Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
La proposizione della richiesta di riesame ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti dell'indagato che non conosce la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2008, n. 38584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38584 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 22/05/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1337
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 35040/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IC ZE, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 07.08.2007 dal Tribunale di Venezia sezione riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare carceraria adottata l'11.07.2007 dal G.I.P. del Tribunale di Padova;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel quadro di articolate e vaste indagini preliminari concernenti traffici di sostanze stupefacenti gestiti nell'area di Padova da numerosi cittadini extracomunitari di origine africana (in particolare nigeriani) emergevano - in base a plurime intercettazioni telefoniche su utenze in uso agli indagati (asseveranti ripetuti acquisti e importazioni di droga dall'Olanda a mezzo di corrieri c.d. "ingoiatori") e di coevi servizi di p.g. - gravi indizi di reato nei confronti di IC ZE EB e del suo connazionale nigeriano IN AF in ordine ad episodi di compravendita di cocaina. In tale contesto investigativo con ordinanza emessa in data 11.7.2007 il g.i.p. del Tribunale di Padova applicava all'EB la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in detenzione e cessione illecite continuate di quantitativi imprecisati ma non modesti di cocaina, commesso in Padova dal settembre al dicembre 2006 (capo G rubrica provvisoria).
Adito dalla richiesta di riesame dell'indagato (tratto in arresto il 19.7.2007), il Tribunale di Venezia con la suindicata ordinanza del 7.8.2007 ha respinto l'istanza, confermando la misura cautelare inframuraria applicata all'EB per i fatti criminosi attribuitigli, perché suffragati da indizi gravi e concordi e postulanti esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili con una meno afflittiva misura.
2.- Tramite il difensore IC EB propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, articolando due serie di censura così riassumici:
A) Violazione di norme processuali per inosservanza degli artt. 143 e 292 c.p.p.. L'ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Padova non è stata tradotta in lingua comprensibile all'indagato, che ignora la lingua italiana, come deve evincersi dall'assistenza di un interprete all'interrogatorio di garanzia condotto dal g.i.p.; omissione dalla quale discende - in conformità alle statuizioni della decisione delle S.U. 24.9.2003 n. 5052 ric. Zalagaitis - la nullità del provvedimento cautelare a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), per l'avvenuta palese violazione del diritto di difesa dell'indagato. In ogni caso, se pur si reputi sanata detta specifica nullità per effetto dell'avanzata richiesta di riesame, la nullità dell'ordinanza custodiale sarebbe attestata dalla inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), per essere stata adottata senza tener conto del tempo trascorso dalla commissione dell'ipotizzata risalente condotta criminosa.
B) Carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari giustificanti la misura coercitiva e le sue modalità carcerarie.
La motivazione con cui i giudici del riesame hanno ravvisato le specifiche e concrete ragioni che, secondo il dettato dell'art. 274 c.p.p., debbono essere poste a fondamento di una misura coercitiva è
apparente, poiché trascura di considerare che: l'indagato è incensurato e vive in Italia munito di permesso di soggiorno per lavoro;
non è stata rinvenuta droga sulla sua persona o in suo possesso;
le intercettazioni telefoniche che lo riguardano attengono a dialoghi svoltisi in dialetto nigeriano con evidente possibilità di errori di traduzione nelle trascrizioni riassuntive sulle quali il Tribunale ha fondato la propria decisione;
incongrua è l'affermazione che gli eventuali arresti domiciliari sostitutivi della custodia in carcere non tutelerebbero le esigenze cautelari perché caratterizzati da troppi margini di libertà non controllabili.
