Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP5 9 6 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Arricchimento senza SEZIONE TERZA CIVILE causa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 16746/98 Dott. Ernesto LUPO Consigliere 12889 Cron. Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere 2.159 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Ud. 29/11/00 Dott. TO SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA D' CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti 1.6000 sul ricorso proposto da: --2--3-APR. 2001 IL CANCELLIERE IL TO, elettivamente domiciliato in ROMA LRE DEI MELLINI 44, presso 10 studio dell'avvocato SALVATORE MILETO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA COMUNE DI CALVELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SINGETTA, che lo difende giusta delega in atti;
00674107 2000 controricorrente 1934 avverso la sentenza n. 97/98 della Corte d'Appello di 1 POTENZA, emessa il 03/03/98 e depositata il 12/05/98 (R.G. 12/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Salvatore MILETO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17.3.1992 l'ing. TO ZI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di il Comune Potenza di LV ed affermando che: lo stesso, delegato ex artt. 9 e 10 della legge n. 219/81, gli aveva conferito l'incarico di espletare la : rilevazione dei danni provocati dal sisma del 23.11.1980 al patrimonio abitativo con contestuale de- terminazione e quantificazione del contributo massimo ammissibile ex D.P.R. 745/1983; l'incarico consisteva nel redigere una perizia giu- per ogni comparto, con accertamento del nesso di rata causalità, planimetria quotata e determinazione, per ciascuna unità abitativa, del contributo massimo ammis- sibile;
le operazioni erano state svolte in relazione a 165 2 comparti edilizi, per un totale di 105 unità abitative, e tutta la documentazione era stata consegnata entro i termini utili all'anzidetto comune che non aveva prov- veduto a versargli il corrispettivo;
pur mancando il contrattuale per di- titolo a fondamento di un'azione conferimento fetto delle forme tipiche di tuttavia dell'incarico, il Comune aveva tratto un'effettiva utilità dalle sue prestazioni dando corso agli atti consequenziali per l'opera di recupero del patrimonio abitativo;
ne chiedeva la condanna, dietro l'assunto di avere subito un danno consistente nelle spese sopportate ol- tre che nel mancato guadagno, al pagamento in suo favo- де re della somma complessiva di L. 32.000.000 a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, oltre interessi ex art. 9 L. 143/49 e rivalutazione monetaria. I l Comune di LV, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda per l'asserita mancanza di qual- siasi riconoscimento, implicito o esplicito, della uti- lità dell'opera e/o della sua utilizzazione da parte sua e contestava in subordine la congruità della somma richiesta. Con sentenza in data 8.2.1996 l'adito Tribunale ri- gettava la domanda, ritenendo insussistente la prova del riconoscimento da parte della pubblica amministra- della prestazione fornita zione dell'utilità e compensava le spese del giudizio. Avver- dall'attore, so tale decisione proponeva gravame il ZI al qua- le resisteva, proponendo a sua volta appello incidenta- le, il Comune di LV. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza in data 3.3/12.5.1998, rigettava tanto l'impugnazione principa- le che quella incidentale e condannava il ZI alle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso TO ZI affidandone l'accoglimento ad un unico motivo illustrato anche da memoria difensiva. Resiste con controricorso il Comune di LV che produce a sua volta memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente con l'unico mezzo "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 C.C. e 14 legge n. 219/1981, come successivamente modi- ficato ed integrato (art. 360 CO. I° n. 3 c.p.c.) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivi della controversia (art. 360 co. I° n. 5 c.p.c.)". L'art. 14 della legge n. 219/1981, osserva, deli- neerebbe con chiarezza, ai commi 2 e 3, un procedimento di ammissione ai benefici previsti dalla stessa legge 4 articolato in due distinte fasi: la prima, costituita dalla presentazione entro il termine perentorio del 31.3.1984, di una domanda di contributo corredata da una perizia giurata redatta da un tecnico contenente gli elementi ivi espressamente specificati;
