Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
La rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse, ed è possibile compensare le spese tra le medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CR SRL, con sede in Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NINNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FRIGONORD SRL, con sede in Monfalcone (Go), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione della FRIGONORD SNC, con sede in Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRATARO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO PIERANGELINI giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11426/97 proposto da:
RA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B.VICO 29, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GAETANO GALANTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CR SRL, con sede Trieste, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NINNI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 126/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 31/01/97 (R.G. 587/94+605/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Guido NINNI;
udito l'Avvocato Gaetano GALANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il ricorso principale per l'estinzione per rinuncia del 1^ motivo per il rigetto del 2^ motivo e l'inammissibilità del 3^ motivo;
e per il ricorso incidentale (RA) l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17.10.1984 la s.r.l. RD, premesso di aver depositato, verso corrispettivo, proprie derrate alimentari in celle frigorifere della s.r.l. I.C.R.A., espose che, a causa di una lunga interruzione del processo di refrigerazione, una partita di merce era rimasta talmente deteriorata da risultare incommerciabile. Convenne, quindi, la I.C.R.A. dinanzi al Tribunale di Trieste per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 135.776.960 a titolo di risarcimento del danno. La società convenuta oppose che il danno era riferibile esclusivamente al comportamento della stessa società danneggiata, cui addebitò di avere omesso di controllare il regolare funzionamento dell'impianto refrigerante. Chiamò in causa la R.A.S., da cui era assicurata per i danni alle merci depositate nelle celle frigorifere. La R.A.S. oppose in via principale che l'assicurazione era stata stipulata "per conto di chi spetta" e, quindi, sostenne che legittimata ad agire direttamente nei suoi confronti avrebbe potuto ritenersi solo la danneggiata RD e non anche la I.C.R.A. In subordine affermò di non essere stata tempestivamente informata della interruzione del processo di refrigerazione e, quindi, eccepì la inoperatività della garanzia assicurativa. In ulteriore subordine sostenne di avere assicurato soltanto il 60% del sinistro, essendo il residuo 40% coperto dalla garanzia della Coassicuratrice Winthertur. Con sentenza del 28.6.1994 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia, condannò la I.C.R.A. a pagare alla RD la minor somma di L. 124.080.960 e condannò la RA a rifondere alla CR il 60% di detta somma. Su appelli della CR e della RA la Corte di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di indennizzo proposta dalla CR nei confronti della RA ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. La sentenza d'appello è stata impugnata dalla CR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. La RD e la RA hanno resistito con distinti controricorsi. La RA ha, inoltre, proposto ricorso incidentale, cui la CR ha risposto con controricorso. La CR ha poi rinunziato al ricorso proposto nei confronti della RD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
L'atto di rinunzia della CR al ricorso proposto nei confronti della RD è stato sottoscritto dall'amministratore unico e legale rappresentante della società rinunziante e dal difensore della stessa ed è stato notificato il 10.11.1998 alla RD e depositato l'11.11.1998 presso la Cancelleria di questa Corte. La rinunzia, cui la RD non ha prestato adesione, è, pertanto, valida e tempestiva e per effetto di essa va dichiarato estinto il processo di cassazione limitatamente al rapporto tra la CR e la RD, cui si riferisce il primo motivo del ricorso principale. Tra le stesse parti stimasi di compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
Col ricorso incidentale, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la RA insiste nel sostenere che le merci depositate nelle celle frigorifere della CR erano state assicurate "per conto di chi spetta", onde l'indennizzo assicurativo avrebbe potuto essere chiesto solo dalla danneggiata RD e non anche dalla CR. Lamenta, quindi, che senza adeguata motivazione ed incorrendo in extrapetizione ed in violazione degli artt. 99, 101, 81, 100 cod.proc.civ. e 1362, 1363, 1367, 1904, 1905 e 1891 cod.civ., la Corte di merito abbia ritenuto che l'assicurazione fosse stata stipulata esclusivamente in favore della CR e per i danni a tutte le merci custodite nel suo impianto frigorifero, quantunque alcune merci (ed in particolare quelle della RD) non fossero di proprietà dell'assicurata e sebbene quest'ultima, chiedendo la condanna della assicuratrice a rimborsarle le somme che avrebbero dovuto essere pagate, a titolo di risarcimento, alla RD, proprietaria delle cose deteriorate, avesse sostanzialmente fatto corrispondere l'oggetto del rapporto assicurativo dedotto in giudizio a quello proprio di una assicurazione della responsabilità civile. La doglianza non ha fondamento. La Corte distrettuale, sul rilievo che l'assicurazione era stata stipulata esclusivamente in favore della contraente CR e con riguardo a tutte le merci assoggettate a refrigerazione, ha ritenuto che (indipendentemente dalla formale sussunzione del rapporto dedotto in giudizio in taluna delle figure legali tipiche di assicurazione) la volontà delle parti si era chiaramente espressa nel senso di riconoscere alla CR l'indennizzo assicurativo in relazione a tutti i danni che, a qualsiasi titolo, sarebbero stati cagionati all'assicurata dal deterioramento o dalla distruzione delle merci depositate nel suo stabilimento e questa interpretazione delle clausole contrattuali è esauriente e non confligge con alcuno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, dei quali la ricorrente lamenta la violazione.
