Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1075
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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In ipotesi di ripetizione dall'INPS di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, a seguito dell'avvenuto accertamento da parte dell'Istituto, dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'INPS è tenuto a restituire - esclusivamente al datore di lavoro, non essendo il lavoratore legittimato alla ripetizione - tutti i contributi indebitamente riscossi ivi compresi i contributi di malattia il cui versamento ha, al pari degli altri, la sua causa nella ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso la tesi dell'INPS secondo cui, in un caso di erronea iscrizione all'a.g.o. di un socio di una società in nome collettivo il cui rapporto con la società stessa l'Istituto non aveva ritenuto qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, la restituzione delle somme indebitamente percepite doveva essere limitata ai contributi di previdenza, di maternità e GESCAL e non comprendere i contributi di malattia in quanto le somme pagate a tale titolo avrebbero trovato causa nella disponibilità dell'Istituto a garantire l'assistenza sanitaria e cioè sarebbero state corrisposte a fronte delle prestazioni potenziali che il sistema sanitario avrebbe potuto erogare a favore dell'assicurato in caso di intervenuta malattia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1075
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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