Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali deve esser assicurato all'imputato che non conosca la lingua italiana (dato da accertare anche di ufficio) l'immediata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, o mediante la redazione originaria dell'atto in una lingua che questi conosca o mediante la tempestiva assistenza di un interprete che gli traduca l'atto. Non può esser considerata equivalente a ciò l'assistenza dell'imputato a mezzo dell'interprete nell'udienza preliminare, perché non si assicura l'immediata informazione voluta dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Paolo Maria TONINI Presidente del 26.04.1999
Dr. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dr. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N.1527
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N.12003/98
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso presentato da
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Pescara avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame dell'Aquila 2.2 marzo 1999 n.32/99 RIMCP,
con la quale è stata annullata l'ordinanza del G.I.P. presso il
Tribunale di Pescara in data 15 febbraio 1999 che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a AK BE e LU
IN.
Sentita la relazione del Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentito il P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza di riesame sopra indicata con la quale è stata annullata l'ordinanza del G.I.P. di Pescara di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BE
RA e KA ND perché affetta da nullità conseguente alla mancata traduzione della stessa in albanese, unica lingua conosciuta dagli indagati - propone ricorso per cassazione il P.M. presso il
Tribunale di Pescara, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 292 c.2, 143 e 178
in relazione all'art. 606 c.1 lett. c) c.p.p. Nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali, perché il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento del G.I.P. benché nessuna norma imponga che l'ordinanza applicativa di misure cautelari sia tradotta nella lingua dell'indagato straniero ove questi non conosca l'italiano, e, tanto meno, tale requisito sia previsto a pena di nullità.
Il ricorso è infondato.
L'art.6 c.3 lett.a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4
novembre 1950 e resa esecutiva con L.4 agosto 1955 n.848, stabilisce che ogni accusato ha diritto ... a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta.
Analogamente, l'art.14 c.3 lett.a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con L.25 ottobre 1977 n.881, prevede che ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta.
La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1993 n.10,
interpretativa di rigetto, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.555 c.3 c.p.p. e degli artt.456
c.2 e 458 c.1 c.p.p. nella parte in cui non prevedono,
rispettivamente, che il decreto di citazione a giudizio e l'avviso contenuto nel decreto di giudizio immediato, comprensivo dell'indicazione del termine in cui chiedere il giudizio abbreviato,
debbano essere tradotti nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana, ritenendo che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato straniero sia del decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore,
sia dell'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato,
concernente la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, non può impedire la piena espansione della garanzia assicurata dall'art.143 c.1 c.p.p. in conformità al diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali ratificate in Italia e dall'art.24 c.2
della Costituzione.
La sentenza citata prosegue rilevando che interpretato alla luce dei principi appena ricordati l'art.143 c.1 c.p.p. impone che si proceda alla nomina dell'interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente.
Quest'ultima evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle indagini preliminari sia per effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie difensive assicurate all'imputato (art.41 c.p.p.)
sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso art.143 c.3 c.p.p. alla nomina dell'interprete in relazione alle attività processuali del giudice così come alle attività del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria.
Pertanto - conclude la sentenza - il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad una corretta interpretazione dell'art.143 c.p.p., che l'attività di assistenza svolta da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi -
incluso l'avviso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato
- del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal pubblico ministero (nel rito pretorile).
L'interpretazione adottata dalla Corte Costituzionale si fonda,
dunque, sul presupposto della vigenza nel diritto italiano della norma introdotta dalla Convenzione dei diritti dell'uomo e dal Patto
sui diritti civili e politici, relativa al diritto dell'accusato di essere. immediatamente e dettagliatamente informato, nella lingua che egli comprende, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;
della portata generale di questa norma, che si applica sin dalle indagini preliminari;
delle modalità di attuazione, che possono consistere nell'estensione dell'assistenza dell'interprete prevista dall'art.143 c.p.p. anche agli atti scritti che si fondino sull'accusa formulata a carico dell'imputato e prevedano l'attribuzione a quest'ultimo di diritti o facoltà processuali.
In questa categoria di atti rientra evidentemente l'ordinanza di custodia cautelare, alla quale si applicano le garanzie introdotte dalla norma di diritto internazionale nel senso che dev'esserne assicurata all'imputato straniero che non conosca la lingua italiana
(dato da accertare anche d'ufficio) l'immediata traduzione o mediante la redazione originaria dell'atto in una lingua che lui conosce o mediante la tempestiva assistenza di un interprete che glielo traduca
(Cass., Sez.V, 22 giugno 1995 n.1310, ric. Alagra). L'assistenza dell'imputato a mezzo dell'interprete nell'udienza preliminare non può essere considerata equivalente perché non assicura l'immediata informazione voluta dalla norma.
Le garanzie assicurate dalla disposizione suddetta si ricollegano ai diritti processuali fondamentali dell'imputato, elencati nell'art.178
lett. c) c.p.p. e, in particolare, al diritto di quest'ultimo di essere assistito in modo da poter comprendere e partecipare al compimento degli atti del processo, il cui rispetto è prescritto a pena di nullità.
Pertanto l'ordinanza impugnata appare immune dai vizi allegati e il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999