Sentenza 17 novembre 2010
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In tema di sequestro probatorio, il <
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- 1. Computer sequestrato: illegittimo perché sproporzionato (Cass. 4857/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico - quale è un personal computer -, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. L'applicazione del principio di proporzionalità in materia di sequestri non solo risponde ad un'esigenza immanente al sistema processuale penale ed a criteri generali di ragionevolezza, ma trova riscontro specifico nella disposizione di cui all'art. 258 c.p.p., comma 4, che - nel prevedere il sequestro di documenti che fanno "parte di un volume o di un registro" - esclude che, di norma, possa procedersi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2010, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
B
02 6 22 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Sent. n. 1466/2010 C.C. 17-11-2010 Composta da:
Francesco Marzano Presidente R.G.N. 35383/2009
Ruggero Galbiati Rel Consigliere
Giullo Maisano Consigliere Umberto Massafra Consigliere
Rocco Marco Blaiotta Consigliere
M. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SI IA n. il 17-12-1948 avverso l'ordinanza n. R.G. 90/2009 del Tribunale della Libertà di Brescia in data 07-07-2009;
udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Carlo Di Casola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Brescia respingeva il ricorso proposto da
IA SI avverso il provvedimento di convalida emesso dal P.M. di
Brescia in ordine al sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria, nell'abitazione utilizzata dal SI e dal coniuge MA Vlassova, di numerosi oggetti rinvenuti nell'alloggio stesso quali orologi preziosi, monili vari, denaro in
MA Vlassova. In relazione a tale fatto, la Procura della Repubblica di
Brescia procedeva per i reati ex artt. 586- 589 cod.proc.pen. e 73 D.P.R.
309/1990.
Il Tribunale del Riesame affermava che il sequestro probatorio operato era giustificato in relazione alle indagini in corso che non escludevano il coinvolgimento di altre persone nel traffico a fini di spaccio di stupefacenti. Al riguardo, si trattava di di cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione, che, tenuto conto della fase in cui era intervenuta la convalida, faceva riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procedeva ed agli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria.
2. IA SI, nella qualità di coniuge ed erede della Vlassova, proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del
Tribunale del Riesame.
Osservava che, secondo la giurisprudenza, il sequestro probatorio poteva essere disposto solo laddove gli elementi di indagine acquisiti consentivano di prospettare concretamente un'ipotesi di reato e non laddove, come nel caso in esame, il sequestro veniva di fatto giustificato quale fonte della notizia di reato, diretta a ricercare un'ipotesi futura di reato. In particolare, non risultava ipotizzata alcuna ipotesi di concorso della persona offesa nel delitto, per cui, in mancanza della concreta configurazione di una fattispecie criminosa nei suoi elementi essenziali di tempo luogo ed azione, non poteva essere ritenuto ricorrente alcun vincolo di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro ed il crimine eventuale. Appunto, non era stato evidenziato alcun elemento attestante l'effettiva provenienza dei beni sequestrati da delitto, ovvero che essi fossero stati utilizzati per commetterlo.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Invero, in tema di riesame avverso il provvedimento di convalida di sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale deve essere limitato alla astratta possibilità di sussumere, in una determinata ipotesi di reato, il fatto attribuito ad un soggetto ed alla qualificazione dell'oggetto del provvedimento come
"corpus delicti" ossia alla esistenza della relazione di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale, ovvero come cosa pertinente al reato. Al riguardo, si intendono come corpo di reato le cose che sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa, mentre la nozione di cose pertinenti al
2 reato, pure riportata nel disposto ex art. 253 cod.proc.pen., si palesa necessariamente generica in quanto comprende, invece, tutte quelle res che sono in rapporto indiretto con la fattispecie criminosa concreta e sono strumentali, secondo i principi generali della prova e del libero convincimento del giudice, all'accertamento dei fatti. In tale dizione vanno, quindi, comprese le cose necessarie sia alla dimostrazione del reato e delle modalità di preparazione ed esecuzione, sia alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione "dell'ante factum e del post factum" comunque ricollegabili al reato, pur se esterni "all' iter criminis", purché funzionali alla finalità perseguita, cioè all'accertamento del fatto ed all'individuazione dell'autore.
D'altro canto, deve sottolinearsi che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, per cui non è necessaria, per la sua emissione, l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto la sussistenza di elementi tali da configurare l'esistenza di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro ed il reato, di procedere alla sua acquisizione.
2. Nel caso in esame, il P.M., nel convalidare il sequestro eseguito dalla Polizia giudiziaria, si è attenuto ai criteri suindicati, essendo stati appunto sequestrati oggetti la cui conservazione si palesa utile e connessa all'accertamento del fatto per cui si procede- artt. 586, 589 cod.pen. e 73 D.P.R. 309/1990- ed dell'autore all'individuazione di esso.
3. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17-11-2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente altanoancesco Malt ngelbret.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 GEN. 2011
A DIG M E
IL FUNZIONARIO MUDIZIARIO R P U
Giuko M T ERIO C
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