Il secondo motivo del ricorso principale attiene alla interpretazione della clausola del contratto di assicurazione (stipulato dalla CR nei confronti della RA), con il quale le parti pattuirono l'obbligo dell'assicurata di comunicare immediatamente alla assicuratrice "le mancate o anormali produzioni o distribuzioni del freddo che si fossero prolungate oltre le sei ore". La ricorrente CR sostiene che con questa clausola le contraenti intesero soltanto sostituire un termine più breve di denuncia dei sinistri (sei ore) a quelli più lunghi previsti rispettivamente dall'art. 1913 cod.civ. (tre giorni) e dal punto 24 a) delle condizioni generali di assicurazione (un giorno). Lamenta, quindi, che, in violazione degli artt. 1325, 1362 e segg. 1418, 1424, 1865, 1900, 1932, 2697 e 2695 cod.civ. e con motivazione contraddittoria e comunque insufficiente, la Corte di merito abbia ritenuto che con tale clausola le parti contraenti avessero inteso gravare la CR anche dell'obbligo di vigilare continuamente sul funzionamento dell'impianto ed abbia riferito il sinistro alla inosservanza di quell'obbligo da parte della assicurata. La doglianza è priva di fondamento. La Corte territoriale ha osservato che con la clausola in argomento la assicurata si era obbligata non già a comunicare alla assicuratrice le interruzioni del processo di refrigerazione non oltre sei ore dopo avene preso conoscenza, bensì ad informare immediatamente l'assicuratrice delle interruzioni che, essendosi protratte per oltre sei ore, avrebbero potuto, in ulteriore prosieguo, provocare il deterioramento delle derrate assoggettate a refrigerazione. Ha ritenuto che tale previsione contrattuale fosse intesa a consentire alla assicuratrice il controllo sull'osservanza, da parte dell'assicurata, dell'obbligo, stabilito dall'art. 1914 comma I cod.civ., di fare il possibile per evitare o diminuire il danno,
oltre che ad agevolare, ai sensi dell'art. 1914 comma IV cod.civ., il tempestivo intervento della stessa assicuratrice per il salvataggio delle cose assicurate. Ha, quindi, coerentemente affermato che la clausola in discorso non riguardava la denuncia di sinistri già avvenuti, ma atteneva alla comunicazione, che l'assicurata avrebbe dovuto fare all'assicuratrice, di situazioni di pericolo idonee, in quanto tali, a tradursi in taluno degli eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa. Da questa interpretazione della polizza, pienamente rispettosa dei criteri interpretativi previsti dagli art. 1362 e segg. Cod.civ., la Corte distrettuale ha desunto, infine, con ineccepibile rigore logico, che per ottemperare all'obbligo di immediata comunicazione delle sole interruzioni protrattesi per oltre sei ore l'assicurata avrebbe dovuto porsi in condizione di apprezzare la durata di ogni interruzione ed avrebbe, quindi, dovuto esercitare un'assidua vigilanza sull'impianto.
