Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
L'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza e per le quali non sia prevista la revisione, può essere legittimamente effettuato a mezzo telegramma. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità per l'invio dell'avviso, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie).
Commentario • 1
- 1. Attività ispettive o di vigilanza: fonti di prova ed analisi di campioni.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». Dalla semplice lettura emerge che la norma presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 9790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9790 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/12/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3669
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 38288/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- RS NT, n. 24/08/1967 a FRANCAVILLA FONTANA;
avverso la sentenza del Tribunale di BRINDISI in data 7/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RS NT ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del Tribunale di BRINDISI emessa in data 7/03/2014, depositata in pari data, con cui il medesimo, all'esito del dibattimento, era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 800,00 Euro di ammenda per aver detenuto per la vendita insaccati a base di carne sotto forma di hamburger non conformi ai requisiti di sicurezza, come risultato dalle analisi di laboratorio, per la presenza di salmonella SPP e, quindi, alimento nocivo, secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nel capo di imputazione (L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d)).
2. Con il ricorso vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 223 disp. att. c.p.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il giudice avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle analisi dei campioni di carne, dedotta all'ud. 15/02/2013 dal difensore del ricorrente;
nella specie, gli agenti accertatori avrebbero omesso di dare avviso all'interessato del giorno, ora e luogo in cui si sarebbe proceduto all'esame; nulla in atti risulta in tale senso;
il giudice, peraltro, avrebbe condannato l'imputato sulla base degli esiti del rapporto e delle dichiarazioni di un teste che, tuttavia, non potevano essere utilizzate perché relative ad esiti di accertamenti analitici non utilizzabili per le predette ragioni;
ne discende, quindi, che attesa l'inutilizzabilità delle analisi, difetterebbe la prova che gli alimenti contenessero salmonella, con conseguente insussistenza del reato contestato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett.
d).
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che la legge in materia di alimenti è stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 246 del 2005, comma 14 - ter, art. 5, lett. d), introdotto dalla L. n. 69 del 2009.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d). In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il giudice non avrebbe motivato in ordine alla configurabilità del reato in esame;
in particolare, si sarebbe limitato a riferire il fatto processuale (ossia quanto deposto dal teste Salonna, che aveva riferito di aver eseguito un prelievo di carne del tipo hamburger dall'esercizio commerciale del ricorrente, poi rilevandosi in esito agli accertamenti analitici che contenesse salmonella), senza alcuna valutazione critica in ordine alle doglianze difensive esplicate in sede di controesame;
peraltro, poiché il batterio della salmonella è presente in tutte le carni crude, i prodotti in verifica erano venduti con la specificazione che dovevano essere consumati previa cottura, donde non sussisterebbe la fattispecie contestata.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 163 c.p..
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto il giudice avrebbe concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza motivare in ordine alla prevalenza dell'interesse dell'imputato a beneficiare della sospensione condizionale della pena, precludendogli la fruizione successiva del beneficio medesimo, tenuto conto della modesta entità della violazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Ed invero, seguendo l'ordine imposto della struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p., che questi assume come eccepita all'udienza del 15/2/2013 nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., in relazione all'art. 181 c.p.p., comma 3. Attesa la natura processuale dell'eccezione questa Corte ha doverosamente operato l'accesso agli atti, rilevando che l'eccezione era stata rigettata in quanto l'avviso era stato ritenuto regolare in quanto effettuato a mezzo telegramma. Trattasi di modalità assolutamente legittima, atteso che l'art. 223 citato prevede che debba essere dato avviso del giorno, ora e luogo ove le analisi verranno effettuate;
l'art. 223 disp. att. c.p.p., dunque non prescrive la notifica e non fissa modalità particolari di effettuazione (anzi, nell'ipotesi del primo comma, prevede possa essere dato "anche oralmente"), di talché può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari, senza che rilevi la cognizione effettivamente assunta dal destinatario.
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso si appalesa del pari manifestamente infondato.
Ed invero, questa Corte ha già più volte affermato che la legge contenente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande non ha subito alcun effetto abrogativo a seguito dell'emanazione dei decreti abrogativi delle leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 (cosiddetti decreti "taglialeggi":
D.Lgs. n. 179 del 2009; D.Lgs. 212 del 2010; D.Lgs. n. 213 del 2010), attuativi della delega conferita con L. 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione legislativa (Sez. 3^, n. 9276 del 19/01/2011 - dep. 09/03/2011, Facchi, Rv. 249783; Sez. 3^, n. 46183 del 23/10/2013 - dep. 18/11/2013, Capraro, Rv. 257634).
6. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con cui il ricorrente, come detto, censura l'omessa motivazione del giudice in ordine alla configurabilità del reato in esame, atteso che il decidente si sarebbe limitato a riferire il fatto processuale, senza alcuna valutazione critica in ordine alle doglianze difensive esplicate in sede di controesame.
La doglianza si appalesa inammissibile, in quanto, sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale, il ricorrente in realtà rivolge una critica alla ricostruzione del fatto come operata dal giudice di merito nonché un dissenso in ordine al risultato della valutazione probatoria operata dal medesimo giudice per pervenire a giudizio di condanna. Trattasi, all'evidenza, di censura vietata davanti a questo giudice di legittimità, non potendo impingere il sindacato valutativo della Corte di Cassazione su questioni attinenti al merito del giudizio, comportanti necessariamente (in particolare laddove si tratterebbe di esaminare la deposizione di un teste che avrebbe riferito di aver eseguito un prelievo di carne del tipo hamburger dall'esercizio commerciale del ricorrente, poi rilevandosi in esito agli accertamenti analitici che contenesse salmonella), un apprezzamento di fatto, inibito a questa Corte.
Deve, ancora, una volta essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante:
Sez. 4^, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).
7. Resta, infine, da esaminare il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per avergli concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante fosse stata inflitta la sola pena dell'ammenda. L'eccezione è totalmente priva di pregio, ove si consideri che fu lo stesso difensore del ricorrente, all'udienza del 7/03/2014 tenutasi davanti al tribunale, a richiedere la concessione dei doppi benefici di legge. Il motivo è dunque inammissibile.
8. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015