CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 12884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12884 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM ED MI nato il [...] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 3 giugno 2025 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 3 ottobre 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pavia con la quale l’imputato RA ME AM era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina pluriaggravata in concorso, porto abusivo di strumenti atti a offendere e lesioni personali aggravate e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’RA, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12884 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 14/01/2026 2 3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. in relazione al mancato rispetto del termine per comparire, con conseguente nullità della sentenza impugnata ex artt. 178, lett. c), 180 e 601 cod. proc. pen. Rassegnava che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato in data 12 maggio 2025, rispetto all’udienza di gravame fissata per il 3 giugno 2025, e dunque in violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., che prevedeva che il termine per comparire non poteva essere inferiore a quaranta giorni. Assumeva che tale violazione aveva causato una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile. 4. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assumendo che la Corte d’Appello aveva omesso ogni valutazione in relazione al rilievo difensivo concernente il mancato rispetto del termine a comparire, avendo affermato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata a mani dell’imputato in data 12 maggio 2025, senza considerare che tale notificazione non era stata effettuata nel rispetto del termine minimo per comparire, come detto pari a quaranta giorni. 5. In data 2 gennaio 2026 la difesa del ricorrente depositava conclusioni scritte insistendo nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e inoltre espresso da questa Corte nella composizione più prestigiosa, quello secondo il quale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (v. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01). Ciò premesso, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che l’atto di appello è stato proposto in data 11 marzo 2025, così che nel caso di specie deve farsi riferimento al termine a comparire di quaranta giorni. 3 Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’imputato, a mani proprie, in data 12 maggio 2025, in violazione del suddetto termine a comparire, considerato che l’udienza di gravame si è celebrata in data 3 giugno 2025. Risulta dagli atti che in data 26 marzo 2025 il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche al difensore dell’imputato, Avv. NC VI, in proprio ma non anche nella qualità di difensore dell’RA. Risulta, pertanto, che nel caso di specie non è stato rispettato il termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ciò che ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02). Nel caso di specie la nullità è stata eccepita dalla difesa dell’imputato con le conclusioni scritte depositate in data 16 maggio 2025, e dunque tempestivamente. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Così deciso il 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE IS UI AC
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 3 giugno 2025 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa il 3 ottobre 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pavia con la quale l’imputato RA ME AM era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina pluriaggravata in concorso, porto abusivo di strumenti atti a offendere e lesioni personali aggravate e condannato alle pene di legge. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’RA, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12884 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 14/01/2026 2 3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. in relazione al mancato rispetto del termine per comparire, con conseguente nullità della sentenza impugnata ex artt. 178, lett. c), 180 e 601 cod. proc. pen. Rassegnava che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato in data 12 maggio 2025, rispetto all’udienza di gravame fissata per il 3 giugno 2025, e dunque in violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., che prevedeva che il termine per comparire non poteva essere inferiore a quaranta giorni. Assumeva che tale violazione aveva causato una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile. 4. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assumendo che la Corte d’Appello aveva omesso ogni valutazione in relazione al rilievo difensivo concernente il mancato rispetto del termine a comparire, avendo affermato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata a mani dell’imputato in data 12 maggio 2025, senza considerare che tale notificazione non era stata effettuata nel rispetto del termine minimo per comparire, come detto pari a quaranta giorni. 5. In data 2 gennaio 2026 la difesa del ricorrente depositava conclusioni scritte insistendo nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e inoltre espresso da questa Corte nella composizione più prestigiosa, quello secondo il quale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (v. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01). Ciò premesso, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che l’atto di appello è stato proposto in data 11 marzo 2025, così che nel caso di specie deve farsi riferimento al termine a comparire di quaranta giorni. 3 Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’imputato, a mani proprie, in data 12 maggio 2025, in violazione del suddetto termine a comparire, considerato che l’udienza di gravame si è celebrata in data 3 giugno 2025. Risulta dagli atti che in data 26 marzo 2025 il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche al difensore dell’imputato, Avv. NC VI, in proprio ma non anche nella qualità di difensore dell’RA. Risulta, pertanto, che nel caso di specie non è stato rispettato il termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ciò che ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02). Nel caso di specie la nullità è stata eccepita dalla difesa dell’imputato con le conclusioni scritte depositate in data 16 maggio 2025, e dunque tempestivamente. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Così deciso il 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE IS UI AC