Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
0275 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL LA CORTE SURRE DI CASSAZIONE Oggetto prestacion feltional SEZIONE SECONDA CIVILE comisfettives Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NI IANNOTTA - Presidente R.G.N. 972/96 Cron.5748 Dott. NI VELLA - Consigliere Rep. 883 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 01/12/00Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 11-20 FEB 2001 CC IO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, له presso lo studio " dell'avvocato VALERIANI F.r difeso dall'avvocato BALSAMO FRANCESCO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente CANCELLERIA
contro
COMUNE PACHINO in persona del Sindaco p.t.; CG073908 - intimato avverso la sentenza n. 347/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 19/04/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco 1966 -1- Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del CAFIERO Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 giugno/5 novembre 1992, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da AN ZA nei confronti del Comune di Pachino per il pagamento della somma di lire 6.712.093, liquidata dal Collegio dei Geometri a saldo delle prestazioni professionali, da lui rese per il restauro della chiesa parrocchiale di S. RA in Pachino. AN ZA interponeva gravame, cui resisteva il Comune di Pachino. Con sentenza dell'8 febbraio/19 aprile 1995, la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame. segnatamente esponeva: A motivo della decisione, La delibera n. 1063 della G.M. di Pachino del FI 14.12.1982, richiama la nota dell'Assessorato Regionale ai LLPP e la relativa perizia redatta dal geom. ZA per i lavori di sistemazione e completamento della Chiesa Parrocchiale S. RA per il costo di £. 44.000.000. Su tale cifra il la somma di £.
1.167.620progettista ha calcolato pari al 3.40% per spese tecniche e la stessa percentuale ha indicato, nella successiva perizia di variante, che ha portato il costo dell'opera a £. 60.000.000 e le competenze(compreso IVA) 3 tecniche a ₤.. 1.577.684. E poiché sotto la voce " spese tecniche" sono comprese le competenze professionali di progettazione, direzione dei lavori ecc. (definite così anche dalla L.R. 29.4.1985 n. 21), è evidente che la liquidazione ladelle somme spettanti al geom. ZA per direzione dei lavori di sistemazione e completamen- to della Chiesa Parrocchiale di S. RA è stata effettuata secondo le tabelle previste per il calcolo degli onorari а percentuale della tariffa professionale dei geometri approvata con L.
2.3.1949 n. 144 e successive modifiche. Il progetto originario dell'1.12.1981 e la successiva perizia di variante e suppletiva sono stati approvati dall'Assessorato Regionale ai LLPP, che ha stanzia- to le somme necessarie, comprese le spese tecniche, disponendone l'accreditamento а favore del rappre- dell'amministrazione comunale. Il Comunesentante di Pachino ha quindi liquidato al geom. ZA la somma dallo sesso indicata sotto la voce spese tecniche. Nessuna ingiusta locupletazione si è quindi verificata а favore dell'ente pubblico appellato per la scelta di affidare l'incarico di direzione dei lavori all'appellante corrispondendo- gli, non è superfluo ripeterlo, il relativo compen- SO professionale nella percentuale richiesta all'atto di redazione del progetto, piuttosto che ad un funzionario dell'ufficio tecnico...". Per la cassazione di tale sentenza, NI ZA ha proposto ricorso in forza di tre motivi. L'intimato Comune di Pachino, cui il ricorso stato il 2 gennaio 1996, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia che la Corte di merito, nel rigettare il suo gravame, incorsa nella violazione e falsa applicazione della disciplina sui compensi delle prestazioni d'opera intellettuale dei geometri, di cui alla legge 2.3.1949 n. 144 (art. 3) ed al D.M. 25.3.1966 (art. 5), che prevede l'inderogabilità dei "minimi" all'uopo previsti. Assume che, in assenza di disciplinare o di altre forme di pattuizione in ordine ai compensi, doveva essergli riconosciuto il diritto al compenso nella misura determinata dal Collegio dell'Ordine dei Geometri, senza che potesse essere opposta alcuna clausola limitativa, peraltro mai stipulata. Precisa che "palesemente illegittimo era il