Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2006, n. 14588
CASS
Sentenza 20 marzo 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora sia dimostrato che lo straniero destinatario di un'ordinanza cautelare non conosce la lingua italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con la conseguenza che i termini per l'esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in cui l'atto tradotto ha raggiunto il suo scopo. Al riguardo, può ritenersi che l'eventuale proposizione della richiesta di riesame sani la nullità conseguente all'omessa traduzione, sul rilievo che, in tal caso, sarebbe stato raggiunto lo scopo tipico dell'atto, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare. (Nella specie, la richiesta di riesame era stata presentata solo per eccepire la mancata traduzione e la Corte ha così annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva invece ritenuto sanata la nullità, disponendo la trasmissione degli atti al giudice che aveva applicato la misura per la relativa traduzione, funzionale a consentire la sua eventuale impugnazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2006, n. 14588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14588
    Data del deposito : 20 marzo 2006

    Testo completo