Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
È utilizzabile a fini probatori nel giudizio abbreviato l'annotazione di servizio redatta dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo del reato e nella quale sono riportate le dichiarazioni rilasciate da persona ivi presente, di cui non è stato possibile procedere alla compiuta identificazione. (In motivazione la Corte ha escluso l'assimilabilità delle dichiarazioni in oggetto alle voci correnti nel pubblico e l'operatività del divieto di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2010, n. 32963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32963 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 482
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1326/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UE BI N. IL 23/02/1964;
avverso la sentenza n. 1355/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il dif. avv. Fusaro.
OSSERVA
con sentenza in data 9/3/06, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palmi ha dichiarato UE GI colpevole di concorso in danneggiamento aggravato dell'autovettura di TO MO, per avere contro di essa esploso una decina di colpi di arma da fuoco, e di concorso in violazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14 per avere illegalmente portato in luogo pubblico due pistole cal. 7,65 e cal. 30 Luger e, ritenuta la continuazione tra i suddetti reati commessi in Gioia Tauro intorno alle ore 2 del 16/3/03, con la diminuente per la scelta del rito l'ha condannato a 2 anni di reclusione e 2.000 Euro di multa. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza in data 11/11/08 che ha respinto il gravame dell'imputato.
La pronuncia di condanna è stata fondata sui seguenti elementi: le dichiarazioni verbalmente rese al personale di polizia intervenuto nel luogo del fatto, trasfuse in una annotazione di servizio, da persona non identificata, descritta come una nomade di circa 40 anni, secondo la quale autori del danneggiamento erano stati due individui a bordo di uno scooter giallo, uno dei quali aveva riconosciuto in persona indicata come UE abitante in via Maggiorana;
il quasi contemporaneo danneggiamento con analoghe modalità, intorno alle ore 2,35 di quella notte, dell'autovettura dello stesso UE, che poco prima gli agenti, recatisi subito a cercarlo presso la sua abitazione, avevano trovato in procinto di allontanarsi visibilmente alterato;
l'accertata disponibilità da parte del predetto di uno scooter giallo;
l'esito dell'esame stub eseguito dopo circa 7 ore che aveva evidenziato sulle mani del UE due residui univoci e trentatre indicativi di sparo.
L'alibi dedotto dall'imputato è stato argomentatamene giudicato ininfluente.
Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con due atti, il UE e il suo difensore sostenendo l'inutilizzabilità, per violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 7, e comunque rirrilevanza delle dichiarazioni della persona non identificata e contestando comunque l'esistenza di elementi idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità.
Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'annotazione di servizio in cui sono state riportate le dichiarazioni della persona non identificata, doverosamente redatta dagli agenti intervenuti ai sensi degli artt. 348 e 357 c.p.p., fosse senz'altro utilizzabile stante l'opzione del rito abbreviato e non potendo operare i divieti di cui all'art. 194 c.p.p., commi 3 e 4 - trattandosi non di voci genericamente apprese come correnti nel pubblico ma di notizie ricevute da persona ben determinata, anche se non potuta identificare, le cui dichiarazioni ritualmente non sono state verbalizzate perché raccolte in situazioni operativa di straordinaria urgenza (cfr. al riguardo la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 24/9/03, Torcasio) - e neppure potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 7, poiché tale norma sanziona i casi in cui sussiste un reale dubbio circa l'esistenza della fonte primaria e non intende limitare i casi in cui la testimonianza indiretta è consentita per impossibilità di esame del teste diretto derivante da irreperibilità o da impossibilità di identificazione non riferibile a rifiuto o reticenza (cfr. a quest'ultimo riguardo Sez. 3 27/9/97, Cannavo e altri, rv. 209.355). Del pari correttamente peraltro l'utilizzazione ai fini della decisione del fatto storico rappresentato dalla dichiarazione resa agli agenti dalla persona non potuta identificare è avvenuta nei limiti in cui un siffatto elemento, a causa della non controllabilità della attendibilità della fonte, può valere. Le prove decisive per l'affermazione della responsabilità del UE sono state invero tratte da quanto accertato nel prosieguo a carico dello stesso, che conosceva l'TO MO in quanto era stato con lui detenuto, e in particolare dalla ricollegabilità delle due sparatorie immediatamente succedutesi quella notte, la seconda costituente una chiara risposta ritorsiva rispetto alla prima, dal comportamento tenuto dall'imputato nella circostanza e soprattutto dalla presenza sulle sue mani di residui di sparo che la Corte territoriale - con valutazione, basata sulle conclusioni peritali, non sindacabile in questa sede perché sorretta da adeguato apparato argomentativo immune da vizi di logicità, investito nei motivi di ricorso solo da critiche in linea di fatto e di puro merito - ha escluso potesse essere conseguenza di inquinamento o contaminazione ambientale o potesse essere stata indotta dall'operatore addetto ai prelievi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010