Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, costituisce elemento nuovo, valutabile dal giudice ai fini della revoca della misura, ai sensi dell'art. 299, comma primo cod. proc. pen., il passaggio in giudicato di una sentenza emessa nei confronti dei coimputati, giudicati separatamente, che abbia escluso una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, quando l'applicazione della medesima soluzione nel procedimento in corso determini una riduzione dei termini di custodia cautelare e la conseguente scadenza degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2015, n. 26547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26547 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 14/05/2015
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 850
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 9064/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS DO N. IL 16/09/1951;
avverso l'ordinanza n. 423/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 29/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Calabrese Francesco, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2014 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da AC DO ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato, in data 18 aprile 2014, un'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, (capo sub D), per l'intervenuta decorrenza del termine di fase relativo al giudizio di primo grado.
2. Nell'interesse del AC hanno proposto ricorso avverso la su indicata decisione, con separati atti di impugnazione, l'avv. Francesco Calabrese e l'avv. Carlo Morace, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 299 c.p.p., art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 2 e art. 587 c.p.p., art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, sull'assunto che il
Tribunale non ha considerato come valido elemento nuovo, idoneo a determinare la caducazione della misura cautelare in atto il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'appello nei confronti dei coimputati separatamente giudicati con il rito abbreviato, che ha escluso, oltre l'aggravante dell'associazione armata, anche la sussistenza di quella prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 6. Dall'esclusione di tali aggravanti, pertanto, dovrebbe discendere la declaratoria di cessazione della misura per sopravvenuto decorso del termine massimo di durata della custodia cautelare con riferimento al giudizio di primo grado: valutazione, questa, che non appare circoscritta al solo piano del merito, essendo pacifiche le reciproche interferenze con il giudizio cautelare, anche relativamente alla cessazione dei termini di fase di cui all'art. 303 c.p.p.. Nel caso di specie, peraltro, non si trattava di un mero vizio dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ma di un elemento sopravvenuto rappresentato da una sentenza irrevocabile prodotta ex art. 238 bis c.p.p. e della conseguente eliminazione radicale di circostanze aggravanti di natura oggettiva, che di per sè incidono sulla determinazione del quantum di durata della custodia cautelare nel giudizio di primo grado, e che, come tali, non possono non assurgere a fatto nuovo determinante una rivalutazione del compendio indiziario anche in relazione all'obbligo enunciato dall'art. 299 c.p.p., comma 1. 3. Con memoria ex art. 611 c.p.p., depositata dall'avv. Carlo Morace in data 8 maggio 2015, vengono sviluppati ulteriori argomenti a sostegno dei motivi già evidenziati nel ricorso, insistendo sul suo accoglimento anche sotto il profilo di una eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, attesa la presenza di un contrasto giurisprudenziale circa la portata del principio di autonomia delle fasi, tenuto conto, altresì, delle recenti pronunzie della Corte costituzionale (n. 48/2015) e delle Sezioni Unite (n. 32 del 25 febbraio 2014) sulla necessità di interpretare la norma di cui all'art. 303 c.p.p. in linea con il principio del favor libertatis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Infondato deve ritenersi il primo profilo di doglianza, ove si considerino le implicazioni della linea interpretativa, nettamente prevalente, al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, dep. 29/09/2014, Rv. 260445; Sez. 1, n. 16678 del 01/03/2013, dep. 12/04/2013, Rv. 255848; v., inoltre, Sez. 3, n. 43296 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Rv. 260978), secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante un unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire, come di contro avvenuto nel caso in esame, che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione. Corretto, sotto questo profilo, deve dunque ritenersi il rilievo del Tribunale secondo cui deve escludersi la presenza di un effetto automatico e vincolante di per sè legato all'esistenza di un giudicato di merito le cui statuizioni hanno comportato l'eliminazione delle su indicate aggravanti all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato per tutti quei coimputati che hanno deciso di accedervi in relazione alla medesima fattispecie associativa, laddove la compiuta verifica della possibile incidenza di tale sentenza definitiva sul più ampio quadro delle risultanze probatorie offerte dall'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta nell'ambito del parallelo giudizio ordinario potrebbe condurre, sul punto, ad una diversa valutazione rispetto alle posizioni degli altri coimputati separatamente giudicati.
