Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 04 6 5 640 SEZIONE LAVORO Lavoro esidente. 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrat Dott. Salvatore G.N. 15633/99 Cron. 10660Consigliere Dott. Donato FIGURELLI $ Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22. presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA VIA BRIDI FRANCO, elettivamente FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato chePETTI, 2002 GIAMPAOLO lo rappresenta e difende all'avvocato PAOLO ROSA, giusta delega in 241 unitamente -1- atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 206/99 del Tribunale di R.G. N. 654/98;ROVERETO, depositata il 25/05/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Rovereto del 7/3/94 BR Franco conveniva in giudizio la Ferrovie dello Stato Spa per il riconoscimento dell'aggravamento di un infortunio da lui subito in data 23/3/81 e per il quale gli era stato riconosciuto in sede amministrativa l'indennizzo per inabilità temporanea ed in sede giudiziaria, innanzi al Pretore di Rovereto, indennità per inabilità permanente al 13%. Nelle more del giudizio, l'istante aveva presentato, in data 19/3/91, domanda di revisione, per aggravamento dei postumi al 18%, senza esito positivo;
chiedeva quindi l'accoglimento di tale istanza, con condanna delle Ferrovie alla corresponsione delle maggiori prestazioni dovute. Il convenuto contrastava la domanda, deducendo: a) che era ancora pendente il giudizio relativo all'accertamento dell'inabilità permanente, con conseguente inammissibilità dell'istanza di revisione;
b) che in ogni caso sussisteva la litispendenza;
c) che il diritto era estinto per prescrizione decennale. Il Pretore, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità fra le due cause, disponeva la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello già pendente. La causa veniva poi riassunta dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosceva i postumi invalidanti nella misura del 13% e quindi il Pretore, istruita la causa, con sentenza n. 94 del 1998, riconosceva l'intervenuto aggravamento dell'inabilità permanente e condannava la società convenuta al pagamento della relativa rendita. Interponeva appello la Ferrovie dello Stato Spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto con l'art. 4, comma 14 del D. L. n. 515 del 4/12/95 tutte le rendite e prestazioni dovute al personale ferroviario erano state poste a carico dell'INAIL, comprese quelle per infortuni verificatesi entro il 31/12/95 e non ancora definiti a tale data: questa norma aveva trasferito all'INAIL la gestione di tutte le prestazioni, con la conseguenza che il detto Istituto era il legittimo ed unico contraddittore delle controversie radicate e non ancora definite al 31 dicembre 95. In ogni caso, la valutazione peritale, accolta dal Pretore, "non era condivisibile, data la non omogeneità dei criteri di valutazione con quelli da sé adottati". L'appellato contrastava la domanda, perché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva era tardiva e la contestazione di merito generica. Il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 6 - 25/5/99, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, precisando, per quello che ancora interessa in questa sede, che infondata era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva: in forza della L. n. 608 del 1996, di conversione del D. L. n. 515/95, a decorrere dal 1/1/96 il personale ferroviario in servizio era assicurato all'I'INAIL e dalla medesima data erano a carico del detto Istituto rendite e prestazioni, comprese quelle relative ad infortuni verificatisi entro il 31/12/95 ed a quella data non ancora definiti. La locuzione "non ancora definiti" si riferiva sicuramente alla definizione in sede amministrativa e non certo a 2 quella giudiziaria, non potendosi certo ammettere che dopo la eventuale definizione in sede amministrativa, con provvedimento espresso o in virtù del silenzio rifiuto, la parte fosse costretta alla riproposizione di una nuova domanda all'INAIL e del relativo ricorso amministrativo, previsto a pena di improponibilità della domanda giudiziale;
