Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 3
Tra i delitti di cui all'artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato
Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace).
Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2017, n. 21977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21977 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
2197 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI · Presidente - Sent. n. sez. 1563 PU - 28/04/2017 MARGHERITA BIANCA TADDEI R.G.N. 41491/2016 ANDREA PELLEGRINO Relatore - STEFANO FILIPPINI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NC EK, n. a Feltre il 16/02/1985, rappresentato e assistito dall'avv. Giorgio Azzalini, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, prima sezione penale, n. 177/2012, in data 15/02/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Antonio Mura che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/02/2016, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Belluno in data 29/09/2011 nei confronti di EK NC, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso 1 in ordine ai reati di circonvenzione di incapace di cui al capo A (in esso assorbito il reato di truffa di cui al capo C) e di tentata estorsione di cui al capo B) perché estinti per prescrizione e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, rideterminava la pena nei confronti dello stesso in relazione all'estorsione consumata di cui al capo B), nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e conferma nel resto.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di EK NC, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione degli elementi di prova per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 629 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà 0 manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa affetta da ritardo mentale (primo motivo); -violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione degli elementi di prova in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (secondo motivo); -omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'indulto e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione degli elementi di prova del tempus delicti commissi, verificatosi nel marzo 2006 (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre evidenziare in premessa che, come correttamente riconosciuto dai giudici di merito, tra i delitti di cui agli artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che, nella circonvenzione di incapace è 2 costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia. Ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato (cfr., Sez. 2, n. 13488 del 16/03/2005, De Vito, Rv. 231158; nello stesso senso, Sez. 2, n. 6610 del 16/10/1984, dep. 1985, Vulcano, Rv. 169978).
2.1. Nella fattispecie, non si tratta di concorso formale, bensì di due distinte azioni, separate nel tempo, costituite da condotte autonome ed affatto diverse, poste in essere dall'imputato in quanto tali riconducibili all'ordinaria disciplina del concorso materiale di reati.
2.2. Invero, come riconosciuto dalla Corte territoriale, nella vicenda estorsiva (consumata) di cui al capo B) il conseguimento 11 della somma dovuta a titolo di "risarcimento" per lo scappellotto o buffetto inferto dalla madre dell'imputato è del tutto svincolato dalla restante vicenda (inquadrata nell'ambito della circonvenzione di incapace) ed è l'effetto di comportamenti aggiuntivi quali le minacce usate per pretendere una somma pacificamente non dovuta dall'odierno imputato, ma semmai azionabile, se non fosse per la sua infondatezza, nei confronti dell'autrice materiale della condotta illecita " 3. Manifestamente infondato è il primo motivo.
3.1. Va al riguardo evidenziato, come regola di carattere generale, che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, le dichiarazioni della persona offesa (la cui testimonianza, anche se portatrice di interessi propri, soprattutto se seguiti da richieste risarcitorie) possono costituire prova a carico sulla base della quale può fondarsi in via esclusiva l'affermazione di penale responsabilità. Tale prova dovrà, ovviamente, per la particolare condizione del testimone, essere vagliata con una attenzione ed un rigore maggiori rispetto alla c.d. "testimonianza neutrale", sicché ove le dichiarazioni della vittima risultino, all'esito di tale valutazione effettuata con motivazione adeguata, intrinsecamente attendibili, esse acquistano piena validità ed efficacia ai fini probatori.
3.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di precisare come un eventuale deficit psichico della parte offesa, affetto da ritardo mentale medio - grave, non implica di per sè 3 la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma impone al giudice non solo di valutarle in modo analitico sotto il consueto profilo della coerenza, costanza, precisione e genuinità ma anche si ricercare eventuali elementi esterni di supporto (cfr., Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, F. e altri, Rv. 257855, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale).
4. Su queste premesse, l'obbligo per il giudice di merito di verificare in modo adeguato, dandone poi conto con motivazione altrettanto penetrante: a) in primis, la situazione di inferiorità psichica del soggetto passivo;
b) quindi, le modalità con le quali l'agente ha posto in essere condotte di tipo induttivo, abusando delle condizioni di inferiorità della vittima;
c) infine, la consapevolezza dell'agente di "approfittare" delle condizioni della vittima per il raggiungimento od ottenimento delle proprie finalità.
4.1. Nella fattispecie, la Corte di merito risulta essersi uniformata a tali regole ermeneutiche laddove ha riconosciuto come, a ragione del proprio deficit intellettivo, la vittima non ha avuto capacità di resistenza nei confronti dell'imputato. In particolare, i giudici di merito, oltre a richiamare la sentenza di primo grado (anche questa estremamente dettagliata sull'analisi dei fatti e sul giudizio positivo di credibilità intrinseca e soggettiva della persona offesa), hanno soffermato la propria attenzione su una serie di particolari riferiti dalla vittima che, in aggiunta a numerosi altre elementi di prova (messaggi ricevuti dalla persona offesa, testimonianze di terzi) hanno consentito di esprimere un convincimento motivato e logico sulla portata delle dichiarazioni della vittima. Così, muovendo dalla premessa della credibilità intrinseca, essendo stata esclusa ogni tendenza della persona offesa alla invenzione e anche ogni inclinazione ad essere suggestionata da terzi nonostante il suo significativo deficit psichico (invalido al 70%, con ritardo mentale rilevante accompagnato da disturbi del comportamento e dell'affettività), la Corte territoriale ha escluso qualsiasi intento calunniatorio od interesse economico sottostante, sottolineando poi alcuni particolari narrativi a riprova di una piena consapevolezza da 4 parte della vittima di aver subito un grave attentato alla propria capacità di autodeterminazione anche a ragione della limitata forza di reazione conseguente alle proprie condizioni psico-fisiche.