3. In ordine al secondo profilo di doglianza, inoltre, l'impugnata ordinanza ha ritenuto che la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Reggio Calabria il 7 maggio 2014 nell'ambito del giudizio di merito, con l'esclusione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, non possa determinare conseguenze in ordine all'individuazione del corrispondente termine massimo di fase. Una soluzione, questa, che il Tribunale ha meccanicamente desunto dall'orientamento tradizionalmente espresso da questa Suprema Corte riguardo al principio di autonomia dei termini di fase (Sez. 2, n. 34635 del 22/06/2005, dep. 27/09/2005, Rv. 232668; Sez. 4, n. 5079 del 11/01/2011, dep. 10/02/2011, Rv. 249581; v., inoltre, Sez. 6, n. 7199 del 08/02/2013, dep. 13/02/2013, Rv. 254504) - secondo cui "la condanna per un reato meno grave, per effetto dell'esclusione di alcune aggravanti, e il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto al quale sono computati i termini di fase della custodia cautelare sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non comportano la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per la fase del giudizio, in ragione dell'autonomia delle singole fasi del procedimento" - senza considerare, tuttavia, che il tema cognitivo posto dalla difesa riguardava, anche alla stregua della natura oggettiva delle circostanze escluse nella correlativa sede di merito, la sollecitazione di un diverso vaglio delibativo della materia cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 1. Al riguardo, invero, si è in linea generale affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, dep. 12/09/2012, Rv. 253331) che la "ratio" sottesa all'art. 299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata.
Del resto, è proprio la riconosciuta non operatività, nel campo delle impugnazioni in materia "de libertate", della regola dell'effetto estensivo prevista dall'art. 587 c.p.p. a consentire la possibile valorizzazione, ai fini di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, da avanzare ai sensi dell'art. 299 c.p.p., di un'eventuale successiva decisione favorevole sull'impugnazione proposta da taluno dei coimputati o coindagati, se ed in quanto basata, come avvenuto nel caso in esame, su elementi comuni anche a costoro (arg. ex Sez. 1, n. 3399 del 17/05/1996, dep. 26/06/1996, Rv. 205148).
Una prospettiva, quella ora indicata, che il Giudice cautelare è, a maggior ragione, tenuto a considerare quando l'elemento di novità e di possibile interferenza sul quadro cautelare derivi dall'apprezzamento di dati di fatto ed elementi di conoscenza acquisiti dall'esito decisorio del parallelo giudizio di merito nel cui ambito si trovino coinvolti, quali imputati, i ricorrenti in sede cautelare.
È vero che i termini di custodia cautelare interfase sono comparati dal codice di rito (ex art. 303 c.p.p.) al delitto per cui si procede e non a quello ritenuto, ma è pur vero che siffatto principio trova eccezione nell'ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza che abbia modificato il titolo del reato ovvero esclusa un'aggravante ad effetto speciale o comportante una pena diversa, nonché nell'ipotesi di revoca totale o parziale del titolo custodiale in base a nuove acquisizioni o considerazioni di elementi prima non valutati (v. Sez. 6, n. 1293 del 05/04/1995, dep. 19/04/1995, Rv. 201249). V'è ancora da considerare, in relazione a tale profilo, che, a fronte di talune evenienze procedimentali (quelle individuate, in particolare, dall'art. 300 c.p.p., commi 1, 3 e 4), il "reato ritenuto in sentenza" può avere riflessi sugli effetti cautelari per il rapporto d'interferenza tra processo principale e procedimento incidentale "de libertate", riverberandosi su quest'ultimo le situazioni sopravvenute nello sviluppo del primo che, migliorando la posizione dell'imputato, in applicazione del principio generale del "favor rei" impongono al giudice l'immediata liberazione del sottoposto alla misura in conseguenza della scadenza dei termini custodiali (ex artt. 303 e 306 c.p.p.) per un fatto sopravvenuto che ben può identificarsi in una delle decisioni suindicate (v., in motivazione, Sez. Un., n. 24 del 05/07/2000, dep. 11/10/2000, Rv. 216706).
Nella stessa prospettiva può altresì verificarsi, come puntualmente ricordato nella su citata pronunzia delle Sezioni Unite, che con la sentenza di condanna non definitiva venga esclusa un'aggravante ad effetto speciale che figuri (anche) nella contestazione cautelare: se non vi sia impugnazione da parte del P.M., la situazione si cristallizza ed il reato ritenuto meno grave in sentenza costituisce una decisione favorevole che si riverbera, da quel momento, sulla contestazione cautelare e può comportare l'inserimento del reato per cui ormai si procede in una fascia di minor durata dei termini di custodia cautelare, con la conseguente (eventuale) scarcerazione per decorso degli stessi.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015