Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
La mancata traduzione dell'ordinanza che applica ad un cittadino straniero, che non comprende la lingua italiana, una misura cautelare configura una nullità a regime intermedio, che tuttavia risulta sanata qualora l'interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui nel ricorso al Tribunale del riesame l'indagato non si era limitato a rilevare l'omessa traduzione dell'ordinanza, ma aveva altresì eccepito l'incompetenza territoriale del giudice che l'aveva emessa, dimostrando così, secondo la Corte, di essere stato reso edotto delle ragioni che avevano determinato l'emissione del provvedimento impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2007, n. 10481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10481 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1959
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 028581/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ST, N. IL 09/08/1955;
avverso ORDINANZA del 24/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A. M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. PANFILI Loris che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24/7/2007 il Tribunale di Milano, decidendo sulla istanza di riesame presentata nell'interesse di PA ST avverso l'ordinanza del 22/6/2007 con la quale il GIP del Tribunale di Monza aveva applicato nei confronti del detto indagato la custodia in carcere in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, confermava il provvedimento coercitivo.
Proponeva ricorso per cassazione il PA insistendo nel rilievo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per omessa traduzione della stessa nella lingua conosciuta da esso indagato. L'Autorità Giudiziaria era a conoscenza che non comprendeva la lingua italiana tanto che si era provveduto alla nomina di un interprete per l'udienza di convalida. Deduceva poi la violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Competente per territorio non era il giudice di
Monza, luogo sede dell'ufficio del PM che aveva per primo iscritto la notizia di reato, ma il GIP presso il Tribunale di Piacenza, a nulla rilevando che il rinvenimento effettivo dello stupefacente fosse avvenuto a Monza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Il PA, non comprendendo la lingua italiana, aveva diritto alla traduzione nella lingua a lui nota dell'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in modo che il contenuto di questa fosse portato alla sua conoscenza. La mancata traduzione del provvedimento coercitivo configura senza dubbio una nullità a regime cd. intermedio di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. (cfr. Sez. U. Sentenza 5052/2004
Zalagaitis). Tale nullità, nel caso di specie, deve ritenersi sanata. Ed invero, il ricorrente ha dedotto con l'istanza di riesame anche l'incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Monza in favore del GIP del Tribunale di Piacenza. Egli, quindi, non si è limitato a rilevare la mancata traduzione nella lingua a lui nota dell'ordinanza coercitiva. Poiché l'eccezione di incompetenza si basava su circostanze di fatto che presupponevano la piena e completa comprensione dell'ordinanza cautelare, il PA ha esercitato il diritto di difesa dimostrando di essere stato reso edotto delle ragioni che avevano determinato l'emissione dell'impugnato provvedimento.
Anche l'ulteriore doglianza non può essere accolta. Correttamente i giudici del riesame hanno rilevato che il luogo di commissione del reato, contestato all'indagato, di illecita detenzione all'interno dell'autoarticolato da lui guidato di circa Kg 104,658 di eroina doveva essere individuato in quello in cui era stato raggiunto l'accordo tra il fornitore e l'acquirente della droga.
Altrettanto giustamente hanno evidenziato che il ricorrente concorreva in tale accordo, ricoprendo il ruolo di corriere dello stupefacente che ne era stato oggetto. Poiché, allo stato delle indagini, non era stato ancora accertato ove l'accordo criminoso si fosse perfezionato, occorreva guardare al luogo di accertamento del reato vale a dire a Monza, luogo dell'arresto del PA, dopo che la verifica effettuata in officina sul mezzo condotto dal predetto aveva portato al ritrovamento dei panetti di eroina, e luogo ove era stata iscritta la notizia di reato.
Non poteva, quindi, essere preso in considerazione, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo diverso in cui la Polizia Giudiziaria si era avvicinata per un controllo all'autoarticolato del PA, avendolo notato parcheggiato nella corsia di emergenza dell'autostrada A/21 Torino Brescia in zona compresa nel Comune di Castel San Giovanni, posto che, in tale occasione, gli operanti non avevano effettuato alcun ritrovamento delle droga ma si erano limitati, perché insospettiti dal comportamento del ricorrente, a condurre il mezzo con il suo conducente in un'officina di Monza per eseguire i necessari controlli sul veicolo.
In tale città, quindi, era stata scoperta la droga con tutte le conseguenze che ne erano derivate.
Al rigetto del gravame consegue la condanna del PA al pagamento delle spese processuali Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 bis, come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il PA al pagamento delle spese processuali. Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008