la legittimazione passiva spettava quindi alle Ferrovie. La eccezione, peraltro, era nuova e non era stata dedotta tempestivamente in primo grado, in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma, per cui era da considerare inammissibile. In ordine al merito, l'accertamento peritale, con procedimento logico ed immune da vizi, aveva accertato che la menomazione funzionale ed anatomica del piede sinistro comportava una invalidità nella misura riconosciuta dal primo giudice. Né era stato dedotto e provato che tale aggravamento fosse da porre causalmente in relazione a condotta colposa dello stesso infortunato, o ad altro e diverso trauma da subito dal dipendente. La domanda di revisione quindi era fondata e l'appello doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa., fondato su un solo motivo. Resiste il BR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione del D. L. 4/12/95 n. insufficiente ee dell'art. 100 CPC, nonché omessa, 515 contraddittoria motivazione (art. 360 n 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che l'art. 4, comma 14 del detto decreto legge, dopo avere 3 sancito che a decorrere dal 1/1/96 il personale ferroviario è assicurato all'INAIL e che l'azienda deve quindi versare al detto Istituto i relativi premi, prevede che "dalla medesima data sono posti a carico dell'INAIL tutte le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici verificatisi entro il 31/12/95 e non ancora definiti entro tale data". Da questa disposizione consegue la carenza di legittimazione passiva della società F. S. Spa. La tesi del Tribunale non è condivisibile, atteso che la stessa limiterebbe l'obbligazione dell'INAIL alle sole prestazioni non ancora definite al momento del passaggio della gestione, lasciando alla società l'obbligazione per l'erogazione di prestazioni per fatti avvenuti anteriormente al 31/12/95 e definiti entro tale data. Tale soluzione è in contrasto con il testo della disposizione, che pone a carico dell'INAIL "tutte le rendite, tutte le altre prestazioni, comprese quelle .."; proseguendo nel processo di trasformazione dell'Azienda Autonoma in Ente pubblico economico e poi in società per azioni, il legislatore ha trasferito all'INAIL la gestione di tutte le prestazioni facenti capo alla società convenuta, che essendo diventata di diritto privato non può più garantire la provvista di capitale per le obbligazioni di carattere previdenziale: per i rapporti già definiti l'INAIL agisce come "solvens", per quelli non ancora definiti entro il 31 dicembre 1995 l'Istituto subentra a tutti gli effetti e quindi anche per l'accertamento dell'obbligazione, come legittimo contraddittore nei confronti dei richiedenti il trattamento previdenziale. La sentenza quindi deve essere cassata. 4 Il ricorso è infondato. Osserva in proposito il Collegio che esatta è l'affermazione del Tribunale, secondo cui “è da ritenere che la legittimazione passiva debba essere individuata in capo alla società appellante". Il Tribunale poi aggiunge che la deduzione in oggetto (relativa alla carenza di legittimazione passiva) costituisce eccezione nuova in appello e quindi inammissibile. Per entrambe le affermazioni è, però, necessario integrare e correggere la motivazione. In ordine alla prima affermazione, infatti, va precisato che non basta la semplice definizione amministrativa della pratica entro il 31/12/95 per addossare ogni onere alle Ferrovie;
questa Corte, con sentenza n. 13948 del 23/10/2000, ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "l'art. 2, comma tredicesimo, del D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, nel prevedere l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL anche del personale ferroviario dipendente dalla Ferrovie dello Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ha disposto il contemporaneo passaggio a carico di detto Istituto anche di tutte le rendite e le altre prestazioni, riferendosi innanzitutto (dando luogo cosi' a un trasferimento all'INAIL della titolarita' di tutti i rapporti assicurativi) a quelle dovute per eventi infortunistici e malattie professionali verificatisi precedentemente (come del resto confermato dal tenore del comma 15, relativo al versamento di una riserva matematica da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato) cosicche' la disposizione secondo cui ricadono a carico dell'INAIL anche le 5 prestazioni "relative agli eventi (...) verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data" (che a sua volta ha riscontro nella disposizione sulla riserva matematica), ha la specifica funzione di ricomprendere tutte le prestazioni in questione, nonostante la loro, almeno parziale, riferibilita' all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato, nella successione dell'INAIL nella titolarita' passiva dei rapporti, ai fini di una semplificazione e unificazione delle