Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
Non determina la nullità degli atti successivi, che siano stati compiuti con l'assistenza di un difensore d'ufficio, l'omessa trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, da parte della polizia giudiziaria, della nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato con dichiarazione inviata al medesimo ufficio di P.G. procedente, perché la nomina del difensore di fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2010, n. 21391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21391 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Pierluigi Presidente Onorato
Consigliere Cordova Dott. Agostino
Consigliere Petti Dott. Ciro Amoresano Consigliere Dott. Silvio
Dott. Luigi Marini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
nato il "omissis" 1) M.M.
avverso la sentenza del 26.3.2009 della Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr.Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso
OSSERVA
Mass i
2 1 3 9 1 / 10
Pubblica udienza In caso di diffusione del 3.3.2010 presente prowedimer omettere lo generalità gli altri dau identificati
Sentenza norme dell'art. 4 N.461 d.lgs. 196/03 in quant
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
✓ imposto dalla legge Registro Generale
N. 34942/2009 IL CANCELLIERE C (Paolo Mensurati)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 7 GIU. 2010
LERECT
1) Con sentenza in data 17.10.2007 il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, condannava alla pena di mesi otto di reclusione peril M.M. reato di cui di cui all'art.600 quater, 81 c.p. per essersi consapevolmente procurato o per aver avuto avendo comunque a disposizione materiale pedo-pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto: in particolare per aver detenuto sull'hard disk Toshiba ( ]) del proprio portatile 27 immagini e 352 "omissis"
anteprime di immagini aventi per soggetti minorenni in atteggiamenti sessuali e per aver detenuto sull'hard disk Maxtor del proprio "omissis" "omissis"
immagini e 20 filmati aventi per soggetti minorenni in atteggiamenti sessuali;
pena interamente condonata.
La Corte di Appello di Trento, in data 26.3.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena inflitta in primo grado a mesi sei di reclusione;
concedeva altresì il beneficio della sospensione, revocando il condono.
Escludeva la Corte, sulla base della consulenza tecnica disposta dal P.M., che il materiale pedo-pornografico di cui all'imputazione potesse essere stato scaricato per sbaglio o comunque inconsapevolmente.
Le immagini stampate non lasciavano dubbi sul fatto che le persone, in esse raffigurate, almeno in parte fossero minori, per cui non appariva necessario disporre perizia in proposito.
Ad integrare il reato contestato era, poi, sufficiente la consapevole detenzione del materiale pedopornografico, a prescindere dall'uso o dall'impiego dello stesso.
2) Ricorre per cassazione M.M.
Dopo aver premesso in fatto che, a seguito di acquisizione del computer da parte della
Polizia postale e di accertamenti tecnici disposti dal P.M., erano state rinvenute diverse immagini di contenuto pornografico (alcune anche di tipo pedofilo) e che la detenzione delle stesse era avvenuta del tutto inconsapevolmente, denuncia con il primo motivo la violazione del diritto di difesa.
A seguito della perquisizione era stato nominato, quale difensore di fiducia, l'avv.Marco Boscarol del foro di Bolzano;
tale atto, regolarmente contro timbrato ed allegato al fascicolo per il dibattimento, non era stato mai trasmesso dalla polizia postale alla Procura della Repubblica. Tutta la prima fase delle indagini risulta viziata dal mancato avviso al difensore di fiducia (in particolare per la consulenza tecnica).
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la nullità era stata eccepita già nel giugno 2006 al P.M. e poi successivamente davanti al GUP e, infine, davanti al Tribunale.
Con il secondo motivo denuncia l'errata applicazione dell'art.600 quater.
La norma prevede un dolo specifico di detenzione, per cui non è configurabile il reato quando sussista il dubbio della consapevolezza dell'imputato di detenere o scaricare da internet materiale pedopornografico.