la seconda che prevede l'integrazione, con una serie ulteriore di atti ed elaborati tecnici, di tale domanda e l'eventuale rideterminazione del contributo. La Corte territoriale non avrebbe colto, а suo di- l'importanza di tale distinzione normativa argomen- re, tando che i documenti acquisiti al giudizio erano "unicamente idonei a provare che il ZI effettuo dei rilievi ad alcuni fabbricati di LV danneggia- ti dal sisma del 1980 ma non che tali rilievi furono successivamente utilizzati dall'Amministrazione Comuna- ammissione a contributo le per le pratiche Bulterion e svolgendo rilievo tanto più che il ZI, conte- stando lo schema di convenzione predisposto dal Comune di LV (delibera di G.M. n. 157 del 7.8.1984 si dichiarò di fatto indisponibile a curare la relativa progettazione esecutiva, fondamentale al fine di deter- minare l'indennizzo da corrispondere ai singoli pro- prietari delle unità abitative danneggiate". E sarebbe però giunta all'erronea conclusione che "1' avere il ZI rifiutato di aderire alla conven- 5 zione non solo impedi la formalizzazione del rappor- to nei suoi confronti, ma determinò, di fatto, un'interruzione della prestazione che, pur artico- landosi in diverse operazioni, doveva ritenersi sostan- zialmente unitaria". Ma in tal modo, afferma, il giudice del merito avrebbe finito per travisare il significato della ri- chiamata normativa ritenendo che l'attività commissio- natagli e relativa alla sola prima fase non avesse di per sé alcuna identità e non potesse rivestire utilità alcuna per l'Amministrazione comunale se non in quanto "proseguita ed integrata" con l'attività prevista per la seconda fase. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza l'attività tecnica svolta nella prima fase avrebbe in- fatti una sua identità ed autonomia e rivestirebbe una sua peculiare utilità non riproducibile o recuperabile con l'attività della seconda fase: utilità consistente nel predisporre immediatamente gli elementi tecnici ri- chiesti dalla legge ai fini della presentazione delle domande di contributo entro il brevissimo e perentorio termine assegnato, impedendo così che per gli immobili un'irrimediabile decadenza danneggiati si consumasse dal diritto al contributo. T 1 rifiuto da parte sua di prestarsi all'attività 6 tecnica all'attività tecnica tipica della seconda fase non poteva, а suo avviso, porre nel nulla l'attività da lui svolta nella prima fase né poteva incidere sulla utilità che ne era derivata all'Amministrazione già al- la data del 31.3.1984 e che risultava, per altro, dalla stessa riconosciuta (come era dato evincere dalla deli- bera di G.M. n. 157/1984). Il motivo è infondato. Muovendo dall'esatto rilievo che la domanda avanza- dal ZI era stata correttamente inquadrata dal t.a primo giudice per altro secondo la prospettazione dello stesso attore nell'ambito dell'azione di inde- bito arricchimento ex art. 2041 c.c., la Corte distret- tuale ha compiutamente Osservato che tale azione può essere esperita con succesSO anche nei confronti della P.A. allorquando, oltre alle condizioni generalmente necessarie per il suo esercizio, (arricchimento di un soggetto nesso di causalità con una diminuzione pa- trimoniale di altro soggetto) l'attore riesca a provare l'utilitas dell'opera о della prestazione fornita at- traverso un riconoscimento, formale 0 implicito, da parte degli organi rappresentativi dell'Ufficio e dell'Ente pubblico. Siffatta prova, ha precisato, non era stata nella specie fornita in quanto dalla documentazione prodotta 7 dal ZI era rimasto confermato solo che lui aveva effettuato dei rilievi ad alcuni fabbricati di LV rimasti danneggiati dal sisma del 1980 ma non che tali rilievi erano stati successivamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale per le pratiche di ammis- sione a contributo per la riparazione dei danni al pa- trimonio immobiliare. Tanto più che il predetto, ha ag- giunto, contestando lo schema di convenzione predispo- sto dal comune di LV (delibera di G.M. n. 157 del 7.8.1984) si era fatto dichiarato indisponibile a cura- re la relativa progettazione esecutiva, fondamentale ai fini di determinare 1'indennizzo da corrispondere ai singoli proprietari delle unità immobiliari danneggia- te. Né a colmare tale oggettiva carenza probatoria, ha poi osservato, valeva la prova testimoniale espletata in