Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 038787 0 1 Sezione Lavoro. Oggetto: Ass_social composta dai seguenti Magistrati: R.G. m.22085/98 Presidente dr. Marino Donato Santo janni Crom. 8308 Consigliere rel. dr. Donato Figurelli Rep. Consigliere dr. Luciano Vigolo Ud 11/01/2001 dr. Giuseppe Cellerino Consigliere dr. Bruno Balletti Consigliere ha promunciato. la seguente SENTENZA + sul ricorso proposto da: руше ER ER, nato in [...] 1'8.11.1941 ed ivi residente, nella qualità di erede di NT MA, nata il [...] im Minervino di Lecce e dece- duta im data 27.2.1996, rappresentato e difeso per pro- F cura speciale a margine del ricorso dall'avv. Giuseppe Magaraggia ed elettivamente domiciliato presso lo stesso studio avv. Alessandra Gullo alla via Stazioneim Roma - di Monte Mario m. 9, ⠀ : ricorrente;
CONTRO
Ministero dell'Interno im persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale 1. 104 dello Stato, presso i cui Uffici im Roma alla via dei Por- toghesi m.12 è per legge domiciliato, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce - 19 giugno 1998, m. 1802/98, m. 319/96 im data 14 maggio R.G.A.C. Appelli;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'll genmaio 2001; udito l'avv. Giuseppe Magaraggia per il ricorrente;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- 1. 9 :: merale dr. Francesco Mele, che ha concluso per il ri- getto del ricorso.. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 20 aprile 1992 la signora MA TU chiedeva al Pretore di Lecce la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento im proprio fa- vore dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori. Si costituiva il Ministero e contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva l'integrale rigetto. Il Pretore di Lecce,, com sentenza del 24 febbraio 1995, sulla base della consulenza tecnica di ufficio espletata, accoglieva im parte la domanda e condannava il Ministero a corrispondere alla ricorrente la prestazione richiesta con decorrenza dall'l novembre 1993, compensando le spese. Proponeva appello la TU com ricorso depositato il 6 marzo 1996 e contestava le valutazioni espresse nella ! consulenza medico-legale, fatte proprie dal giudice di pri- mo grado,, relativamente alla decorrenza. Contestava anche il punto della sentenza in cui erano stati riconosciuti interessi e rivalutazione sino al 31 dicembre 1991 ed i soli interessi per il periodo successivo;
chiedeva pertanto la rinnovazione delle indagini peritali e l'accogli- mento integrale della domanda. Il Ministero resisteva. Com comparsa depositata il 29 ottobre 1996 si costituiva il signor ER RN, quale erede di TU MA, deceduta il 27 febbraio 1996. - 3.- Rinnovata la c.t.u., il Tribunale di Lecce rigettava l'appello. Osservava il Tibunale che il c.t.u. designato, sulla base della documentazione esibita, con motivazione congrua ed esauriente, aveva confermato che la TU aveva maturato il diritto all'indennità di accompagna- mento solo a decorrere dall'ottobre 1993, tenuto conto dell'ECG eseguito in data 21 ottobre 1993 e dei dati anamnestici raccolti dal primo cat.u.; che le conclu- sioni del c.t.u. da esso nominato, ineccepibili sul pia- no tecnico-scientifico, oltre che logico, in piena sin- tonia con quelle del primo c.t.u., andavano integralmente accettate dal Collegio;
che, essendo il diritto maturato dal 1° novembre 1993, andava applicata la normativa di cui all'art. 16 legge n. 412/91. Awverso detta sentenza, con atto notificato il 23 novembre 1998, il signor ER RN, nella qualità di erede di TU MA, ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato ad unico motive. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso notifi- cato il 24 dicembre 1998. Motivi della decisione. - Con l'unico motivo, denunziando omessa ed insufficiente motivazione ex ant. 360 n. 5 c.p.c. e contemporanea viola- 4 - zione ed erronea applicazione della legge n. 118/80, il ricorrente deduce che di norma il momento di insor- genza dello stato invalidante non coincide com quello del deposito della relazione del consulente tecnico;
: che il momento di insorgenza dello stato invalidante (o inabilitante) deve essere accertato dal giudice di merito con la massima precisione;
; che è inesistente la motivazione che si rifaccia a frasi di stile;
che la sentenza impugnata è carente di qualsivoglia indagine valutativa rispetto alle patologie accertate fin dalla fase amministrativa, di ogni valutazione globale delle stesse affezioni, di ogni rapporto tra la specificità di esse patologie e la possibilità per la TU di atten- dere autonomamente agli atti della vita quotidiana;
che il Tribunale ha omesso di motivare adeguatamente sulla - e su una valutazione anamnesi natura delle patologie globale delle patologie accertate. Il ricorso è infondato. Come, invero, questa Corte ha affermato (Cass. 26 gennaio 1998 n. 751 ed altre), im materia d'invalidità, le valu- tazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate im sede di legittimità solo per vizi logico-fprmali che si concretino - 5- in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella mancanza di accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni-non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
im mancanza della denunzia di tali vizi, la censura costituisce um mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica. Deva aggiungersi (Cass. 16 gennaio 1998 m. 334 ed altre) che il giudice che abbia disposto muova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati nom è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, posto- chè la decisione di rimovare la consulenza implica valuta- zione ed esame dei detti rilievi, mentre la formale trascri- zione e l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costitui- scono motivazione adeguata, non suscettibile di censure im se de di legittimità. A tali principi si è correttamente attenuto il Tribunale, di tal che il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. : - 6 - 152 disp. att. c.p.c., nom essendo il ricorso manifestamen- te infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma l'11 gennaio 2001. Il Presidente (dr. Marimo Donato Santo janmi)Лочно Д. За тоја ни Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) маюJune to fijursh Challe IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17 MOR. 2001 oggi, E R E IL CANCELLIEREф е T R O N E T O C I D A , S 0 O S L 1 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I S 'A . E D L N P L S A E 3 T I S D 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M I A E 1 S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N IT S L E I S IR G E A E L D R L O E D - 7 -