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La Corte territoriale desume tale consapevolezza dalle differenti giornate di scarico del materiale e dal fatto che molte delle immagini sono caratterizzate da nomi attinenti alla pornografia. Tale assunto non è condivisibile.
Lo scarico, infatti, è avvenuto in momenti diversi da parte della macchina che opera in maniera automatica a seguito delle generiche indicazioni fornite dall'utente. Nei programmi contenuti nel computer non vi è traccia dell'utilizzo delle immagini, né risulta che il ricorrente abbia mai visionato il file (pur essendo tale circostanza facilmente accertabile da parte del consulente).
Quanto ai nomi dei file non basta cercare in internet soggetti denominati "lolitas" per essere automaticamente colpevoli del reato contestato (come confermato anche dal consulente, le foto e i filmati non sempre rappresentano quanto è indicato nei titoli). Risultava poi necessaria una perizia per accertare l'età effettiva dei soggetti rappresentati nelle immagini ed occorreva stabilire il momento temporale del possesso delle immagini (anche in relazione alla normativa applicabile).
Con il secondo motivo denuncia la carenza ed illogicità della motivazione.
La Corte territoriale sostanzialmente non ha preso in considerazione la tesi difensiva, limitandosi a riportare quanto riferito dal consulente del P.M.; né ha spiegato perché essa andasse disattesa e perché, invece, dovesse privilegiarsi l'ipotesi accusatoria
Con il terzo motivo denuncia la carenza ed illogicità della motivazione per mancato esame di un motivo di appello. La Corte territoriale ha omesso di esaminare la censura sollevata con i motivi di appello in ordine ai gravi errori contenuti nella sentenza di primo grado in relazione alle conclusioni ed alle richieste delle parti (errori che potevano ingenerare il sospetto che il giudice di primo grado avesse fatto confusione tra diversi fascicoli processuali).
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) In ordine alla eccezione di nullità di cui al primo motivo di ricorso, venendo denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto, per cui è consentito l'accesso agli atti. nonDal verbale di perquisizione, redatto in data 18.10.2005, risulta che il M. provvedeva a nominare un difensore di fiducia (" Al momento non ho un avvocato di fiducia da nominare"), tanto che gli veniva nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avv.Di Stefano Massimo del foro di Catania.
Solo successivamente, con dichiarazione del 3.11.2005, il prevenuto nominava l'avv.Marco Boscarol del foro di Bolzano. Tale atto perveniva, come risulta dai timbri, in data 3.11.2005, alla sezione Polizia Postale di Bolzano, e poi successivamente, in data 3 marzo 2006, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità, sollevata dalla difesa, assumendo che essa (concernendo gli atti delle indagini preliminari), a norma dell'art.181 comma 2 c.p.p., avrebbe dovuto essere proposta prima della pronuncia del provvedimento previsto dall'art.424 e, comunque, entro il termine previsto dall'art.491 comma 1. L'eccezione non era stata invece tempestivamente proposta, essendo stata sollevata solo con l'atto di impugnazione. да O S C U RA T A
Rileva il Collegio che, a prescindere dalla tempestività della proposizione, l'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art.96 comma 2 c.p.p. la nomina del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Le formalità prescritte dall'art.96 comma secondo sono richieste ad substantiam e sono vincolanti per quanto riguarda gli obblighi, relativi alle notifiche e agli avvisi, dell'autorità giudiziaria e degli uffici giudiziari, ma sono richieste esclusivamente ad probationem per quanto attiene al rapporto fiduciario tra difensore e difeso" (cfr.Cass.pen.sez.5 n.4884 del 23.5.1997; conf.Cas.sez.2 n.11078 del 12.10.2000). E' del tutto evidente che il legislatore prescrive delle precise formalità per consentire agli uffici giudiziari di poter avere conoscenza certa delle nomine dei difensori. Proprio perchè dalle omissioni derivano le nullità previste dal codice di rito non può essere affidato all'imputato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina medesima. Tale
“ratio" si rinviene anche in altre norme (ad esempio in tema di formalità relative alla comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto ex art.162 c.p.p.).
