Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 1527
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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In tema di misure cautelari personali deve esser assicurato all'imputato che non conosca la lingua italiana (dato da accertare anche di ufficio) l'immediata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, o mediante la redazione originaria dell'atto in una lingua che questi conosca o mediante la tempestiva assistenza di un interprete che gli traduca l'atto. Non può esser considerata equivalente a ciò l'assistenza dell'imputato a mezzo dell'interprete nell'udienza preliminare, perché non si assicura l'immediata informazione voluta dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 1527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1527
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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