Sentenza 23 giugno 2001
Massime • 1
Anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal settimo comma del citato art. 7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione ed arbitrato. Nè tale inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, essa "non sbarra al lavoratore che si sia rivolto all'Ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso al presidente del tribunale, di cui all'art. 810 cod. proc. civ., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitrato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8619 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DELLA PORTA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AMATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO EMILIANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato ST CAVASOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGLIOLA IOTTI, GIANNETTO CAVASOLA, PIETRO CAVASOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 04/03/00 R.G.N. 799/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato D'AMATO;
udito l'Avvocato IOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 ottobre 1996 il Credito Emiliano S.p.A. chiedeva al OR del lavoro di Reggio Emilia di dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a LA PO RO il 14 ottobre precedente, allegando a fondamento del recesso l'esistenza di una "allarmante serie di gravi irregolarità riguardanti soprattutto l'emissione e l'estinzione di certificati di deposito", emersa nel corso di una verifica ispettiva effettuata presso la filiale di Brindisi, di cui il LA PO era titolare già sotto la gestione della Banca NO AN, che era stata poi incorporata da esso Creden il 31 dicembre 1995.
Costituitosi il LA PO, che spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e in via d'urgenza la condanna della Banca al pagamento delle retribuzioni maturate ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70 per il fatto che la Banca stessa non aveva aderito alla sua iniziativa di adire il collegio di conciliazione, il OR rigettava l'istanza cautelare e nel merito dichiarava la legittimità del licenziamento. Sull'appello del lavoratore la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 4 marzo 2000. Il Tribunale, rigettata preliminarmente per tardività e infondatezza l'eccezione di incompetenza territoriale, con cui si prospettava l'esistenza di due soli fori alternativi e cioè quello dell'insorgenza del rapporto e quello di svolgimento dell'attività lavorativa, escludeva l'applicabilità alla fattispecie del sesto e settimo comma dell'art. 7 della legge 300/70, ossia la sospensione della sanzione fino alla pronuncia del collegio di conciliazione ovvero fino alla definizione del giudizio proposto dal datore di lavoro, ritenendo - anche sulla scorta delle decisioni della Corte Costituzionale - che dette disposizioni non fossero applicabili al licenziamento disciplinare senza svuotare di contenuto la disposizione di cui all'art. 2119 cod. civ.. Affermavano quindi i giudici di merito che le contestazioni mosse dalla Banca nel maggio 1996 non potevano considerarsi tardive, perché la prima delle ispezioni presso la filiale era stata effettuata alla fine del 1994 e gli inizi del 1995 dal gestore precedente , mentre la seconda era stata effettuata dalla RE dal mese di marzo 1996 ed aveva riguardato proprio lo specifico settore in cui erano state trovate le irregolarità, di talché i tempi erano congrui rispetto alla complessità dell'accertamento. Il Tribunale negata poi la genericità delle contestazioni, essendo esse contenute in quattro cartelle dattiloscritte, con analitica indicazione delle date e dei nominativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni censurate, ed escluso altresì, sulla base della deposizione del cassiere, che il LA PO si fosse limitato ad intervenire in alcune operazioni per alleggerire i compiti dell'addetto alla cassa, riteneva provati i fatti contestati, che consistevano nella autorizzazione all'emissione di certificati di deposito a favore di soggetti inesistenti, nell'esecuzione di operazioni anomale aventi ad oggetto l'emissione dei medesimi certificati, in operazione di acquisto dei medesimi titoli con firme apocrife di clienti, nell'emissione di certificati senza i corrispondenti movimenti di cassa.
Contro questa sentenza il LA PO propone ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste la Banca con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 413 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto infondata e comunque tardiva la sollevata eccezione di incompetenza territoriale;
il ricorrente fa riferimento, quanto al primo aspetto, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i fori alternativi previsti dalla disposizione citata si radicherebbero esclusivamente presso il luogo della dipendenza cui il lavoratore è addetto e presso il luogo in cui è insorto il rapporto di lavoro. L'eccezione non sarebbe poi tardiva, giacché potrebbe essere sollevata durante la fase delle udienze di trattazione, ossia nella fase che precede l'istruttoria.
Con il secondo motivo si denunzia violazione ed errata interpretazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e difetto di motivazione, perché l'inclusione del licenziamento disciplinare tra le sanzioni disciplinari secondo il decisum della Corte Costituzionale, comporterebbe l'estensione al licenziamento disciplinare di tutte le disposizioni previste dal citato art. 7 e quindi anche la sospensione della sanzione;
non sarebbe condivisibile la preoccupazione espressa dal Tribunale secondo cui ciò comporterebbe la perdita dal parte del datore, dei poteri previsti dall'art. 2119 cod. civ., essendo rimesso alla libera scelta del datore stesso di adire il giudice, ovvero il Collegio arbitrale la cui decisione è più rapida.