3.- L'impugnazione di IC EB deve dichiararsi inammissibile per la manifesta infondatezza e - prima ancora - per la palese inconsistenza enunciativa dei delineati motivi di censura, che non infirmano la linearità e compiutezza di analisi (fattuale e giuridica) dell'ordinanza del riesame in data 7.8.2007. Alcuna nullità è configurabile in rapporto alla omessa traduzione in lingua comprensibile all'indagato dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria, del tutto improprio rivelandosi nel caso di specie il richiamo alla sentenza Zalagaitis delle Sezioni Unite di questa Corte. Innanzitutto la decisione in parola muove dal presupposto della concreta ed effettiva ignoranza della lingua italiana da parte dell'indagato sottoposto a misura cautelare e comunque enuclea dall'omessa traduzione - in questi casi - dell'ordinanza cautelare non una nullità assoluta ed insanabile, ma soltanto una nullità a regime c.d. intermedio incidente sull'efficacia e non sulla validità del provvedimento, la decorrenza dei termini dell'impugnazione dell'ordinanza decorrendo dalla sua traduzione nella lingua dell'indagato. In secondo luogo in aderenza alle statuizioni della sentenza Zalagaitis le successive pronunce di questa Corte sul tema hanno puntualizzato per un verso che l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare nella lingua madre dell'indagato alloglotta non è sussumibile tra le cause di nullità previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2 ter ne' tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), (Cass. Sez. 4, 8.11.2005 n. 6270, Delic, rv. 233397) e comunque, per altro verso, che la proposizione della richiesta di riesame ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione, perché in tal caso è stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto (conoscenza degli elementi costitutivi dell'accusa e possibilità di contrapporvi argomenti difensivi), sempre che la richiesta di riesame non sia stata proposta solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare (Cass. Sez. 6, 20.3.2006 n. 14588, Ajbari, rv. 234036). Nel caso dell'odierno ricorrente EB la richiesta di riesame avverso l'ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Padova non risulta essere stata proposta (neppure parzialmente) al fine di dedurre la supposta nullità del provvedimento per la sua mancata traduzione in lingua comprensibile all'indagato, di tal che la censura è indeducibile, non potendo essere proposta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. Ma v'è di più. Nel caso di specie difetta completamente il dato pregiudiziale della effettiva ignoranza della lingua italiana da parte dell'EB, emergendo dagli atti di causa (conoscibili da questa S.C. in ragione della natura di error in procedendo del dedotto vizio di legittimità) persuasivi dati che attestano una ben contraria situazione. Dati ai quali non può far velo l'estrinseca circostanza dell'essersi l'interrogatorio di garanzia svolto alla presenza di un interprete, officiato dal procedente giudice per semplice maggior garanzia e tutela dell'indagato. In vero l'EB risiede da tempo in Italia e qui svolge attività lavorativa, come si desume dalla carta di identità rilasciatagli dal comune di Castelfranco Veneto fin dal 2004, giusta quanto documentato dal verbale di arresta esecutivo del provvedimento cautelare. Verbale in cui decisivamente si attesta altresì che "l'interessato EB durante tutte le operazioni descritte comprendeva le domande rivoltegli e rispondeva esprimendosi in lingua italiana". Il complementare rilievo critico espresso dal ricorrente in merito al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui non avrebbe tenuto conto il giudice della misura cautelare, è - a tacer d'altro - del tutto incongruo, sol che si osservi che l'ordinanza cautelare a carico dell'EB è stata emessa (ed eseguita) nel luglio 2007 ad appena sei mesi di distanza dalla consumazione del reato continuato ascritto al ricorrente (ottobre/dicembre 2006). Priva di ogni giuridico pregio è la doglianza inerente alla supposta incompletezza del vaglio delle esigenze cautelari compiuto dal Tribunale del riesame. Su tale punto l'impugnata decisione è sufficiente e logicamente coerente, atteso che in rapporto all'evidenziata gravità dei fatti criminosi ascritti all'indagato ed alla conseguente sua elevata pericolosità sociale con fondamento i giudici del riesame hanno ritenuto unica misura idonea a fronteggiare con efficacia le immanenti esigenze cautelari soltanto quella carceraria, essendo la custodia domestica oggettivamente scandita da controlli episodici e non adeguatamente dissuasivi. Lo stato di incensuratezza dell'indagato e la sua indisponibilità di stupefacente al momento dell'arresto (dati richiamati nel ricorso) sono evenienze non dirimenti in relazione alla oggettiva gravità del reato di spaccio contestato all'EB e alla vastità del traffico in cui egli risulta inserito in base ad intercettazioni telefoniche che abbracciano un periodo di tempo non breve. La dichiarata inammissibilità dell'impugnazione impone ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di Euro 1.000,00 (mille). La Cancelleria si farà carico degli incombenti di comunicazione connessi allo stato detentivo del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008