La ricorrente obbietta che, così interpretata, la clausola avrebbe dovuto considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 2965 cod.civ., in quanto contenente un termine di decadenza tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto dell'assicurato. L'obbiezione è inammissibile, perché (a parte il rilievo che la causola, nei termini in cui è stata riprodotta in ricorso, non sembra contenere alcuna comminatoria di decadenza) la questione inerente alla eccessiva onerosità di esercizio del diritto dell'assicurata è prospettata dalla CR per la prima volta nel giudizio di legittimità, mentre, involgendo un apprezzamento di fatto, avrebbe dovuto essere esaminata e decisa dai giudici del merito (Cass. 25.3.1998, n. 3186). Il ricorrente osserva, inoltre, che la stessa clausola (contenuta in un contratto-modulo), ove interpretata nel senso inteso dalla Corte d'Appello, avrebbe dovuto considerarsi priva di effetti ai sensi dell'art. 1342 cod.civ., perché non approvata specificamente per iscritto, sebbene volta a "limitare la responsabilità dell'assicuratrice, i diritti dell'assicurata e la facoltà della stessa di proporre eccezioni", oltre che a sancire, a carico dell'assicurata, una "decadenza da diritti". La censura è inammissibile. La ricorrente non precisa sotto quale profilo la clausola avrebbe limitato la responsabilità dell'assicuratrice, ne' quali siano i "diritti" e le "facoltà" dell'assicurata che essa avrebbe limitato o dai quali avrebbe previsto la "decadenza" e pertanto il rilievo in esame appare informato ad assoluta genericità e va, conseguentemente, disatteso.
La ricorrente obbietta, infine, che la clausola di che trattasi, se considerata nel senso ad essa attribuito dalla Corte triestina, avrebbe prodotto l'effetto di porre l'assicurata e l'assicuratrice in condizione di prevenire qualsiasi sinistro, cosi sopprimendo del tutto il rischio assicurativo e determinando, di conseguenza, la nullità dell'intera polizza per mancanza di causa. L'obbiezione non può condividersi. La Corte territoriale (che l'ha già esaminata e disattesa), sul rilievo che le parti contraenti avevano previsto la indennizzabilità dei sinistri che fossero dipesi da "mancata o anormale distribuzione del freddo protrattasi per oltre 24 ore", ha ritenuto che il rischio assicurativo, ancorché limitato dalla clausola, persistesse con riguardo ai sinistri riferibili ad interruzioni irrimediabili del processo di refrigerazione di durata superiore alle 24 ore e questa motivazione (con cui il giudice del merito ha esercitato il suo potere esclusivo di interpretazione del contratto) è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e sfugge, quindi, al sindacato di legittimità.
Con lo stesso motivo la ricorrente lamenta, in subordine, che, in violazione degli artt. 1900, 1913, 1914, 1915 cod.civ., la Corte di merito abbia fatto conseguire alla trasgressione degli obblighi di denuncia tempestiva del sinistro e di salvataggio (che, a suo avviso, sarebbero gli unici obblighi di cui, nella specie, potrebbe addebitarsi all'assicurata la violazione) la perdita del diritto della CR all'indennizzo, anziché la mera facoltà (peraltro non esercitata) della assicuratrice di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. La doglianza è priva di fondamento. La Corte territoriale ha osservato che la CR, per essersi resa inadempiente all'obbligo di vigilanza continua sull'impianto, come sopra assunto, aveva fatto sì che una interruzione del processo di refrigerazione, che se tempestivamente conosciuta avrebbe potuto essere rimediata col trasferimento delle derrate in altra cella frigorifera, si protraesse per oltre 24 ore e causasse, quindi, il deterioramento della merce e da questa premessa ha desunto, come conseguenza, che in tal modo l'assicurata era, con colpa grave, concorsa essa stessa nella produzione del sinistro. Con questa argomentazione, immune dà vizi logici e giuridici e non investita da alcuna specifica censura, la Corte triestina, pur richiamando gli artt. 1914 e 1915 cod.civ., che non sono propriamente attinenti al caso di specie, ha espressamente e correttamente inquadrato quest'ultimo nell'ambito di previsione dell'art. 1900 cod.civ. ed ha, quindi, coerentemente escluso che alla assicurata CR competesse l'indennizzo assicurativo. Tutte le censure prospettate col secondo motivo del ricorso principale vanno, dunque, disattese. La reiezione del secondo motivo del ricorso principale comporta il rigetto del terzo motivo dello stesso ricorso, con cui la CR sostiene che la RA avrebbe dovuto essere condannata a corrisponderle un indennizzo di importo pari all'intero ammontare del danno provocato dal sinistro e non soltanto al 60% di quel danno, come, invece, sostiene la RA.
Stimasi di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione anche nel rapporto tra la CR e la RA.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Dichiara l'estinzione del processo di cassazione limitatamente al rapporto tra la CR e la società RD per rinuncia al primo motivo del ricorso principale. Spese compensate tra dette parti. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa, altresì, le spese del giudizio di cassazione tra la CR e la RA. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999