4.2. A fronte di tali evidenze, il ricorrente muove censure che si fondano su valutazioni di tipo fattuale che, come è noto, non sono consentite in sede di legittimità.
5. Manifestamente infondato è il secondo motivo. A sostegno della richiesta di derubricazione del capo B) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il NC aveva evidenziato di essere stato colpito (con un "buffetto") in pubblico dalla madre della persona offesa, tale VI ON: a seguito della forte vergogna provata e sentendosi umiliato dal gesto subito, il ricorrente aveva ritenuto legittimo chiedere un "risarcimento" di 200 euro al figlio di colei che, a suo dire, lo aveva gravemente offeso.
5.1. Come è noto, secondo і рій recenti approdi giurisprudenziali di questa sezione, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico del reato in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (v. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268361: in motivazione la Corte ha precisato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. potendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni - essere aggravato, come l'estorsione, dall'uso di armi ma può - costituire indice sintomatico del dolo di estorsione). Con la medesima sentenza si è altresì affermato che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente;
tale pretesa, 5 inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Rv. 268362).
5.1.1. Si afferma in particolare come "... la materialità dei due reati in questione non appare esattamente sovrapponibile (così, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123), poiché soltanto ai fini dell'integrazione dell'estorsione necessita il verificarsi di un effetto di "costrizione" sulla vittima, conseguente alla violenza o minaccia, queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi i reati (art. 392 cod. pen.: «mediante violenza sulle cose>>; art. 393 cod. pen.: «usando violenza o minaccia alle persone>>; art. 629 cod. pen.: «mediante violenza o minaccia»): all'uopo occorre, secondo la dottrina più recente, "che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l'evento intermedio tra la condotta stessa e l'atto di disposizione patrimoniale che arreca l'ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di un evento psicologico che deve essere causato direttamente dalla condotta del soggetto attivo del reato: se l'effetto di coazione trovasse nell'azione o nell'omissione dell'autore solo uno dei tanti antecedenti non potrebbe parlarsi di estorsione. La coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertà di autodeterminazione suscitata dalla paura del male prospettato"). Nondimeno, la possibile valenza dimostrativa di tale disomogeneità può agevolmente essere ridimensionata, ove si pensi che l'effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustanziale proprio alla diversa finalità dell'agente, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l'agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno;
diversamente, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza o minaccia deve mirare ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile ...".
5.1.2. Fermo quanto precede, deve concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel 6 primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. A tal proposito ་prosegue la Suprema Corte si rende - necessario precisare che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: - la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589); - l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584), ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale". Ed ancora: "Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni prosegue la Suprema Corte non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, ma occorre pur sempre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale".
5.2. Su queste premesse pienamente condivisibili, appare evidente nella fattispecie l'irrilevanza dell'argomentazione - - difensiva in punto ragionevole legittimità della pretesa creditoria per sostanziale "risarcimento" ad offesa ricevuta.
5.2.1. Invero, il preteso diritto di credito sul quale si è incentrata l'azione dell'imputato era astrattamente esercitabile esclusivamente nei confronti della madre della persona offesa e non 7 Λ confronti di quest'ultima. L'imputato - che non ha provato né addotto di vantare un credito "proprio" nei confronti dalla persona offesa – ha - invece, agito (come chiarito dal giudice di prime cure) in piena autonomia e per il perseguimento di propri interessi. In ogni caso, il preteso credito di natura risarcitoria, anche alla luce delle modalità della condotta sottostante da cui si è voluta trarre un'improbabile legittimazione, appariva all'evidenza come non liquido né esigibile.
5.2.2. Trattasi di elementi che sono certamente alla base della corretta valutazione dei giudici di merito che hanno rifiutato la richiesta derubricazione.
5.2.3. Integra, invero, il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone la pretesa di ottenere l'adempimento di un debito da parte del figlio del preteso debitore, poiché essa non è tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del preteso debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (cfr., Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino e altro, Rv. 264967).
6. In relazione al terzo motivo v'è carenza di interesse. La difesa, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa che aveva collocato l'episodio nel marzo 2006, aveva chiesto ai giudici di secondo grado l'applicazione dell'indulto, denunciandosi il "silenzio" sul punto da parte della Corte territoriale.
6.1. Va, in proposito, ribadito l'orientamento, risalente ma tuttora attuale, di questa Corte Suprema (Sez. 1, n. 7890 del 17/02/1988, Massimi, Rv. 178819), a parere del quale: Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, in ordine all'applicabilità o meno del condono, l'imputato non ha interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice d'appello non ne abbia negato l'applicazione» (nello stesso senso, Sez. 2, sent. n. 710 del 01/10/2013, dep. 10/01/2014, Forin, Rv. 258073).
6.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare la richiesta in oggetto: la mancata esclusione del beneficio nel giudizio di merito, consente-tuttavia- la riproposizione della richiesta in sede esecutiva ove si procederà alla valutazione dei 8 presupposti (impediti in questa sede da un indispensabile accertamento in fatto inconciliabile con il giudizio di legittimità) per l'eventuale riconoscimento.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2017. Il Consigliere estensore VII Presidente Giovanni Diotallevi Andrea Pellegrino sinckley DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8 MAG. 2017 IL Il Cancelliere/ ADI CANCELLIERE Claudia Pianel O N