primo grado né la documentazione offerta dal Pizzi- leo che non era stato in grado di dimostrare tanto la perdita patrimoniale che il presunto arricchimento da parte del Comune. Ritiene questa Corte che tale motivazione sia cor- retta ed adeguata e che le contrarie osservazioni del ricorrente non valgano a dimostrare la dedotta erronei- tà della adottata decisione per non avere saputo CO- gliere la sussistenza dei necessari requisiti della 8 proposta azione costituiti dall'obiettiva utilità dell'attività da lui svolta, dal riconoscimento da par- te dell'amministrazione convenuta del vantaggio che questa ne aveva tratto e dal correlativo danno da lui subito. Premesso infatti che, come è pacifico tra le parti, l'attività del ZI è stata svolta in assenza di un formale incarico, non può farsi a meno dal notare, avu- to riguardo alla pretesa autonomia delle due fasi at- traverso le quali si perfeziona il procedimento di am- missione ai benefici previsti dalla legge n. 219/81, che la decisione della Corte di merito sul punto sia assolutamente rispettosa della lettera e dello spirito della legge e che assolutamente privo di qualsiasi ri- scontro normativo sia invece il contrario assunto del ricorrente. Come esattamente affermato in sentenza, infatti, il procedimento previsto dal 2° comma dell'art. 14 L. 219/81 (sostituito dall'art. 3 L.n. 80 del 18 aprile 1984), pur articolandosi in due fasi, è sostanzialmente unico in quanto entrambe tali fasi risultano finalizza te alla percezione del contributo. Ne consegue che anche l'attività svolta dai tecnici come i compensi agli stessi dovuti non possono essere considerati separatamente ma nel loro complesso e che 9 di utilità nei confronti della pubblica amministrazione non possa parlarsi che con riferimento all'intero pro- cedimento. Che poi, come sostenuto dal ZI, altri tecnici abbiano potuto utilizzare i rilievi da lui compiuti per portare a termine l'incarico loro affidato ed una prova in tal senso, come rilevato in sentenza, non è stata per altro fornita non determina un'utilitas per il comune consentendo semmai di ipotizzare, come esat- tamente osservato dalla Corte distrettuale, un indebito arricchimento di tali tecnici. Relativamente al preteso riconoscimento della uti- lità dell'opera da parte del Comune va inoltre osserva- to: a) che è da escludere che siffatto valore possa at- tribuirsi alla delibera della G.M. di LV (n. 157 del 7.8.1984) nella quale, come puntualizzato dalla Corte di merito, si fa riferimento unicamente al confe- rimento di incarico per la progettazione sui rilievi effettuati ed il nome del ZI non risulta nemmeno inserito tra quelli dei tecnici incaricati di tali pro- gettazioni (comparendo solo in un alligato accanto а quello di altro tecnico al quale era stato conferito l'incarico); b) che nessuna prova di tale riconoscimen- to è stata aliunde fornita dal ricorrente, in quanto, se è indubitabilmente esatto come costantemente af- 10 fermato da questo Supremo Collegio (v. ex plurimis: Cass. S.U. 10.2.1996 n. 1025, Cass. 17.4.2000 n. 4918 e Cass. 19.6.2000 n. 8285) che esso possa realizzarsi con la mera utilizzazione della prestazione, è comunque certo, come precisato in sentenza, che di tal utiliz- zazione da parte del Comune non è stata data la benchè minima dimostrazione. Senza dire, infine, richiamando sempre la indicata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che il ricorrente avrebbe dovuto inoltre specificare e provare quale fosse il concreto vantaggio che il Comune aveva tratto dall'asserita utilizzazione della sua prestazio- ne e che, invece, anche in questa sede, egli si limita а delle generiche prospettazioni che non consentono di cogliere in cosa si sarebbe sostanziato tale vantaggio. Il ricorso va pertanto rigettato ma sussistono giu- sti motivi, ai sensi dell'art. 92 CO. 2° c.p.c., per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29.11.2000. 11 R.G. 16746 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñois Suva 1998 CANCELLIERE C1 Giovanni TT Depositata in Cancelleria Oggi, li 2.3 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni TT 2800 N I E Z O A * 60000 310000 1097 125.11 4567 3094 3057 12.00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 172,10 Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 1.7.2011. serie 4 al n. 33768 versate € 172.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)19/29/5/2002) 12