Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di tentata estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone la pretesa (esplicitata in più occasioni con violenza e minaccia) di ottenere, per conto di terzi creditori, l'adempimento di un debito dal padre del debitore, poiché essa non è tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale.
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Cassazione penale sez. II, 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 22/02/2022), n.6051 La massima Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che nel caso di c.d. estorsione mediata, ovvero delle minacce portate a mezzo lettera o telefono, l'aggravante delle più persone riunite sarà ravvisabile solo nel caso in cui la lettera sia firmata da due o più persone o se alla telefonata minatoria partecipino più persone, ma non anche nel caso in cui la parte offesa abbia la sensazione che colui che ha spedito la lettera minatoria o ha fatto la telefonata minacciosa sia in collegamento con altre persone. Per le stesse ragioni non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le …
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Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 45300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45300 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
45 300/ 1 5 45300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2143 UP 28 ottobre 2015- Reg. Gen. N. 9607/2014 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE Presidente - Consigliere Dott. Giovanna VERGA - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Sandra RECCHIONE - Consigliere Dott. Fabrizio DI MARZIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RD ST, nato a [...] il giorno 23/2/1966 . NI SI, nato a [...] il giorno 26/7/1979 avverso la sentenza n. 7966/13 in data 24/10/2013 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
L udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. 1 Fulvio BALDI, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell'imputato RD, Avv. MA LAURO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato NI, Avv. ST VALENZA anche in sostituzione del codifensore Avv. Piergiorgio MANCA, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 24/10/2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 26/2/2013 con la quale RD ST e NI SI erano stati dichiarati colpevoli del reato di concorso in estorsione (in parte tentata) aggravata e continuata ai danni di NI BI e condannati a pene ritenute di giustizia. In estrema sintesi, si contesta ad entrambi gli imputati di aver posto in essere una serie di azioni nel dettaglio descritte nel capo di imputazione ricomprese nell'arco temporale tra il dicembre 2011 ed il 21/5/2012 finalizzate a farsi consegnare dal NI somme in parte legate ad interessi usurari allo stesso praticati. All'RD è stata contestata la recidiva reiterata ed al NI la recidiva specifica reiterata. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
1. per RD:
1.a Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Si duole al riguardo la difesa del ricorrente che, pur in presenza di un atto di gravame nel quale si contestava l'assenza di prova certa in ordine al fatto che I'RD abbia posto in essere le condotte in contestazione, la Corte di Appello si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni addotte dal Giudice di primo grado. La Corte di Appello non avrebbe, infatti, adeguatamente motivato sul ruolo marginale rivestito nella vicenda dall'RD il quale ebbe ad incontrare la persona offesa solo a far tempo dal 21/2/2013 (rectius: 2012), sull'elemento soggettivo del reato, nonché sugli ulteriori elementi a favore dell'imputato quali l'esito negativo delle perquisizioni a carico dello stesso ed il fatto che il coimputato NI ha affermato l'estraneità del ricorrente ai fatti delittuosi oggetto di giudizio.
1.b violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. per erronea applicazione della legge penale. Invoca sostanzialmente parte ricorrente la mancata derubricazione del reato in contestazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen. atteso che il ricorrente avrebbe (asseritamente) agito nella convinzione dell'esistenza di un credito vantato da tale CO RC nei confronti di BI NI ritenendo che si trattasse di un credito lecito derivante dall'esistenza di cambiali sottoscritte dal figlio del debitore (AN NI).
2. per NI: Carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. 2 Ø Si duole anche la difesa del ricorrente in esame della mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni alla luce della liceità del rapporto di debito/credito tra il IN ed il NI, della proporzione tra la somma dovuta e quella richiesta dal NI e dall'RD a titolo di restituzione e delle modalità di esplicazione della minaccia asseritamente non tali da travalicare il ragionevole intento di far valere un preteso diritto. Tali profili sarebbero stati liquidati dalla Corte di Appello con motivazione carente ed illogica soprattutto con riguardo all'osservazione che se alla base del rapporto di credito erano le cambiali a firma di NI HR nessun diritto sarebbe stato esercitabile nei confronti di NI BI ciò perché dagli atti è emerso che il rapporto di credito del RC intercorreva direttamente con NI BI come si dovrebbe evincere dalle dichiarazioni rese da NI MA in data 28/5/2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo dei motivi di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato RD ST è manifestamente infondato. Devono innanzitutto essere qui ricordati i principi più volte ribaditi da questa Corte Suprema e condivisi anche dall'odierno Collegio in base ai quali: a) ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595); b) la motivazione per relationem è legittima quando (come nel caso in esame): 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, 3 conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione 0 dell'impugnazione. (Cass. Sez. Un., sent. n. 17 del 21.6.2000, dep. 21.09.2000, Rv. 216664). Ciò doverosamente premesso deve essere ulteriormente evidenziato che la Corte di Appello ha risposto anche attraverso gli indicati e legittimi richiami per - relationem alla sentenza del Giudice di prime cure in maniera congrua, non - manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria alle doglianze difensive che sono state in questa sede riproposte chiarendo in modo specifico che: a) il fatto che l'RD sia entrato nella vicenda delittuosa solo in un momento successivo all'inizio della stessa (precisamente dal 21/2/2012) è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato in esame e della sua I ascrivibilità all'odierno ricorrente nel momento in cui quest'ultimo ha preso parte agli episodi di minacce ai danni della persona offesa (protrattisi come risulta anche dalla stessa imputazione fino al successivo mese di maggio – ndr.); ferma restando l'insindacabilità da parte di questa Corte Suprema degli avvenimenti come accertati dai Giudici di entrambi i gradi di merito, quella espressa in motivazione dalla Corte di Appello è un'osservazione del tutto corretta in punto di diritto;
1 b) l'esito negativo delle perquisizioni a carico dell'RD è compatibile con + il suo ruolo di accompagnatore del NI nelle sue attività delittuose: anche in questo caso trattasi di osservazione che non presenta vizi logici. Quanto poi all'affermazione dei Giudici del merito relativa al fatto che le dichiarazioni del coimputato NI sulla totale estraneità ai fatti dell'RD non sono attendibili, va detto che la valutazione di attendibilità di un dichiarante è una valutazione di merito insindacabile in questa sede alla quale si aggiunge l'assoluta genericità del rilievo posto nel ricorso che in questa sede ci occupa.
