Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
In ipotesi di ripetizione dall'INPS di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, a seguito dell'avvenuto accertamento da parte dell'Istituto, dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'INPS è tenuto a restituire - esclusivamente al datore di lavoro, non essendo il lavoratore legittimato alla ripetizione - tutti i contributi indebitamente riscossi ivi compresi i contributi di malattia il cui versamento ha, al pari degli altri, la sua causa nella ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso la tesi dell'INPS secondo cui, in un caso di erronea iscrizione all'a.g.o. di un socio di una società in nome collettivo il cui rapporto con la società stessa l'Istituto non aveva ritenuto qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, la restituzione delle somme indebitamente percepite doveva essere limitata ai contributi di previdenza, di maternità e GESCAL e non comprendere i contributi di malattia in quanto le somme pagate a tale titolo avrebbero trovato causa nella disponibilità dell'Istituto a garantire l'assistenza sanitaria e cioè sarebbero state corrisposte a fronte delle prestazioni potenziali che il sistema sanitario avrebbe potuto erogare a favore dell'assicurato in caso di intervenuta malattia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, n^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UPM SNC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13960/96 proposto da:
UPM SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO, N^ 72, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE RUGGERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO NEBIOLO VIETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale per atto notaio Franco Lupo di Roma Rep. 28248 in data 4-12-96
- resistente -
avverso la sentenza n. 3375/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 09/07/96, R.G.N. 664/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Fabrizio CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi previa riunione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino, depositato il 5.11.1993, la s.n.c. U.P.M. e RR EO convenivano l'INPS per sentirlo condannare alla restituzione, secondo le rispettive quote di competenza, della somma di L.83.816.259, previa deduzione di quanto dovuto dal RR a titolo di tassa sulla salute, ovvero, in via subordinata, della somma di L. 16.407.164, in ogni caso con gli interessi anche sulla somma di L.253.112.815 già restituita dall'INPS, con la rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e con il favore delle spese processuali.
Le parti ricorrenti esponevano, a sostegno della domanda, che in data 10.3.1976, con rogito del Notaio Turbic, era stata regolarizzata una società di fatto in U.P.M. s.n.c. di AN RI, i cui soci, oltre a quest'ultimo, erano AN TA e RR EO;
che la società erroneamente aveva iscritto il RR all'a.g.o., versando all'INPS i contributi di legge fino alla data (30.9.1990), in cui il RR aveva prestato attività lavorativa;
che l'INPS, allorché il RR aveva chiesto di godere del trattamento pensionistico a carico dell'Istituto, aveva disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente dello stesso RR con la U.P.M.; che, con lettera del 4.4.1992, sia l'U.P.M. che il RR avevano chiesto all'INPS la restituzione delle somme indebitamente versate e che l'Istituto, con mandato del 16.7.1993, aveva disposto il pagamento, in favore della società, della somma di L.253.112.815, senza accessori, a titolo di contributi indebitamente versati sia per il RR che per l'altro socio AN RI, senza peraltro nulla riconoscere a titolo di restituzione dei contributi versati per il S.S.N. (L.83.816.259).
I ricorrenti chiedevano quindi il riconoscimento degli interessi legali sulla somma già versata dall'Istituto, dovendosi escludere, a loro dire, la buona fede dell'INPS nel percepimento dei contributi indebiti, nonché la restituzione dei contributi di malattia versati per il RR (previa deduzione di quanto da questo dovuto per tassa sulla salute dal 1987) all'INPS a decorrere dal 1^.1.1980, con interessi legali e risarcimento del maggior danno.
L'Istituto si costituiva tardivamente in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande perché infondate, osservando che la somma già restituita alla U.P.M. era relativa ai soli contributi di previdenza, di maternità e GESCAL e che non si era proceduto alla restituzione della somma di L.83.816.259, relativa ai contributi di malattia, giacché tali contributi avevano comunque coperto il rischio assicurato ed esaurito così la loro funzione.
Quanto alla domanda di pagamento degli interessi sugli importi già restitutiti dall'INPS nonché su quelli richiesti in giudizio, l'Istituto osservava che la semplice conoscenza della qualità di socio in capo al RR non escludeva la buona fede dell'INPS, posta la configurabilità -da valutarsi caso per caso- di un rapporto di lavoro subordinato fra il socio di una s.n.c. e la società stessa e che pertanto gli interessi erano dovuti ex art. 2033 c.c. solo dalla data della domanda di restituzione. Espletata l'istruttoria, il Pretore, con sentenza del 22.6.1995, dichiarava la carenza di legittimazione attiva di RR EO, condannava l'INPS a corrispondere alla U.P.M. s.n.c. la somma di L..39.197.851 nonché gli interessi legali, oltre che su tale importo, anche su quello di L. 253.112.815 a far data dal 30.3.1992 e compensava per un terzo le spese di lite, ponendo a carico dell'INPS i restanti due terzi. Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 29.9.1995, chiedendone la riforma.
Costituitasi, la s.n.c. U.P.M. chiedeva la reiezione dell'appello ed in via incidentale, la condanna dell'Istituto al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti, con il favore delle spese.