procedure". Con successiva sentenza del n. 7358 del 30/5/2001 questa Corte ha poi precisato che il trasferimento all'INAIL “non riguarda quelle fattispecie nelle quali entro il 31/12/1995 non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte, senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo. Né assume rilievo in contrario la circostanza che eventuali controversie relative a tali fattispecie siano state instaurate o siano pendenti- dopo la suddetta data, permanendo per esse la legittimazione passiva esclusiva della società Ferrovie dello Stato". Infine, con sentenza n. 7994 del 13/6/2001 questa Corte ha ribadito che "in materia di infortuni sul lavoro ... dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato il trasferimento all'INAIL della titolarità dei relativi rapporti deve essere inteso .... nel senso che : a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'INAIL è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva;
b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta 6 data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'INAIL sono esclusivamente quelle decorrenti dalla stessa data, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato;
c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data, ma non ancor definiti al 31/12/95 l'Istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché”. In conclusione, sulla base dei principi di diritto già elaborati dalla Corte e condivisi dal Collegio, per i fatti avvenuti entro il 31/12/95, sono di competenza delle Ferrovie dello Stato gli infortuni per i quali si verifichi, entro tale data, la condizione della definizione amministrativa favorevole al lavoratore, limitatamente però alle prestazioni già erogate ed a quelle che le Ferrovie avrebbero già dovuto erogare entro la medesima data;
sono invece di competenza dell'INAIL tutte le prestazioni successive e tutti gli altri infortuni a prescindere dalla data in cui si sono verificati. In ordine alla seconda affermazione del Tribunale (secondo cui si tratterebbe di "eccezione meritale nuova e non dedotta tempestivamente in primo grado, in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma, per cui potrebbe addirittura essere considerata inammissibile") va rilevato, in punto di fatto, che la causa è stata ritualmente iniziata nei confronti delle Ferrovie, che all'epoca era 7 l'unico legittimato, nel 1994, mentre la legge che introduce la nuova disciplina ed individua nell'INAIL il nuovo soggetto passivo è del 1995, con la conseguenza che siamo in presenza non di un'inammissibile eccezione nuova in appello, ma di una successione nel processo, disciplinata dall'art. 111 CPC. In proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con sentenza n. 3085 del 1999, ribadita con successiva pronuncia n. 16208 del 2000, il principio di diritto secondo cui "in tema di infortunio sul lavoro e malattie professionali riguardanti il personale ferroviario, a norma dell'art. 4 comma quattordicesimo D.L. n. 515 del 1995 (norma trasfusa nell'art. 2 D.L. n. 39 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 300 del 1996, nell'art. 2 D.L. n. 404 del 1996 e nell'art. 2 D.L. n. 510 del 1996, finalmente convertito senza modifiche in legge n. 608 del 1996), a decorrere dal primo gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'INAIL; ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento M volto all'accertamento del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la Societa' Ferrovie dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessita' di chiamata in causa dell'INAIL, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario". 8 Conforme al diritto (sia pure per le diverse motivazioni sopra espresse) è quindi il dispositivo della sentenza che rigetta l'appello avverso la pronuncia del Pretore di Rovereto, sul presupposto della legittimazione passiva delle Ferrovie, che è l'unico punto contestato in questa sede;
la sentenza quindi non è soggetta a cassazione a norma del secondo comma dell'art. 384 CPC ed il ricorso va rigettato. Le spese di lite vanno poste carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E 9, 72 , oltre ad E. 1.500/00 per onorari. Roma 17 gennaio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Anemance MaiorausЭльшансь деле Deprisita Весёл I A D S , S O A 0 3 L T 1 3 L . 5 O A T B S . R E I A M P D ' S L I 3 L A N 7 T E - S G D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E S E A , I G D O A G R E T E T O S L I T N T E G I S E A R E P I L L D I V 9