Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 9790
CASS
Sentenza 19 dicembre 2014

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L'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza e per le quali non sia prevista la revisione, può essere legittimamente effettuato a mezzo telegramma. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità per l'invio dell'avviso, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie).

Commentario1

  • 1Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 9790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9790
Data del deposito : 19 dicembre 2014

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