Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8619
CASS
Sentenza 23 giugno 2001

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Anche dopo l'estensione al licenziamento disciplinare delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 - al suddetto licenziamento non è applicabile la disciplina prevista dal settimo comma del citato art. 7 per l'ipotesi di mancata adesione del datore di lavoro all'iniziativa del lavoratore di adire un collegio di conciliazione ed arbitrato. Nè tale inapplicabilità costituisce violazione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoratore in quanto, come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, essa "non sbarra al lavoratore che si sia rivolto all'Ufficio provinciale del lavoro la via del ricorso al presidente del tribunale, di cui all'art. 810 cod. proc. civ., al fine di conseguire - malgrado l'indifferenza del datore di lavoro - la integrazione del collegio di conciliazione ed arbitrato".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8619
    Data del deposito : 23 giugno 2001

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