Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12424 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
LIAN4.24 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO D CASSA LA CORTE SUPREM Oggetto Perdita e deterioramento della SEZIONE TERZA CIVILE cosa locata ex art. 1588 c.c. Incendio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 581/01 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 26306 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 3298 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud.17/02/03 Consigliere Dott. SO AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L., con sede in Caltanissetta, in persona del suo amministratore unico pro tempore Sig.ra ME GR IA Tirrito, da considerarsi domiciliata in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato BENEDETTO ALLETTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EL AL;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 147/00 della Corte d'Appello di 448 ; CALTANISSETTA, emessa il 15/06/00 e depositata il 24/07/00 (R.G. 200/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del I motivo e l'inammissibilità del II. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata sentenza lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Con atto notificato il 30/10/1993 la s.r.l. Elettrocostruzioni ha proposto " appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 7-16/7/1993 con la quale veniva condannata al risarcimento dei danni in favore di EL SO in conseguenza dell'incendio divampato nell'immobile di proprietà di quest'ultimo e condotto in locazione dall'appellante, quantificati in L. 10.000.000, nonché al risarcimento dei danni dallo stesso EL subiti a causa della cattiva manutenzione dell'immobile locato e quantificati nella somma di L. 11.600.000, oltre alla rivalutazione monetaria dall'1 luglio 1981 (data dell'accertamento del CTU) e agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. L'appellante ha convenuto, pertanto, in giudizio il EL, sostenendo.a) di aver fornito la prova nel corso del giudizio di primo grado che l'incendio si era verificato per causa a lei non imputabile;
b) che i danni accertati e derivati da cattiva manutenzione dell'immobile erano stati previsti dal locatore al momento della stipulazione del contratto;
c) che di tali danni una parte era stata determinata da vizi di costruzione;
d) che non era stata fornita la prova da parte del locatore che la s.r.l. Elettrocostruzioni avesse realizzato opere all'interno dell'immobile. Si è costituito il EL, proponendo appello incidentale per la rivalutazione, da calcolarsi dal di del fatto e per gli interessi legali da calcolarsi dalla domanda....". Con sentenza 15.6 - 24.7.00 la Corte d'Appello di Caltanissetta provvedeva come segue: 66 definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 30/10/1993 da Elettrocostruzioni s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta 7/16-7-1993 3 nei confronti di EL SO, nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, così dispone: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna l' appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'appellato che liquida in complessive L.
5.918.000 di cui L.
1.475.000 per diritti e L.
3.150.000 per onorari, oltre IVA e cp di legge.". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato la Elettrocostruzioni s.r.l. La parte intimata non ha svolto attività processuale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Elettrocostruzioni s.r.l. denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1588 C.C." esponendo le seguenti doglianze. La Corte di Appello di Caltanissetta ha errato nel ritenere che il conduttore dell'immobile in parola (Elettrocostruzioni SrL) non abbia superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 1588 C.C.. Nessun valore è stato attribuito ai documenti prodotti e cioè sentenza del Giudice Istruttore dell'1/9/79, che ha dichiarato non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori e rapporto dei C.C. Deve escludersi il corto circuito perché dal rapporto dei C.C. in atti prodotto risulta che l'impianto elettrico funzionava anche dopo l'incendio ed inoltre è indubitabile il fatto che tutti gli infissi del locale fossero saldamente chiusi perché lo dicono i VVFF intervenuti, né può dirsi che l'incendio sia conseguenza di lavorazioni in corso perché il locale come detto era chiuso. Alla luce di quanto sopra appare evidente che nulla di più avrebbe potuto fare il conduttore per custodire l'immobile ed evitare il verificarsi dell'incendio, se non quello che ha fatto e cioè avere un buon 4 impianto elettrico e tenere chiuso il locale in sua assenza. Da ciò consegue che l'interpretazione data dal Giudice di appello alla norma in questione è inesatta perché sostanzialmente si pretende che il conduttore, per superare la presunzione, fornisca una prova impossibile. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1590 cc e connessa insufficiente motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia" esponendo le seguenti doglianze. In nessun conto è stata tenuta la previsione di cui all'art. 1590 cc, secondo cui è fatto salvo il deterioramento conseguente l'uso della cosa in conformità del contratto. Orbene l'immobile per cui è causa è stato locato per essere adibito ad officina, deposito automezzi e materiali;
l'attività della Elettrocostruzioni ha carattere industriale. Conseguentemente, dopo circa dieci anni di locazione è assolutamente normale che il fabbricato presenti una notevole usura che però, per la ragione anzidetta, non può dare luogo a risarcimento di sorta. L'uso normale, noto al locatore, era per sua stessa natura, gravoso. Senza dire poi che in nessun conto è stato tenuto il fatto che la CTU è stata espletata nel 1983, quando quindi l'immobile, lasciato dal EL abbandonato per oltre 2 anni con gli infissi aperti, così è stato trovato dal CTU, era stato ragionevolmente oggetto di ripetuti vandalismi. In nessun conto è stato parimenti tenuto il fatto che alcuni danni (svellimento di parte del pavimento), come si ricava dalla CTU, sono conseguenza di lavori condominiali nelle more effettuati (pulizia della fognatura). Senza dire infine 2 del fatto che il quantum è stato acriticamente preso dalla relazione di consulenza senza valutare che il CTU, che all'inizio della relazione si era proposto di valutare il danno conseguente la normale usura, alla fine non lo ha fatto. La Corte di Appello evidenzia poi la carenza di prova relativamente ai vizi di costruzione dell'immobile e cioè in ordine al fatto che il pavimento del locale presenta qualche avvallamento. La prova è 5 in re ipsa. Il locale sappiamo essere a piano terra e pertanto se si forma, come è avvenuto nella fattispecie in parola, un avvallamento, non può dubitarsi del fatto che lo stesso sia conseguenza di una cattiva esecuzione della massicciata sottostante, o di altro vizio costruttivo o di un fatto naturale. I motivi non possono essere accolti. Infatti, nella parte in cui si basano su affermazioni in fatto, debbono considerarsi inammissibili in quanto dette tesi in fatto, anche quando non sono espresse in termini meramente apodittici, non riportano comunque ritualmente il contenuto delle risultanze (il rilievo si riferisce anche alla c.t.u.) sulle quali si basano (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: “Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Per la parte residua le doglianze appaiono prive di pregio in quanto l'impugnata decisione deve ritenersi sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. A proposito di quest'ultimo punto occorre rilevare in particolare che la tesi in diritto esposta dalla parte ricorrente nel primo motivo non può essere condivisa, sulla 1 base di quanto esposto più volte da questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 4799 del 2/4/2001: "L'art. 1588 cod. civ., per il quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la 6 dimostrazione che la causa del incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che a tal fine non e' sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perche' cio' non comporta di per se' l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore"). Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso a Roma il 17.2.2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alber معدار Sche m IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 2.5 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7