quella di primo grado si fondono sino a costituire un corpo unico (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), deve anzitutto rilevarsi come, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, né la Corte d'appello né, prima, il Tribunale abbiano minimamente abdicato al compito relativo alla valutazione della genuinità o falsità delle opere di IO RZ, facendo esclusivo riferimento alla causa civile vertita tra la galleria degli imputati e le eredi dell'artista. Entrambi i giudici di merito hanno invece tratto il loro convincimento 'anche', ma 'non solo', dagli atti di detta causa, apprezzandoli però in un quadro d'insieme più ampio, che si dimostra dotato di indubbia coerenza logica ed argomentativa;
né, per vero, avrebbero potuto fare 6 diversamente, atteso che detta causa aveva ad oggetto soltanto l'igloo da cui avevano preso le mosse le indagini. Essi, dunque, con riferimento all'insieme delle opere di IO RZ e non già solo all'igloo, hanno attribuito rilevanza alle dichiarazioni della figlia AR AT, di cui ineccepibilmente sono state messe in risalto sia la conoscenza personale sia però anche la maturata competenza professionale e la specifica legittimazione, normativamente spettantele quale erede dell'artista: "legittimazione" - si perita di precisare il Tribunale - "astrattamente riconosciuta pure dagli odierni imputati". 3.2. Fermo quanto precede, in rapporto all'affermazione, di cui al ricorso, volta a censurare "il valore di estrema fondatezza ed inoppugnabilità" attribuito alle dichiarazioni della figlia dell'artista, ancorché "parte in causa nel giudizio civile e costituitasi parte civile", essa - in disparte la totale genericità, di per sé stessa costituente ragione di inammissibilità in parte qua del motivo - cade viepiù nel vuoto, sol che si consideri che i giudici di merito, ed in specie il Tribunale, non si sono affatto limitati a semplicemente recepire le dichiarazioni della testimone, ma hanno al contrario espresso un autonomo e motivato giudizio, ritenendo di poter attribuire con la necessaria 'certezza' carattere di falsità esclusivamente alle opere di IO RZ per le quali è intervenuta condanna. Invero il Tribunale ha escluso il predicato di falsità in ordine alle "tracce' individuate dalla teste ma pur sempre riferibili, per quanto si è compreso, alla mano dell'artista" ed a "quelle ulteriori opere su cui la stessa AT TZ [recte, RZ] si è espressa in forma dubitativa": ciò rende conto sia della motivata diversità del giudizio criticamente espresso dal Tribunale rispetto alle dichiarazioni della testimone, sia però anche, ad un tempo, della credibilità di quest'ultima, che, in rapporto ad alcune opere, si è pronunciata per la falsità in termini solo incerti e proprio per tale motivo dal Tribunale reputati inidonei a costituire il presupposto di un giudizio di penale responsabilità degli imputati. 7 3.3. Rispetto all'insieme delle opere di IO RZ, in relazione specificamente all'igloo, i giudici di merito, e nuovamente, in specie, il Tribunale, hanno altresì fatto riferimento al "sintomatico garbuglio cartolare" (così eloquentemente la sentenza di primo grado) - garbuglio assai dettagliatamente ricostruito - mediante il quale gli imputati hanno cercato di procurarsi un titolo apparentemente legittimo di provenienza, peraltro avvalorando nel presente procedimento una versione non coincidente con quella spesa nella causa civile. 3.4. In tale contesto, la trascrizione letterale di alcuni passaggi degli atti della causa civile contenuta nella sentenza impugnata - su cui si appuntano le censure del ricorrente - è volta, non già all'integrale ed acritico recupero dei giudizi espressi dal giudice civile e dal suo consulente, ma ad esplicitare le ragioni per cui l'igloo, sia da un punto di vista documentale che da un punto di vista tecnico-artistico, non possa essere attribuito a IO RZ. In particolare, la Corte d'appello - oltreché evidenziare come il CTU abbia colto un'evidente "approssimazione" tecnico-artistica del manufatto - ha richiamato il passaggio in cui il Tribunale civile osserva che è ben vero che l'artigiano DE OR eseguiva materialmente i manufatti ideati da IO RZ, ma, "come riconosce anche la stessa attrice", ossia la galleria di proprietà degli imputati, "l'opera d'arte nasceva solo quando IO RZ, riconosciuta l'identità del bene con quello che era il proprio concetto artistico, approvava il manufatto, lo fotografava e sottoscriveva il retro della foto", mentre, con riferimento all'igloo, la firma dell'artista non risulta apposta sul retro della fotografia, ma su un'etichetta incollata alla medesima. Tale citazione effettuata dalla Corte d'appello vale pertinentemente a confutare l'argomento difensivo - riproposto tal quale ancora dinanzi a questa Suprema Corte - secondo cui la provenienza dell'igloo dal DE OR dovrebbe escludere la consapevolezza della falsità di tale opera e per estensione delle altre in capi agli imputati. D'altronde, in punto di elemento soggettivo del reato, già la sentenza di primo grado (segnatamente a p. 32) offre un serrato ed incontestato elenco degli indici che ne comprovano l'esistenza, tra 8 cui - quanto alla (per vero solo affermata) provenienza dell'igloo dal DE OR - spicca l'induzione (non contestata) della figlia di questi, DEL OR RI, a dichiarare il falso, con lo scopo tra l'altro di accreditare la genuinità dell'opera, "in quanto nessuno penserebbe che un padre possa gratificare la figliola con la donazione di un' opera fasulla". 