Con il terzo motivo si denunzia ancora violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di tardività
delle contestazioni mosse dalla Banca, ancorché la Banca NO AN, precedente gestore, avesse disposto una ispezione durata circa tre mesi, in cui era stata esaminata e valutata tutta la documentazione (con irrogazione anche di sanzioni disciplinari a suo carico); da ciò si dovrebbe dedurre che gli addebiti mossi dal RE nei suoi confronti si riferivano a fatti avvenuti uno o due anni prima della lettera di contestazione del 14 maggio 1996. Sarebbe poi irrilevante la considerazione fatta dal Tribunale, per cui la valutazione fatta dalla Banca incorporante era diversa da quella fatta in precedenza dalla Banca NO, perché la prima era subentrata in ogni azione e diritto facente capo alla seconda. Con il quarto ed ultimo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, sotto altro profilo, dell'art. 7 della legge 300/70 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., perché il RE nella lettera di contestazione oltre ad esternare una serie di insinuazioni e di sospetti, gli aveva addebitato unicamente di avere sostituito il cassiere in occasione delle operazioni relative ai certificati di deposito, senza considerare che, come emergeva da varie deposizioni, a detta sostituzione egli aveva proceduto anche in altre occasioni. I giudici di merito non si sarebbero poi avveduti del contraddittorio atteggiamento della Banca, che da un lato sosteneva che le carte di identità erano false e quindi si riferivano a persone inesistenti, e dall'altro allegava che alcuni dei nominativi contestati erano stati trovati nel domicilio indicato nel documento, con conseguente carenza di prove precise e specifiche.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo relativo alla incompetenza territoriale, successivamente alle sentenze cui in ricorso si fa riferimento, è ormai orientamento consolidato (cfr. ex multis Cass. n. 5704 del 1998) che i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè: 1) quello ove è sorto il rapporto;
2) quello ove si trova l'azienda e 3) quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente, ne' in base al disposto della legge 11 febbraio 1992, n. 128, relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., ne' in base a quello dell'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 per le controversie relative al pubblico impiego, attese le peculiarità delle situazioni ivi regolate. L'eccezione sollevata dall'odierno ricorrente era comunque tardiva in quanto non effettuata in comparsa di costituzione, come prescrive sia l'art. 428 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, sia l'art. 38 del medesimo codice per il rito ordinario (nel testo in vigore dal 30 aprile 1995), mentre la tesi prospettata, per cui l'incompetenza potrebbe essere eccepita in tutta la fase di trattazione anteriore a quella istruttoria, confliggerebbe con le esigenze di economia processuale e di speditezza del procedimento.
Infondato è anche il secondo motivo, poiché la questione della inapplicabilità al licenziamento disciplinare della disposizione di cui al settimo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 è stata esplicitamente dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale proprio con la sentenza n. 204 del 1982, che pure ha esteso al licenziamento disciplinare il principio dell'audiatur et altera pars, giacché con la medesima pronunzia la Corte ha osservato che "Invero il comma settimo, vuoi nel primo vuoi nel secondo periodo esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira a piegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato....: è una scelta di politica legislativa, che, se non estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui all'art. 810 cod. proc. civ. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza del datore - la integrazione del collegio". Neppure il terzo motivo merita accoglimento, giacché non si ravvisa alcuna incongruenza logica nelle argomentazioni del Tribunale, il quale ha escluso la tardività delle contestazioni, ancorché notevolmente successive alla ispezione disposta presso la filiale dal precedente gestore, perché questa, come comprovato dalla produzione documentale, aveva avuto un ambito di indagine diverso da quello poi svolto ad iniziativa del RE nel settore dei certificati di deposito, che era stato determinato dalla segnalazione di specifiche irregolarità. L'argomentazione per cui le irregolarità dovevano essere emerse già dalla precedente ispezione, rimane nell'ambito della probabilità e non della certezza e quindi non vale ad inficiare la motivazione del Tribunale. Nè il subentro al gestore precedente, con il trasferimento di diritti ed obblighi, precludeva al RE di disporre una nuova ispezione e di fondare il provvedimento disciplinare sulla base dei dati che ivi erano emersi. Altrettanto infondato è il quarto motivo, giacché il Tribunale ha ampiamente motivato sulla specificità degli addebiti, che erano contenuti in quattro cartelle dattiloscritte con analitica indicazione delle date, nonché dei soggetti coinvolti nelle operazioni, e non consistevano, come pretende il ricorrente, nella saltuaria sostituzione del cassiere;
pertanto la circostanza allegata - e cioè che l'attività di sostituzione del cassiere sarebbe stata espletata, secondo alcune deposizioni testimoniali, anche in occasioni diverse rispetto a quelle corrispondenti agli episodi contestati - non vale ad inficiare le argomentazioni del Tribunale. Non si ravvisa neppure la contraddittorietà di motivazione denunziata per il fatto che alcuni titolari dei titoli erano stati poi reperiti agli indirizzi risultanti dai documenti di identità, stante l'ampiezza degli addebiti che erano stati mossi. Infatti era stata contestata al ricorrente l'autorizzazione alla emissione di certificati di deposito sia a favore di soggetti inesistenti, sia a favore di soggetti esistenti ma la cui firma era apocrifa, sia anche la mancanza dei movimenti di cassa corrispondenti ai titoli che venivano emessi.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in lire 61.000=, oltre lire quattro milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2001