Sentenza 5 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN OME EL POP LO ITALIAN0 1 6 1 8/0 1 LA CORTE SUPREM D ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 819/98 Consigliere Cron..3377 Dott. Federico ROSELLI Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: • 5 FEB 2001 IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dal Sig. KROMOS presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 3000 il 5 FEB. 2001 per diritti L.S rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE IL CANCELLIERE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio dal Sig. REP contro per diritti L.3000 5 FEB. 2001 domiciliato in ROMA VIA FOLLIN FABIO, elettivamente IL CANCELLIERE 331 presso lo studio dell'avvocato BOER ALBERICO II LIKE 3000 PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 2000 CANCELLERIA 5174 atti;
-1- CG408294
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 136/97del Tribunale di VENEZIA, depositata il 08/01/97 R.G.N. 117/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 819/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 19 luglio 1994 al Pretore del lavoro di FA LI chiedeva che venisse dichiarata Venezia l'illegittimità del provvedimento 13.4.1994 con il quale l'INPS aveva disposto la decadenza dal trattamento economico di malattia, per non essere stato trovato presente nella sua abitazione nel pomeriggio del 15.7.1993 in occasione della visita fiscale, con condanna dell'istituto al pagamento della somma di lire 1.128.055 e relativi accessori. Sosteneva il ricorrente che l'assenza era dovuta a giustificato motivo, essendosi dovuto recare presso l'ambulatorio del suo medico curante a seguito di forte mal di testa e perdita momentanea di conoscenza. D.Ag. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza del 4.5.1996, accoglieva la domanda e condannava l'istituto a corrispondere al lavoratore la somma richiesta, con rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo. A seguito di impugnazione dell'INPS, il Tribunale di Venezia, per la parte che qui ancora interessa, confermava la sentenza del Pretore nella parte in cui aveva riconosciuto il giustificato motivo di allontanamento del LI dalla propria abitazione nelle ore di reperibilità. Il Tribunale in motivazione osservava che le risultanze istruttorie inducevano ragionevolmente a ritenere che nella specie, il lavoratore in malattia si fosse allontanato dalla propria abitazione nelle ore di reperibilità per motivi seri e socialmente apprezzabili, avendo il medico curante confermato che il LI si recò nel proprio studio medico, aperto di regola solo il pomeriggio, a seguito di improvviso malore. thes 2 Avverso detta sentenza 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, 1'INPS denuncia violazione dell'art. 5 del D.L. n. 464 del 1983, convertito in legge 638 del 1983, nonché erronea ed insufficiente motivazione, e "giustificato motivo" che legittima premesso che il l'allontanamento del lavoratore in malattia nelle ore di reperibilità è quello dovuto a circostanze gravi e urgenti tali da rendere impossibile il rispetto delle fasce orarie, sostiene che nella specie erroneamente il Tribunale ha ravvisato una siffatta situazione in un preteso mal di testa, non alleviabile che il LI ha dichiarato di avercon comuni analgesici, D.Ag. sofferto nel pomeriggio del 15 luglio 1993. Il ricorso è infondato. : giurisprudenza di questa Corte il Secondo la costante giustificato motivo di assenza, idoneo ad escludere la sanziżone per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di durante le fasce orario di reperibilità, non si controllo con la identifica necessariamente con lo stato di necessità o nozione di forza maggiore, ma richiede un ragionevole e serio motivo, apprezzabile impedimento, un qualsiasi consistente in situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle suddette fasce orario (cfr., tra le tante, Cass. n. 266 del 1994, Cass. n. 6166 del 1994, Cass. n. 1668 del 1996, Cass. n. 12458 del 1998, Cass. n. 5150 del 1999). E' stato a tale riguardo contemperati dueOsservato che nella materia devono essere contrapposti interessi, quello di tutela della salute e quello не 3 del controllo amministrativo, con la possibilità di sacrificare il secondo al primo, quando tale sacrificio corrisponda ad un criterio di ragionevolezza, il che impone di ritenere non giustificato il sacrificio dell'interesse al controllo quando la alla salute può essere ottenuta senza tutela dell'interesse interferire con la situazione che consente l'espletamento del controllo (Cass. n. 266 del 1994). Sul piano probatorio è stato poi affermato che la prova del giustificato motivo deve essere fornita dal prestatore di lavoro (Cass. n. 6166 del 1994, Cass. n. 266 del 1994, Cass. n. 11358 del 1993, Cass. n. 1711 del 1993), mentre è stato ribadito che la valutazione della gravità dei motivi che abbiano indotto il lavoratore ad assentarsi dalla propria abitazione durante le fasce orario di reperibilità si D.Ag. risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che, se congruamente motivato sotto il profilo logico : giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 5150 . del 1999, Cass. n. 2390 del 1995). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è anche il Tribunale di Venezia, avendocorrettamente attenuto quel giudice, per un verso, ritenuto provato dalle testimonianze raccolte e dai documenti acquisiti che verso le ore 17,30 del giorno 15 luglio 1993 effettivamente il lavoratore si era recato presso l'ambulatorio del proprio medico curante, aperto solo di pomeriggio dalle 17 alle 18,30, accusando forti mal di testa con momentanea perdita di conoscenza;
e avendo, per altro verso, ritenuto che i sintomi accusati dal lavoratore fossero di gravità tale da giustificarne l'allontanamento dalla propria abitazione nel corso della fascia orario di reperibilità. Queste valutazioni del Tribunale, sorrette da ampia e corretta motivazione, non presentano alcun profilo di manifesta 4 illogicità o contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente, lungi dall'individuare i vizi logici dell'iter argomentativo dei giudici di appello, si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso contrario alle aspettative dell'istituto e si sostanziano, in definitiva, nel sollecito di un riesame del merito (in particolare della gravità dei sintomi accusati dal lavoratore e improcrastinabilitàdella dell'allontanamento dalla propria abitazione), non consentito in sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento giudizio, che liquida in lire 14.400, delle spese di questo per onorari, cinquecentomila da oltre a lire duemilioni e distrarsi in favore dell'avv. Polo Boer. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000 O R Il Presidente Il Cons. estensore D , O Gromundo Dapostime L elo 3 L 0 A 1 3 O S 5 B . S в T I A . Shel R е T D N , A ' A A L T 3 S L S E 7 E - P O D S 8 P - IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I I 1 M S N I 1 Depositata in Cancelleria G N A E O E S D A G I E oggi, 5 FEB 2001 D T A G E E N , O L E IL COLLABORATÓR T S O T E R I DI CANCELT A T R L S I I L D G E E D O R