compor- tamento del Comune di Pachino che -non potendo 5 provvedere alla direzione dei lavori con propri dipendenti (ai quali sarebbero spettate, quindi, le spese previste in decreto) così come gli imponeva il punto 2 del medesimo (art. 21 comma 13 L. 31.3.1972 n. 19 e succ. aggiornamenti) - riteneva di retribuire con detta somma (evidentemente inferiore al minimo inderogabile liquidato in specifica) un esterno, il quale in quanto taleprofessionista aveva diritto all'intero compenso per legge spet- tantegli e, quindi, alla differenza a carico del Comune committente". Il motivo è privo di pregio perché generico, non direttamente collegato -com'è- con la realtà raffigurata dall'impugnata ed innanzi riportata sentenza della Corte di merito. La denuncia di violazione di norme è fondata, infatti, su una configurazione tutt'affatto parti- colare del rapporto in contesa, diversa da quella esposta in sentenza dalla Corte di merito, che, per l'appunto, ha argomentato il diniego della pretesa creditoria del ricorrente su altri e non censurati elementi, quali il dimesso calcolo per spese tecniche, in queste comprese le competenze profes- sionali di progettazione e di direzione dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale di S. RA in Pachino. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia che la Corte di merito è incorsa in vizio di motivazio- ne contraddittoria ed illogica sul punto decisivo della misura del compenso richiesto. Al riguardo, precisa che il Comune di Pachino non aveva affatto versato il compenso dovuto per la direzione dei lavori in questione, così come liquidato dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri in lire 8.289.787, a fronte della somma di lire 1.577.684 pure corrisposta, ma quale contributo concesSO dalla Regione allo stesso Comune per l'espletamento dell'incarico mediante il proprio ufficio tecnico. Il motivo non ha pregio. Ed invero, l'esposta denuncia è formulata dal ricorrente non già per una conflittualità intrinse- ca dell'iter argomentativo della sentenza impugna- ta, quale insanabile contrasto tra le ragioni addotte di decisione (0 tra la motivazione ed il dispositivo), in cui si sostanzia il vizio di motivazione contraddittoria о illogica (v. ex plurimis Cass. n. 1605/2000, n. 3615/99, n. 2498/94 n. 3478/72), bensì per una conflittualità e tutt'affatto estrinseca al processo logico del f ragionamento del giudice, quale contrasto. tra le risultanze processuali e le affermazioni esposte in sentenza, in quanto tale censurabile, ma sotto diverso e non prospettato profilo. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia che la Corte di merito è incorsa in vizio di motivazione contraddittoria ed illogica sul punto decisivo della controversia (subordinata) di arricchimento senza causa, per avere equiparato alla sua posizio- ne di libero professionista quella del dipendente comunale, cui il Comune di Pachino avrebbe dovuto affidare la direzione dei lavori in questione secondo le conformi disposizioni della Regione con corresponsione -ma solo in tal caso- di compenso pari alla percentuale del 3,4% sul costo dell'opera. Il Comune ha ingiustamente locupletato al riguardo, deduce il ricorrente, siccome si è avvalso per la direzione dei lavori non già di un proprio dipen- dente, bensì dell'opera di esso ricorrente, profes- sionista esterno. Il motivo non ha pregio per ragioni tutt'affatto analoghe a quelle innanzi esposte nell'esame del secondo motivo, essendosi formulata un'inconferente denuncia di motivazione contraddittoria ed illogica 8 per estrinseca e non già intrinseca conflittualità delle argomentazioni dedotte dalla Corte di merito, che, coerentemente, ha affermato l'insussistenza di un arricchimento senza causa, essendo stato corri- sposto al ricorrente il compenso professionale nella percentuale richiesta all'atto di redazione del progetto per spese tecniche, in esse comprese anche le spese di direzione dei lavori. Giteo 'quindi, per le ragioni esposte, ilConclusivamente Slotte ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 1° dicembre 2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 1 Conc. est. presidente Sad Poe Jound FEB. 2001 LEMA IL CANCELLIERE C1 AL eri PANC My 2 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 23.04 10 Iscritto a ruolo il Art. n.