Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dalla persona offesa, atteso che l'impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è consentita esclusivamente "a favore del condannato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 37489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37489 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1451
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18156/2010
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TI RO;
contro la sentenza del 22 ottobre 2009 emessa dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Fidelbo Giorgio. OSSERVA
Considerato che OB TI ha proposto ricorso per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza del 22 ottobre 2009 con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso dallo stesso presentato avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Montepulciano nel procedimento a carico di NO, A\ e ES I\ per l'appropriazione illecita di una cisterna di proprietà del TI\;
che il ricorrente lamenta che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile nonostante la Settima Sezione, cui il ricorso era stato inizialmente inviato, avesse escluso motivi di inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla sezione competente secondo i criteri tabellari.
Ritenuto che il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo in favore del condannato e che questa espressione è da intendere nel senso che una persona è legittimata ad esperire tale rimedio extra ordinem contro una decisione della cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna (Sez. 2^, 12 maggio 2004, n. 26339; Sez. 6^, 17 gennaio 2007, n. 4124);
che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto dalla persona offesa, quindi da un soggetto non legittimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010