Con sentenza del 21.5/9.7.1996, l'adito Tribunale di Torino rigettava entrambi i gravami, con compensazione delle spese, ribadendo, per quanto ancora interessa in questa sede, il diritto dell'U.P.M. alla restituzione delle somme versate per contributi di malattia e che nulla era dovuto a titolo d'interessi dalle date del versamento perché l'INPS non solo non conosceva, ma non era neppure in grado di conoscere che il RR non era lavoratore subordinato. Ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un unico motivo. Resiste la U.P.M. s.n.c. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. in relazione alla L.11.1.1943 n.138 ed alla L.833 del 1978, nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che in sede di merito non si era tenuto conto delle prestazioni potenziali che il sistema sanitario avrebbe potuto erogare a favore del RR in caso di intervenuta malattia. Pertanto- ad avviso dell'INPS- l'approntamento dei servizi sanitari, di cui il RR avrebbe virtualmente potuto godere, avrebbe fatto venir meno la fattispecie dell'indebito oggettivo perché le somme pagate troverebbero causa nella disponibilità dell'Istituto a garantire l'assistenza sanitaria.
Il motivo è infondato, non essendo in grado di scalfire minimamente il corretto ragionamento seguito in proposito dal Tribunale, il quale, dopo aver premesso che la domanda di repetitio indebiti proposta dalla società U.P.M. traeva origine da un non contestato disconoscimento, da parte dell'INPS, del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa U.P.M. e RR EO, e che l'Istituto, a seguito di domanda della società, aveva provveduto a restituire ad essa i contributi indebitamente versati, tranne quelli di malattia, ammontanti a L. 39.197.851, ha osservato che l'argomentazione dell'Istituto, posta a fondamento della mancata restituzione di questi ultimi, non poteva essere fatta valere nel confronti della società U.P.M., che ne' era stata la diretta beneficiaria dell'assicurazione in parola ne' aveva o poteva avere alcun titolo per intervenire nel rapporti, ad essa ormai estranei, tra l'INPS, nella sua veste di percettore dei contributi (anche) di malattia, ed il RR;
ma neppure poteva farsi valere nei confronti del RR, il quale, in seguito alla dichiarazione, non impugnata, del Pretore del difetto di legittimazione attiva, era ormai uscito di scena.
In realtà, non può seriamente dubitarsi che , trovando i contributi versati dalla società per il suo socio RR la propria ragione d'essere nella (presunta) sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dall'avvenuto accertamento, da parte dell'INPS, della insussistenza di siffatto rapporto consegue l'insussistenza dell'obbligo contributivo da parte della società U.P.M. e la fondatezza della domanda ex art.2033 c.c. dalla stessa avanzata per ottenere i contributi indebitamente versati.
La circostanza, poi, che il RR fosse comunque tenuto, quale cittadino percettore di un reddito, a versare all'INPS un contributo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale non incide sulla soluzione della questione, dal momento che -ed a prescindere dall'assorbente preclusione di ordine processuale innanzi evidenziata il contributo di malattia del quale l'U.P.M. ha chiesto la restituzione non è quello che il RR avrebbe dovuto, quale cittadino, versare tramite l'INPS al S.S.N., bensì unicamente quello a cui essa si considerava tenuta e che aveva versato all'INPS in ragione della ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il suo socio RR.
Infondato è anche il ricorso incidentale, con cui la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. ed omessa motivazione in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c. p. c. In particolare, la U.P.M. contesta l'assunto del Tribunale, secondo cui nulla era dovuto a titolo d'interessi dalle date del versamento, perché l'INPS non solo non conosceva, ma non era neppure in grado di conoscere che il RR non era lavoratore subordinato. Tale assunto, basato sulla considerazione che nel corso della visita ispettiva 3.6.1977 gli ispettori non rilevarono alcunché in ordine alla posizione del RR, sarebbe smentito -a parere della società- dalla circostanza che, allorché è stato disconosciuto il rapporto del lavoro subordinato, l'INPS non aveva espletata alcuna ulteriore indagine rispetto a quella svolta sulla base degli elementi già in atti al momento dell'ispezione del 3.6.77.
Senonché, in ordine alla questione della conoscenza o conoscibilità, il Giudice d'appello ha sufficientemente argomentato, osservando e motivando che dalla documentazione acquisita dall'INPS non era consentito ricavare con sicurezza l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato, considerando soprattutto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1099/87; Cass. 7573/86) non è da escludere in astratto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società anche di persone ed il socio amministratore ove sussista un rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti di un altro socio e l'attività lavorativa espletata non rientri nel conferimento previsto dal contratto sociale. Nè appare significativo, nel senso propugnato dalla società, che l'assenza di tale rapporto è stata sostenuta dall'INPS, pur in mancanza di variazione del materiale probatorio. Occorre infatti considerare che l'assunto dell'Istituto è stato prospettato allorché il RR ha avanzato la pretesa pensionistica, e quindi per un chiaro scopo tuzioristico, destinato a creare un contraddittorio con la controparte, che , nella specie, ha finito col portare ad un pieno riconoscimento, da parte della stessa società, dell'errore in cui era incorsa nel denunciare la sussistenza di detto rapporto.
Il Tribunale, con la sua determinazione, si è dunque pienamente adeguato all'orientamento di questa Corte, secondo cui la mala fede giuridicamente rilevante, affinché il percettore di un pagamento indebito sia tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da restituire con decorrenza dal giorno in cui l'ha ricevuta, deve essere valutata con riferimento alla situazione nella quale l'accipiens versa al momento di tale ricezione, come può desumersi oltre che dalla formulazione dell'art. 2033 c.c., dall'art. 1147 dello stesso codice, che nello stabilire al terzo comma una presunzione di buona fede in favore dei possessore, considera a tal fine sufficiente che la buona fede sussista al momento dell'acquisto, esprimendo per la sua ampia formulazione una regola di carattere generale, applicabile oltre l'ambito della materia specificamente regolata e riconducibile al principio della tutela delle situazioni giuridiche conseguenti alla c.d. "apparenza del diritto", quando questa non sia travolta da specifica prova contraria (v. Cass.
7.11.1997 n. 10978). Per quanto esposto, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999