Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di interesse alla impugnazione, la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva nel corso del procedimento di gravame comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sul gravame stesso, in quanto tale interesse, da qualificare ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo come collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento, una volta venuta meno la misura, può derivare solo dalla perdurante lesione di un diritto soggettivo, quale quello al conseguimento alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non dalla incidenza su situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria. (Fattispecie in tema di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/1999, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di Consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 25/1/99
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 233
3. Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 26508/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA ES,
avverso l'ordinanza 15 maggio 1998 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. CA ES, indagato del reato di corruzione propria continuata ricorre per cassazione contro l'ordinanza 15 maggio 1998 con la quale il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto contro il provvedimento 4 aprile 1998 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che gli aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico per la durata di mesi due.
Il ricorrente ha articolato tre ordini di motivi, deducendo violazione della legge e carenza di motivazione in punto sia di gravi indizi di colpevolezza sia di esigenze cautelari
In prossimità dell'odierna udienza il CA ha presentato motivi nuovi incentrati sulla permanenza dell'interesse a ricorrere nonostante l'estinzione della misura.
2. Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione di statuire che, in tema di misure cautelari personali, il principio secondo cui l'estinzione della misura intervenuta nel corso del procedimento di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata applicata o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame, perché la persistenza di questo deve essere apprezzata con riguardo, non soltanto alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione e che tale principio trova applicazione ove la misura applicata o mantenuta sia la custodia in carcere, comprensiva degli arresti domiciliari, e non pure quando si tratti di altre misure coercitive od interdittive, atteso che su di queste non può fondarsi il diritto alla riparazione suddetta. Con la conseguenza che l'estinzione di tali ultime misure sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale importa il venir meno dell'intereresse al gravame da parte dell'indagato (Sez. un., 12 ottobre 1993, Corso). Il tutto in forza della regola, costituente ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, in base alla quale l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, sussiste solo se quest'ultima sia idonea a sostituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. VI, 20 maggio 1994, Manzella;
Sez. VI, 23 maggio 1994, Margaritora); e ciò anche tenuto conto che l'eventuale annullamento del ricorso non è in grado di incidere sul provvedimento che ha disposto la misura se non in termini di astratta affermazione di diritto.
3. Non appare da condividere la linea interpretativa seguita da una isolata sentenza di questa stessa Sezione (Sez. VI, 14 ottobre 1997, Spadafora, ricordata sia dal ricorrente sia dal Procuratore Generale, nelle sue odierne conclusioni) secondo cui la sopravvenuta estinzione della misura interdittiva non determina di per sè la perdita dell'interesse alla decisione sul gravame, in quanto le avvenuta applicazione di essa può incidere su situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi perfetti la cui lesione può perdurare oltre il tempo di efficacia della misura e che sono tuttavia meritevoli di tutela.
Ed infatti, pur essendo possibile che nell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione possa rilevare, ai fini della preclusione all'accesso a situazioni giuridiche pretensive ovvero ai fini dell'ablazione di situazioni giuridiche di cui il soggetto colpito dalla misura interdittiva è titolare, la preesistenza della misura estinta per il decorso del termine di efficacia, l'eventuale incidenza su situazioni di mero interesse, peraltro tutelabili nella sede giurisdizionale propria, non può confondersi con l'interesse al risultato del procedimento di impugnazione in sede penale ove l'interesse - da qualificare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., solo come collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento - può derivare, una volta venuta meno la misura, dalla perdurante lesione di un diritto soggettivo, e, quindi, dall'accertamento delle condizioni per conseguire il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, qui inipotizzabile ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire cinquecentomila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999