Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, - investito dal PM con incidente di esecuzione - dichiara "de plano" la propria incompetenza a conoscere della questione relativa all'esecuzione di un titolo nei confronti di un imputato non sufficientemente identificato. Il provvedimento in questione si pone, infatti, al di fuori del paradigma costituito dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e viola i diritti del contraddittorio cui si ispira anche il processo di esecuzione.(Nella specie si trattava di imputato di origine straniera che non era stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici ed era stato identificato soltanto con nome e cognome).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2000, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Pisa, avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa 19 ottobre 1999 in funzione di giudice dell'esecuzione, nel processo penale a carico di
KE VEIZE, non meglio identificato, già condannato con sentenza 21 maggio 1998 n.95 alla pena di anni due di reclusione e L. 500.000 di multa quale colpevole del reato di cui agli artt. 3 nn. 6,7 e 8 e 4 nn. 1,2 e 5 L. 20 febbraio 1958 n.75. Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vincenzo GERACI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Sentita la relazione del Cons. Dr. S. F. MANNINO,
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa 19 ottobre 1999 in funzione di giudice dell'esecuzione, emessa nel processo penale a carico di SK Veize, non meglio identificato, già condannato con sentenza 21 maggio 1998 n. 95 alla pena di anni due di reclusione e L. 500.000 di multa quale colpevole del reato di cui agli artt. 3 nn. 6,7 e 8 e 4 nn. 1,2 e 5 L. 20 febbraio 1958 n.75, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pisa, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
Il Tribunale di Pisa ha deciso con provvedimento de plano al di fuori del rito previsto dall'art. 666 c. 3 e sgg. c.p.p. ed ha rigettato l'istanza proposta dal P.M. con incidente di esecuzione dichiarandosi incompetente a conoscere della questione relativa all'esecuzione di un titolo consistente in una sentenza del medesimo ufficio giudiziario, nei confronti di un imputato definito come non meglio identificato.
Il ricorso è fondato.
Qualora - come nella specie - dalla sentenza di condanna risulti che l'imputato è identificato soltanto con nome e cognome, che ne rivelano l'origine straniera;
che nei confronti dello stesso è stato emesso il decreto di latitanza a seguito dell'emissione, anche nei suoi confronti, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere;
e che nel corso del procedimento penale è rimasto persona non meglio individuata, non essendo stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici nè essendo l'ufficio stranieri della Questura in grado di fornire ulteriori informazioni a suo riguardo, il giudice competente ad eseguire la sentenza, investito dal P.M. con incidente di esecuzione, deve in primo luogo stabilire attraverso gli elementi acquisiti al processo la certezza dell'identità fisica dell'imputato, se, cioè, questi nel processo, per quanto sommariamente indicato, fosse certo nella sua esistenza fisica o se invece, malgrado l'indicazione nominativa, fosse sostanzialmente un ignoto, nel senso che non ne fosse stata accertata in effetti l'identità personale concreta. Erra, pertanto il Tribunale che, in luogo di compiere questo accertamento, si acquieta allo stato di fatto e riporta il problema ma alla correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., che riguarda gli errori formali e nulla ha a che vedere con l'accertamento dell'identità fisica dell'imputato, e lo qualifica come estraneo alla procedura dell'incidente di esecuzione, dichiarando per conseguenza non luogo a provvedere sull'istanza del P.M..
Il provvedimento, adottato de plano al di fuori dei casi consentiti e senza neppure acquisire il prescritto parere del P.M., sull'erroneo presupposto che per il vizio di prospettiva indicato (il presunto errore formale, alla cui correzione si sarebbe dovuto provvedere) la richiesta del P.M. fosse manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, si pone al di fuori del paradigma dell'art. 666 c. 2 c.p.p. e si qualifica perciò come processualmente abnorme per violazione dei principi che regolano il contraddittorio, ai quali anche il procedimento di esecuzione si ispira (Cass., Sez. IV, 13 aprile 1999 n. 497, ric. Paglianico e altri;
Sez. V, 19 giugno 1998 n. 2793, ric. Prato;
Sez. III, 29 maggio 1998 n. 1730, ric. Viscione).
Pertanto l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuova deliberazione, secondo le forme previste dai cc. 3 e sgg. dell'art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2000