Non essendo la nomina del difensore di fiducia avvenuta nelle forme di cui all'art.96
c.p.p. (la nomina fu, come si è visto, inviata alla Polizia Postale) correttamente venne dato avviso al difensore di ufficio della consulenza disposta dal P.M. ex art.360 c.p.p.
Trattandosi di questione di diritto, in tal senso va integrata e precisata la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata.
3.2) Gli altri motivi sono inammissibili.
2.2.1) E' opportuno ricordare che l'art.600 quater c.p., nella formulazione anteriore a quella introdotta con la L.n.39/2006 (applicabile al caso di specie, essendo stato il reato accertato in data 18.10.2005), puniva chiunque, fuori delle ipotesi previste dall'art.600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.
A differenza, però dell'art.600 ter c.p., che è configurabile quando la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art.600 quater c.p. non è necessario la sussistenza di tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale. "La norma di cui all'art.600 quater c.p. è, invero, di chiusura e residuale. Essa, cioè, per non lasciare impunite alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall'inciso "fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente", quelle in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale (cfr.Cass.pen.sez.3, sent.n.20303 del 7 giugno 2006, Palomba).
3.2.1.1)Tanto premesso, con motivazione adeguata, pertinente ed immune da palesi illogicità, la Corte territoriale ha ritenuto che dagli atti emergesse la prova della detenzione consapevole da parte del M. di materiale pedopornografico.
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A tali conclusioni i giudici di merito sono pervenuti attraverso un attento esame del materiale probatorio ed in particolare delle consulenze tecniche sia del P.M. che della difesa. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha comparativamente esaminato le due consulenze ed ha escluso che lo "scarico" del materiale potesse essere avvenuto per sbaglio o, comunque, inconsapevolmente. Ha evidenziato, infatti, " che l'imputato non era un utente principiante perchè ha modificato l'impostazione di “e-Mule", per cui aveva idea di come funzionava il programma. Il contenuto dei file può essere visto e valutato in anteprima: ciò vale anche per i video. Chi usa il programma "e-Mule" è interessato a scaricare pornografia". Ha aggiunto altresì, sulla base della consulenza "omissis" che "l'imputato ha scaricato filmati ed immagini in giorni differenti (fol.88) e precisamente tra il 7 ed il
12 ottobre per cui ha avuto il tempo per capire che genere di materiale stava scaricando (fol.89). Ciò del resto si poteva dedurre anche dai nomi dei file o dai video
(come per es.young virgin ecc.-vedi f.89). I file scaricati erano nella completa disponibilità dell'imputato". La tesi difensiva dell'accesso per "sbaglio" a siti non desiderati era, secondo la Corte, contraddetta dalle argomentate valutazioni del consulente PI ed anche dal fatto "che le attività di scarico- peraltro annullabili per chi volesse farlo- sono avvenute anche in giorni differenti". Ha poi ritenuto, con accertamento in fatto non censurabile, che le immagini stampate non lasciassero dubbi di sorta in ordine alla minore età dei soggetti in esse raffigurati, escludendo quindi la necessità di una perizia. Ed anche in tale motivazione non è ravvisabile alcuna contraddizione o palese illogicità.
Il ricorrente con i motivi di ricorso ripropone questioni già esaminate e disattese dalla
Corte di merito, prospettando una diversa ed a lui più favorevole interpretazione delle risultanze processuali. Non tiene conto, però, che l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza den alte acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass.sez.un.n.06402 del 2.7.1997).
3.2.2) Infine le erronee indicazioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine alle richieste della parti non hanno ovviamente (il ricorrente stesso parla di errori) alcuna incidenza sulla motivazione della sentenza medesima e tantomeno su quella impugnata.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 marzo 2010 Il Consigliere est.Siglie Il Presidente
Филий Валки л