3.5. In ultimo, per completezza mette conto d'aggiungere che la falsità dell'opera "Solitario Solidale" era stata dal Tribunale ritenuta altresì in ragione del rifiuto all'esposizione in una mostra a Vercelli (p. 30). 4. Il terzo motivo di ricorso è in parte proposto per ragioni non consentite ed in parte manifestamente infondato. 4.1. Proposta per ragioni non consentite è quella parte del motivo, riguardante segnatamente le opere di IO RZ, con riferimento alle quali il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'incertezza in ordine alla sussistenza di un diritto di proprietà in capo agli imputati, provenendo esse dal DE OR, che le avrebbe loro affidate in conto vendita. A fronte della ritenuta - per le esposte ragioni - falsità delle opere di cui si tratta, legittimante ex se la statuizione di confisca onde impedirne la circolazione, e per vero a fronte altresì della ritenuta inveridicità sia della dichiarazione di DE OR RI sia però anche di NT VA (p. 16 della sentenza di primo grado) quali titoli legittimanti, per l'igloo, il possesso in capo alla galleria, in capo agli imputati, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, difetta la legittimazione a far valere una posizione attiva in astratto pertinente unicamente a terzi. 4.2. Rispetto alle opere di OE, De IC, PA, AR, RI, IA, AM, IT (escluse le due "oggetto di archiviazione" con riferimento alle quali la Corte d'appello ha revocato la confisca) e Spoerry, è incensurabile ed in verità neppure censurata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la mancata dimostrazione della falsità delle stesse era tema non devolutole per difetto di impugnazione della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce 9 reato". Donde trova applicazione il principio per cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Ad ogni modo, come ricordato anche da detta Corte, la falsità delle opere di cui si tratta riposa sull'espresso riconoscimento in tal senso proveniente dallo stesso TO (cfr. in part. pp. 23 e 24 della sentenza di primo grado), che viepiù trova conferma, quanto a quelle di OE, RI e AM, nelle esiti delle prove testimoniali (pp. 22 e 23 della medesima sentenza). Infine, rispetto alle opere di EL, la loro falsità è articolatamente e criticamente argomentata dal Tribunale (p. 30 della medesima), con una motivazione del tutto ignorata in ricorso. 5. In definitiva, i ricorsi, come cumulativamente proposti, devono essere dichiarati inammissibili. 5.1. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 5.2. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta altresì la condanna di dette parti a rifondere, in solido tra loro, le spese di costituzione sostenute dalla parte civile nel presente grado di legittimità. A questo riguardo, peraltro, si rendono necessarie talune precisazioni. La parte civile, alla strega della memoria comunicata alla Cancelleria, prende motivatamente posizione in ordine al ricorso, di cui sollecita la declaratoria di inammissibilità, ma non insta anche per la liquidazione delle spese di cui si tratta. 1 0 3-1) Osserva il Collegio che ciò non osta al riconoscimento delle stesse in favore della parte civile. Invero - come reso evidente del tenore letterale dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., a termini del quale, con la sentenza di accoglimento delle pretese civili, "il giudice 'condanna' l'imputato [..] al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile" - la condanna dell'imputato, soccombente nel rapporto civilistico dedotto in seno al procedimento penale, a rifondere alla parte civile le spese processuali costituisce statuizione meramente consequenziale alla constatazione di detta sua soccombenza, cui dunque accedere senza necessità che le conclusioni rassegnate dalla parte civile si estendano, esplicitamente, anche al punto delle spese processuali. Tale, del resto, è la conclusione costantemente affermata dalla giurisprudenza civile di questa Suprema Corte, che, a conferma delle conclusioni testé raggiunte, enuncia il principio a termini del quale "il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa;
ne consegue che, ove il difensore di quest'ultima abbia omesso, come nella specie, di produrre la nota [delle] spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base degli atti di causa" (Sez. 1 Civ., n. 10663 del 13/05/2011, Fall. Benedetto Michele contro Com. Montenero Bisaccia, Rv. 618194-01). In considerazione di quanto precede, il Collegio, tenuto conto delle sintetiche ma puntuali argomentazioni di cui alla memoria della parte civile, in applicazione delle previsioni tabellari, liquida come da dispositivo in favore della medesima le spese processuali per il grado.
P.Q.M.
11 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati in solido fra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RZ AT, che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, lì 1 marzo 2022. L'estensore DR NI ME ente LA