2. Il secondo dei motivi di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato RD (quanto all'elemento soggettivo citato anche nel primo dei motivi di ricorso) e l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'imputato NI appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni giuridiche sottoposte all'esame di questa Corte Suprema. Va detto subito che anche in questo caso ci si trova in presenza di questioni già sottoposte alla Corte di Appello e che hanno ottenuto nella sentenza impugnata una risposta non solo congrua ma anche conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte Suprema. 4 Ø I Giudici territoriali, dopo avere correttamente dato atto delle doglianze difensive e della fondatezza di alcune osservazioni contenute nelle stesse (come quelle relative al fatto che agli imputati non è mai stato contestato il reato di usura menzionato nel capo di imputazione e che rappresenterebbe il presupposto delle successive richieste estorsive e che la stessa persona offesa NI si è ben guardata di indicare la reale fonte del rapporto debitorio) hanno, infatti, evidenziato i seguenti elementi in forza dei quali non hanno ritenuto possibile la derubricazione del reato di tentata estorsione per il quale è intervenuta condanna in quello di cui all'art. 393 cod. pen.: a) il preteso diritto di credito sul quale si è incentrata l'azione degli imputati era F non nei esercitabile esclusivamente nei confronti di HR NI e confronti del di lui padre BI avendo solo il primo sottoscritto le cambiali;
b) i due imputati hanno all'evidenza agito (come chiarito dal Giudice di prime cure) in piena autonomia e per il perseguimento di propri interessi mentre il titolare del credito e loro "mandante" si trovava addirittura in carcere;
c) la mancanza di certezza del rapporto cambiario sopra menzionato non ha incidenza sulla configurabilità del reato essendo gli imputati estranei al predetto rapporto;
d) gli stessi imputati non hanno fornito alcun elemento di prova idoneo a chiarire chi ebbe loro a fornire l'incarico di recuperare il credito e perché fu dato loro detto incarico. Quelli indicati dalla Corte di Appello sono certo elementi seri per la qualificazione giuridica del fatto tratti da una (in questa sede) insindacabile valutazione nella ricostruzione dei fatti. Sul presupposto che l'affermazione contenuta nel ricorso dell'imputato NI secondo la quale il rapporto di credito del RC intercorreva direttamente con NI BI come si dovrebbe evincere dalle dichiarazioni rese da NI MA in data 28/5/2012 rimane fine a sé stessa in quanto nel mancato rispetto del principio giurisprudenziale dell""autosufficienza" del ricorso per cassazione detto verbale non è stato allegato al ricorso né integralmente riprodotto nell'atto di gravame e quindi non potendo detto verbale essere qui esaminato non avendo la Corte accesso diretto agli atti, ritiene l'odierno Collegio di evidenziare che: a) non risulta provato che gli imputati vantassero un credito "proprio" verso la persona offesa NI BI;
5 گا b) gli stessi imputati non avrebbero certo potuto azionare direttamente il credito nei confronti del debitore non essendo provato che gli stessi erano diretti titolari del diritto cartolare oggetto dei titoli cambiari;
c) integra il delitto di tentata estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone la pretesa (esplicitata in più occasioni con violenza e minacce) di ottenere, per conto di terzi creditori, l'adempimento di un debito dal padre del debitore, poiché essa non è tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, ma è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Cass. Sez. 2, sent. n. 16658 del 16/01/2014, dep. 16/04/2014, Rv. 259555); d) integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto (Cass. Sez. 5, sent. n. 22003 del 07/03/2013, dep. 22/05/2013, Rv. 255651). A ciò si aggiunga - osserva l'odierno Collegio - che delle due l'una: - o il mandato ricevuto dal legittimo creditore era semplicemente quello di attivarsi per recupero del credito e non comprendeva anche una richiesta ai mandatari di agire con violenza o minaccia ed allora il fatto che gli imputati abbiano agito con violenza e minaccia travalicando i limiti dell'incarico loro conferito non può non configurare un'azione ex se illegittima e quindi integrare il reato di estorsione;
- ovvero il mandato ricevuto dal legittimo creditore comprendeva anche la possibilità di esercitare minaccia o violenza nei confronti del debitore ed allora ci si troverebbe in presenza di un "contratto" nullo per illegittimità della causa ed anche in questo caso l'azione degli "incaricati" del recupero del credito non potrebbe che integrare il reato di estorsione. Quanto, infine, al pieno convincimento al quale i Giudici del merito (in entrambi i gradi di giudizio) sono addivenuti ad affermare il pieno concorso dell'RD sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo nel reato in contestazione, lo stesso è stato espresso in maniera congrua e non manifestamente illogica da pagg. 4 a pag. 6 della sentenza impugnata e, del resto, come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, "ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso گار gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito" (Cass. Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 21/09/1989, Rv. 182105). Per le considerazioni or ora esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2015. Il Consigliere/est Il Presidente Dr. Franco FIANDANESE Dr. Marco Maria ALMA fauce fandancy DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2015 IL H Cancelliere REMAD CANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli U S O N 7